F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 151/CSA pubblicata del 3 Marzo 2023 – Alma Juventus Fano 1906

 

Decisione n. 151/CSA/2022-2023      

Registro procedimenti n. 162/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 162/CSA/2022-2023, proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 in data 02.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.88 del 31.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.02.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Alma Juventus Fano 1906 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023), in relazione alla gara Trastevere – Alma Juventus Fano, del 29.01.2023. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Alma Juventus Fano la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 con diffida, “Per avere propri sostenitori presenti in tribuna, preso parte ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per circa 5 minuti”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, e, in via subordinata, la riduzione, con annullamento della diffida.

In particolare, la società Alma Juventus Fano ha dedotto che un proprio tesserato, presente in tribuna, nella sua veste di collaboratore dell’allenatore, mentre stava incitando ad alta voce i giocatori della propria squadra e fornendo indicazioni di natura tecnico-tattica, era stato avvicinato con fare minaccioso da alcuni facinorosi della tifoseria locale, che, alle rimostranze verbali del tesserato, lo aggredivano, causando una collutazione, durata, però, solo pochi minuti. Di conseguenza, secondo la società reclamante eventuali sanzioni disciplinari possono essere, in ipotesi, ravvisabili solo in relazione alla condotta di un unico proprio tesserato, a fronte della presenza di intere frange di sostenitori ostili del Trastevere in tribuna, anch’essi resisi protagonisti di condotte censurabili.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 febbraio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto limitatamente all’annullamento della sanzione della diffida.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., risulta quanto segue: “Gara sospesa dal 13' al 18' del 1T, poiché un tesserato non riconosciuto ma riconducibile da abbigliamento appartenente alla società Alma Juventus Fano provocava una rissa con alcuni sostenitori del Trastevere poi sedata dalle forze dell'ordine presenti. I capitani per quel minuti indicati si sono recati sotto la tribuna rifiutandosi di continuare a giocare insieme ai propri calciatori per sedare la situazione senza arrecare altro danno, la loro principale preoccupazione era quella della presenza di numerosi bambini attorno all'evento negativo. I dirigenti stessi dell'Alma Juventus Fano a fine gara mi confermavano che a far partire la diatriba fosse stato il proprio tesserato”.

Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano la censurabilità della condotta del soggetto riconducibile alla società reclamante, come, del resto, dalla stessa ammesso nel proprio reclamo, il quale, pertanto, risulta indubitabilmente responsabile di aver provocato la rissa, fortunatamente sedata in breve tempo dalle forze dell’ordine.

Questa Corte ritiene, tuttavia, di poter accedere alla rimodulazione della sanzione, in ragione della circostanza che, laddove nel Comunicato Ufficiale impugnato si ascrive la partecipazione alla rissa ad una pluralità di sostenitori del Fano, appare non revocabile in dubbio che il soggetto riconducibile alla società reclamante protagonista di tali episodi fosse solamente uno.

Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce ad annullare la sanzione della diffida inflitta dal Giudice Sportivo, con conferma nel resto della decisione impugnata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla la diffida.

Conferma nel resto. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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