FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 265/AA del 02/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ALESSANDRI ALESSANDRO ERETUM MONTEROTONDO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Bernardino ALESSANDRI e Mauro ALESSANDRO, e della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C, avente ad oggetto la seguente condotta:
BERNARDINO ALESSANDRI, all’epoca dei fatti, ed anche attualmente, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Eretum Monterondo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e dal punto 14 lett. a) del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND stagione sportiva 2020-2021, per aver stipulato con l’allenatore Mauro Alessandro, in occasione del suo tesseramento quale allenatore Squadre Minori/Settore Giovanile - Regionale Juniores Fascia B per la stagione sportiva 2020-2021, un accordo economico fra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e allenatori dilettanti firmato il 30 settembre 2020 che prevedeva un premio di tesseramento di € 3150,00 e quindi superiore al limite di € 3000,00 previsto dal punto 14 lett. a) del Comunicato Ufficiale n. 1 LND stagione sportiva 2020-2021;
MAURO ALESSANDRO, Tecnico iscritto, all’epoca dei fatti ed attualmente, nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale Allenatore UEFA B, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e dal punto 14 lett. a) del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND stagione sportiva 2020-2021, per aver stipulato con la società SSDARL Eretum Monterondo, in occasione del proprio tesseramento quale allenatore Squadre Minori/Settore Giovanile - Regionale Juniores Fascia B per la stagione sportiva 2020/2021, un accordo economico fra società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e allenatori dilettanti firmato il 30 settembre 2020 che prevedeva un premio di tesseramento di € 3150,00 e quindi superiore al limite di € 3000,00 previsto dal punto 14 lett. a) del Comunicato Ufficiale n. 1 LND stagione sportiva 2020-2021;
SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Bernardino Alessandri, all’epoca dei fatti, e tuttora, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della citata società e dal sig. Mauro Alessandro allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la SSDASD Eretum Monterondo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MAURO ALESSANDRO e dal Sig. Bernardino ALESSANDRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bernardino ALESSANDRI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mauro ALESSANDRO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
