F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 153/CSA pubblicata del 3 Marzo 2023 – Trastevere Calcio S.S.D. a R.L.

Decisione n. 153/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 167/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 167/CSA/2022-2023, proposto dalla società Trastevere Calcio S.S.D. a R.L. in data 07.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.88 del 31.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.02.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Trastevere Calcio S.S.D. A.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023), in relazione alla gara Trastevere – Alma Juventus Fano, del 29.01.2023.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Trastevere Calcio

S.S.D. a R.L. la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 con diffida, “Per avere propri sostenitori presenti in tribuna, preso parte ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per circa 5 minuti”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, e, in via subordinata, la riduzione, con annullamento della diffida.

In particolare, secondo la società Trastevere la rissa sarebbe stata provocata dal preparatore dei portieri della società avversaria Fano, che, prima dell’inizio della gara, si era rifiutato di collocarsi nella tribuna ospiti, dovendo, a suo dire, seguire la gara allineato alla rete del portiere della propria squadra, finendo per stazionare tra i tifosi del Trastevere. Dopo pochi minuti lo stesso aveva dato vita ad un alterco con i tifosi di casa, che era stato sedato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine presenti.  La società reclamante, pertanto, chiede di andare esente da qualsivoglia sanzione, in quanto i propri sostenitori sono rimasti vittima di una provocazione posta in essere da parte del predetto tesserato del Fano.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 febbraio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità dell’ammenda e all’annullamento della sanzione della diffida.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta quanto segue: “Gara sospesa dal 13' al 18' del 1T, poiché un tesserato non riconosciuto ma riconducibile da abbigliamento appartenente alla società Alma Juventus Fano provocava una rissa con alcuni sostenitori del Trastevere poi sedata dalle forze dell'ordine presenti. I capitani per quel minuti indicati si sono recati sotto la tribuna rifiutandosi di continuare a giocare insieme ai propri calciatori per sedare la situazione senza arrecare altro danno, la loro principale preoccupazione era quella della presenza di numerosi bambini attorno all'evento negativo. I dirigenti stessi dell'Alma Juventus Fano a fine gara mi confermavano che a far partire la diatriba fosse stato il proprio tesserato”.

Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano come, in effetti, la rissa sia stata determinata dal comportamento del soggetto riconducibile alla società Fano e che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, peraltro in misura pari a quella comminata alla società Fano per i medesimi fatti, debba essere riformata, a favore della reclamante.

Questa Corte non ritiene, invece, di poter accogliere la domanda principale, formulata dal Trastevere, di annullamento dell’intera sanzione, in quanto, risulta del pari indubitabile che una pluralità di propri sostenitori abbia comunque partecipato ai fatti disciplinarmente rilevanti, dando luogo ad una condotta comunque censurabile.  In definitiva, la Corte ritiene congrua una ammenda di € 1.500,00 e meritevole di annullamento la sanzione della diffida inflitta dal Giudice Sportivo.  

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 e annulla la diffida. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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