C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 04/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 25/2022-2023 a seguito del reclamo n. 25 promosso dalla A.S.D. HELVIA RECINA 1975 in data 18 dicembre 2022 avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 14/12/2022 in relazione alla gara Helvia Recina – Giovanile Nicolò Ceselli del 26/11/2022;

DECISIONE   N. 25/2022-2023

a seguito del reclamo n. 25 promosso dalla A.S.D. HELVIA RECINA 1975 in data 18 dicembre 2022 avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 14/12/2022 in relazione alla gara Helvia Recina – Giovanile Nicolò Ceselli del 26/11/2022;                                                                                                                                                                                                            

 - esaminato il reclamo;

- dichiarata inammissibile la produzione dei filmati depositati dalla reclamante;

- ascoltata la società reclamante;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha respinto il ricorso presentato dalla ASD VILLA POTENZA in relazione alla gara disputata il  26-11-2022 HELVIA RECINA 1975 – GIOVANILE NICOLO’ CESELLI, dichiarandolo inammissibile e confermando il risultato del campo di Helvia Recina 1975 2 – GIOVANILE NICOLO’ CESELLI 3: contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD HELVIA RECINA 1975 chiedendo che la Corte disponesse la ripetizione della gara per un errore tecnico che avrebbe commesso l’arbitro in occasione della concessione di una rete.

Il direttore di gara convocato a chiarimenti dell’accaduto e delle decisioni da egli prese nell’occasione contestata ha dichiarato di aver interrotto il gioco, fischiando ed alzando il braccio destro,  durante una azione offensiva della squadra ospite per un fuorigioco di un suo calciatore e che, dopo essere stato avvicinato dai giocatori della società Giovanile Nicolò Ceselli che protestavano, ha modificato la decisione presa, avendo ricostruito l’azione di gioco e stabilito che la posizione di fuorigioco non sussisteva essendo posti due difendenti della Helvia Recina 1975 tra il giocatore avversario e la linea di porta.

L’arbitro ha però testualmente precisato che “quando ho fischiato il pallone sicuramente non era ancora entrato in rete. “.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto in quanto sussiste un errore tecnico del direttore di gara: infatti l’arbitro ha interrotto il gioco prima che la squadra ospite segnasse la rete, poi erroneamente convalidata.

La Regola 9 del Regolamento del Giuoco del Calcio infatti dispone che:

“ 1 – PALLONE NON IN GIOCO.

Il pallone non è in gioco quando … il gioco è stato interrotto dall’arbitro. “.

Quindi non è possibile convalidare una rete che è stata segnata quando il pallone non era più in gioco; avendolo interrotto prima che il pallone entrasse in rete, il direttore di gara a quel punto non poteva modificare la decisione assunta e ufficializzata alle squadre con il fischio in quanto da tale momento qualunque altra azione di gioco non aveva più alcun valore.

                                                                          P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 dicembre 2022.

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