F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 154/CSA pubblicata del 3 Marzo 2023 – Sestri Levante 1919

Decisione n. 154/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 170/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Stefano Agamennone – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 170/CSA/2022-2023, proposto dalla società Sestri Levante 1919 in data 08.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.92 del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.02.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Sestri Levante 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (Com. Uff. n.92 del 7 febbraio 2023) in relazione alla gara del Campionato di Serie D – Girone A tra Sestri Levante/Asti disputata il 05.02.2023 e terminata col risultato di 2 a 0, il quale ha irrogato alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00 con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (9 petardi ed 1 fumogeno) nel settore loro riservato”.

La reclamante deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti.

Deduce, in particolare, che nel referto arbitrale, tanto alla voce “pubblico ed incidenti” quanto alla voce “varie ed eventuali” è riportata l’osservazione: “nessuna nota”; mentre nel rapporto del Commissario di gara, il comportamento dei sostenitori della società ospitante viene descritto “normale, salvo esplosione petardi e fumogeno”;

E lamenta che pur sulla base di referti attestanti un comportamento del pubblico “normale”, il Giudice sportivo ha comminato la predetta sanzione di euro 1.500,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (9 petardi ed 1 fumogeno) nel settore loro riservato”.

Deduce la ricorrente che la propria tifoseria avrebbe diligentemente atteso la conclusione della partita e, soltanto quando le squadre erano già da tempo negli spogliatoi ed i pochi tifosi ospiti avevano ormai lasciato le tribune, avrebbe dato il via a una sorta di “festeggiamento privato” con l’accensione di materiale pirotecnico nel proprio settore.  Lamenta inoltre che dal rapporto degli ufficiali di gara non emergerebbero dati così circostanziati da consentire al Giudice Sportivo di ritenere che i petardi utilizzati fossero, appunto, nove.

Lamenta, infine, l’eccessività della sanzione irrogata avuto riguardo a fatti analoghi asseritamente sanzionati più benevolmente nel medesimo Comunicato Ufficiale e richiama alcuni precedenti giurisprudenziali in cui il Giudice Sportivo avrebbe comminato sanzioni meno severe.

Chiede, in definitiva, una riduzione dell’ammenda.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 16/02/2023 nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce al comma 3 che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”.

Deve al riguardo rilevarsi, sotto un primo profilo, che non sussiste la denunziata incongruenza tra la motivazione adottata dal Giudice Sportivo rispetto agli accadimenti come refertati dal Commissario di Campo, il quale, nell’apposito modulo riservato al “compimento di atti violenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o da cui derivi danno grave alla persona”, ha puntualmente registrato la ripetuta esplosione (in molteplici minuti indicati convenzionalmente con la lettera “R”) di n.9 petardi nel proprio settore e n.1 fumogeno acceso al 90’minuto.

Risulta pertanto esattamente documentato quanto espressamente sanzionato dal Giudice Sportivo, risultando peraltro evidente che l’accensione del materiale pirotecnico è avvenuta durante lo svolgimento della gara; sicché, tenuto conto del numero degli artifici accesi dai tifosi del Sestri Levante nel proprio settore, deve ritenersi congrua e proporzionata l’entità della ammenda inflitta alla società.

Va poi aggiunto, quanto all’invocata attenuante, che non può riconoscersi alcuna rilevanza allo stato di emotività o di compiacimento della tifoseria per i risultati fin qui raggiunti dalla squadra, sia perché detto stato d’animo generale non è espressamente previsto e codificato dal C.G.S. come attenuante, sia perché del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame, non essendo legato da uno stretto vincolo di causalità rispetto all’occorso. Né risulta evidente a questa Corte la denunziata disparità di trattamento con altre società sanzionate per fatti analoghi con il medesimo Comunicato Ufficiale.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della ammenda formulata dalla reclamante non può essere accolta e per l’effetto, l’appello proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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