FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 264/AA del 02/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GASHI FC TERLANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 237 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Oltijan GASHI e della società FC TERLANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
OLTIJAN GASHI, calciatore richiedente il tesseramento per la F.C. Terlano ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 12.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C. Terlano, sottoscritto unitamente ai propri genitori sigg.ri Arben Gashi e Bahtie Gashi la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
FC TERLANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Oltijan Gashi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oltijan GASHI e dal Sig. Karl Esler, in qualità legale rappresentante, per conto della società FC TERLANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Oltijan GASHI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TERLANO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
