FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 263/AA del 02/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZANGARA ASD VILLAROSA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Silvia ZANGARA e della società A.S.D. VILLAROSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIA ZANGARA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villarosa Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, successivamente alla gara Mistretta – Villarosa disputata il 25.1.2023 e valevole per il Campionato di Promozione Regionale della regione Sicilia, a mezzo di un “post” pubblicato sulla “pagina” della società A.S.D. Villarosa Calcio denominata “Villarosa Calcio – Associazione Sportiva Dilettantistica” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, dei designatori arbitrali e della Lega Nazionale Dilettanti, adombrando sospetti ed ipotizzato condizionamenti in relazione al comportamento degli arbitri in gare disputate dalla società A.S.D. Villlarosa Calcio;

A.S.D. VILLAROSA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Silvia ZANGARA in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLAROSA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per la Sig.ra Silvia ZANGARA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAROSA CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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