F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFNT del 3 Marzo 2023 (motivazioni) – SSD Accademia Calcio Roma arl / Flavio Santo – Reg. Prot. 30/TFN-ST

 

Decisione/0030/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0030/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Massimo Vasquez-Giuliano – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 febbraio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società SSD Accademia Calcio Roma arl (matr. 945134) nei confronti del calciatore Flavio Santo (16.7.2008 - matr. 3151028), avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND,

la seguente

DECISIONE

La Società Sportiva Dilettantistica Accademia Calcio Roma (matr. 945134) proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), CGS, avverso il provvedimento di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND, con riferimento al calciatore Flavio Santo (nato il 16.7.2008 - matr. 3151028), indicato nel comunicato n. 92 del 5 gennaio 2023 dello stesso Comitato Regionale.

La Società chiedeva l’annullamento dello svincolo del Calciatore, evidenziando alcune circostanze in merito alla vicenda, e precisamente:

- di avere ricevuto per conoscenza (soltanto in data 2 gennaio 2023) una raccomandata (datata 19 dicembre 2022), nella quale il calciatore Santo Flavio chiedeva lo svincolo in virtù dell’art. 109 delle NOIF, per non avere preso parte a quattro gare ufficiali entro il 30 novembre 2022;

- di non ritenere applicabile la fattispecie invocata dall’atleta, poiché destinata ai “giovani dilettanti” con tesseramento pluriennale, laddove l’atleta istante era tesserato con vincolo annuale;

- di non ritenere applicabile neppure il principio dello svincolo conseguente alla mancata partecipazione alle prime quattro giornate, siccome il calciatore era in realtà subentrato nella gara di campionato tra la stessa Accademia Calcio Roma e la squadra Campus Eur, disputatasi il 16 ottobre 2022, nell’ambito del Campionato Under 15 Regionale Gir. A.

Il Tribunale, dalla disamina della documentazione acquisita, ha potuto riscontrare che, effettivamente, il calciatore avesse, a suo tempo, richiesto ed ottenuto il tesseramento per la Società SSD Accademia Calcio Roma ARL (matr. 945134) per la Stagione Sportiva 2022/2023.

Risulta, parimenti, per tabulas che era stata successivamente proposta richiesta di svincolo “per inattività” da parte dello stesso atleta, in base all’articolo 109 delle NOIF, con domanda indirizzata sia al Comitato Regionale Lazio - LND sia alla Società, la quale ne sarebbe venuta ad effettiva conoscenza solo in data 2 gennaio 2023.

È stata, inoltre, acquisita agli atti del procedimento una richiesta di delucidazioni inoltrata dalla Società calcistica al Comitato Regionale Lazio (con pec del 7 gennaio 2023).

Già dalla lettura di tale missiva emerge come la Società abbia contestato, sin da principio, l’applicabilità dell’art. 109 delle NOIF, obiettando ancora, nel merito, come il calciatore fosse, in realtà, subentrato nella gara di campionato tra la Accademia Calcio Roma e la squadra Campus Eur del Campionato Under 15 Reg. Gir. A del 16 ottobre 2022.

A seguito di ciò la Società risulta avere, infine, formalizzato opposizione alla richiesta di svincolo (con atto datato 9 gennaio 2023) affidando la contestazione alle due censure già in precedenza prospettate, vale a dire: l’inapplicabilità dell’art. 109 delle NOIF, poiché la norma in questione si rivolgerebbe ad una fattispecie specifica per i “giovani dilettanti” con tesseramento pluriennale (laddove il Calciatore era tesserato con vincolo annuale), e la circostanza di fatto rappresentata dall’avvenuta partecipazione dell’atleta ad una gara del Campionato.

Constatato l’avvenuto svincolo del calciatore “per inattività”, ex art. 109 delle NOIF (come da comunicato n. 92 del 5 gennaio 2023 del Comitato Regionale Lazio – LND), l’Accademia Calcio Roma si determinava ad adire Questo Tribunale.

Al fine di sostenere la domanda di annullamento del menzionato svincolo, la Società calcistica riproponeva in questa sede le stesse doglianze già più volte lamentate nel momento pre-processuale e, dunque, l’inapplicabilità dell’art. 109 delle NOIF, da interpretarsi come rivolto ai “giovani dilettanti”, non aderente al caso in esame, unitamente all’avvenuta partecipazione dell’atleta ad una gara del Campionato.

All’udienza del 21 febbraio 2023 partecipava, in sede di discussione, il sig. Davide Santo, genitore del calciatore minorenne Flavio Santo.

Tuttavia, il Tribunale rileva, preliminarmente, che, alla data dell’udienza, non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, con la conseguente irricevibilità del ricorso presentato dalla società SSD Accademia Calcio Roma ARL. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, infatti, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

L’irricevibilità del ricorso presentato dalla Società calcistica preclude, pertanto, a questo Tribunale lo scrutinio di qualsiasi ulteriore profilo e la valutazione del merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dalla società SSD Accademia Calcio Roma arl.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                                    Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 3 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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