C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 09/12/2022 – Delibera DECISIONE N. 22/2022-2023 a seguito del reclamo n. 23 promosso dalla A.S.D. FERMANA FUTSAL 2022 in data 25/11/2022 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e della squalifica fino al 7/12/2022 all’allenatore ALESSIO SANTILLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 47 C5 del 16/11/2022

DECISIONE   N. 22/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 23 promosso dalla A.S.D. FERMANA FUTSAL 2022 in data 25/11/2022 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e della squalifica fino al 7/12/2022 all’allenatore ALESSIO SANTILLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 47 C5 del 16/11/2022                                                               

nella riunione del 5 dicembre 2022,                                                                                                                                                                      - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in relazione alla gara Calcio a 5 S. Elpidio a Mare  - Fermana Futsal 2022 ha inflitto alla società reclamante la sanzione sportiva della ammenda di euro 400,00 “ per aver alcuni propri sostenitori, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose nei confornti dei calciatori e dirigenti avversari, e per aver scavalcato le barriere di seprazione del campo di gioco generando un parapiglia generale. “ed all’allenatore SANTILLI ALESSIO la squalifica fino al 7-12-2022 in quanto “Non in distinta perché già sanzionato fino al 16.11.2022, entrava nello spogliatoio della Sua Società senza autorizzazione. Inoltre rivolgeva espressioni irriguardose nei confronti dei tesserati avversari e protestava con l’Arbitro. “

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. FERMANA FUTSAL 2022 chiedendo l’annullamento delle due sanzioni o in subordine la riduzione dell’ammenda, sostenendo che il comportamento dei propri sostenitori sarebbe stato messo in atto a seguito della provocazione loro rivolta da un calciatore avversario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo contro la sanzione inflitta all’allenatore è inammissibile ai sensi di quanto dispone l’art. 137 CGS che dispone che non sono impugnabili “ b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. “ : nel caso in esame tale termine minimo di 30 giorni non risulta essere stato superato in quanto il C.U. n. 47 è stato pubblicato il 16 novembre 2022 e la squalifica terminava il 7 dicembre 2022, cioè 21 giorni dopo.

Il reclamo può essere parzialmente accolto per quanto riguarda la ammenda sulla base della giurisprudenza in materia di questa corrte: il 3° comma dell’art. 6 CGS  stalisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti.

Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alal completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società ospite, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.

Ne deriva, pur rimanendo ferma la gravità dei fatti, una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della stessa, nell’entità indicata nel dispositivo.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00); dichiara inoltre inammissibile il reclamo in merito alla squalifica dell’allenatore ALESSIO SANTILLI in base all’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.

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