F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 156/CSA pubblicata del 3 Marzo 2023 – A.C.F. Brescia Calcio Femminile SSD ARL

Decisione n. 156/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 178/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 178/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C.F. Brescia Calcio Femminile SSD ARL in data 08.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 123/DCF del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.2.2023, il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.F. Brescia Calcio Femminile ha proposto reclamo avverso la sanzione della “ammonizione e diffida” inflitta dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara Brescia Calcio Femminile / Lazio Women 2015 del 5.2.2023. 

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per inottemperanza all’obbligo della diffusione del comunicato antiviolenza (art. 25 comma 5 C.G.S). Sanzione così determinata valutate le circostanze attenuanti”.

La società reclamante afferma di aver ottemperato all’obbligo di diffusione del comunicato, prima dell’inizio della gara, attraverso lo speaker ufficiale; allega, a tal fine, il filmato integrale della partita (dal canale ufficiale Eleven Sports); lamenta che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe ingiusta, in quanto fondata su erronea dichiarazione dell’arbitro e ne chiede l’annullamento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 16 febbraio 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Nel merito, si legge nel supplemento di referto di gara, a firma dell’arbitro Gianluca Martino, che “sono a confermare che nella gara in oggetto (Brescia - Lazio) del 5.2.2023 non è stato diffuso il messaggio antiviolenza prima della gara”.

La visione del filmato prodotto dalla reclamante ha consentito alla Corte di accertare che il messaggio di avvertimento al pubblico, prescritto dall’art. 25, comma 5, C.G.S., è stato regolarmente diffuso, subito prima dell’inizio della gara, dagli altoparlanti dello stadio (dal minuto 29:50 in poi del video integrale, scaricato dalla piattaforma Eleven Sports). La Corte è ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo ai limiti di utilizzabilità delle riprese televisive nel processo sportivo ed al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in merito ai “fatti accaduti” in occasione dello svolgimento della gara.

Nella peculiare fattispecie controversa, tuttavia, non viene all’esame l’accertamento positivo di fatti e condotte da parte dell’arbitro. Viene bensì segnalata dall’arbitro un’omissione imputabile alla società ospitante, la mancata lettura del messaggio di avvertimento al pubblico, sanzionata dal Codice con l’ammenda.

Come è noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei “fatti negativi” non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario (Cass. Pen., sez, III, 2 marzo 2020, n. 8336). L'onere della prova non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2013 n. 14854).

Non vi è prova aliunde dell’omissione in cui sarebbe incorsa, prima dell’inizio della gara, la società ospitante Brescia Calcio Femminile. L’arbitro si è limitato a segnalare al Giudice Sportivo la mancata lettura del messaggio, senza allegare a comprova della sua dichiarazione altri elementi di fatto, neppure presuntivi o indiziari.

Soltanto in relazione a tale peculiare fattispecie, pertanto, il valore privilegiato riconosciuto al referto dell’arbitro può essere superato dalla prova contraria, anche mediante registrazione audiovisiva, che risulti idonea a dimostrare lo specifico fatto positivo, vale a dire che del comunicato antiviolenza è stata data lettura al pubblico prima dell’inizio della partita.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.C.F. Brescia Calcio Femminile è accolto, nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

Accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.                                                                              

 

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

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