FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 262/AA del 02/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CESTERO PATTI COTTONE CITTA’ DI PALERMO C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 225 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian COTTONE, Marselle Miguel CESTERO PATTI, e della società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN COTTONE, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Città di Palermo C5, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la società ASD Città di Palermo C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, per aver artefatto il certificato di residenza del 29.7.2022, indicando il nome del calciatore Cestero Patti e allegandolo alla richiesta di tesseramento nr. 0005353823/22 anno 2022/2023 datata 23.09.2022 relativa al predetto calciatore sig. Cestero Patti Marselle Miguel in favore della società ASD Città di Palermo C5; nonché per aver sottoscritto, in luogo del calciatore sig. Cestero Patti Marselle Miguel, la richiesta di tesseramento nr. 0005353823/22 anno 2022/2023 datata 23.09.2022; nonché per aver consentito e comunque non impedito, alla società ASD Città di Palermo C5 di utilizzare il calciatore sig. Cestero Patti Marselle Miguel nel corso della stagione sportiva 2022-2023 in occasione di gare ufficiali disputate dalla ASD Città di Palermo C5 contro il Real Termini in data 15.10.2022 e contro il Città di Acri C5 in data 5.11.2022, nonostante l'illegittimità della richiesta di tesseramento del 23.9.2022;

MARSELLE MIGUEL CESTERO PATTI, all'epoca dei fatti calciatore che ha svolto attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Palermo C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato in occasione della stagione sportiva 2022-2023 a gare ufficiali, nelle file della società Città di Palermo C5, contro il Real Termini in data 15.10.2022 e contro il Città di Acri C5 in data 5.11.2022, pur essendo consapevole sia delle regole a presidio del tesseramento sia di non aver sottoscritto alcuna richiesta di tesseramento per tale società;

A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian COTTONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5, e dal Sig. Marselle Miguel CESTERO PATTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) mesi di inibizione per il Sig. Cristian COTTONE, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Marselle Miguel CESTERO PATTI, e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CITTÀ DI PALERMO C5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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