C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 11/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 26/2022-2023 a seguito del reclamo n. 26 promosso dalla G.S. AUDAX 1970 S.ANGELO in data 21/12/2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022

DECISIONE   N. 26/2022-2023

a seguito del reclamo n. 26 promosso dalla G.S. AUDAX 1970 S.ANGELO in data 21/12/2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022,                                                                                                                                                                                                                                                                                

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della ammenda di euro 300,00 alla ASD AUDAX 1970 S.ANGELO “ Per essere la propria tifoseria, venuta alle vie di fatto con la tifoseria avversaria, contravvenendo alle norme antiviolenza in vigore. In campo avverso. “

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società sanzionata, affermando che nessun proprio sostenitore era presente all’incontro e che comunque nessun soggetto ad essa collegabile aveva messo in atto i comportamenti addebitati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va accolto e la delibera impugnata va annullata in quanto dalla lettura del rapporto arbitrale emerge che sono entrati in campo soltanto tifosi e dirigenti della squadra locale dopo che un giocatore avversario aveva sputato in loro direzione e che non risulta che il parapiglia abbia coinvolto tifosi della squadra ospite, la cui presenza nell’impianto non è stata nemmeno segnalata dal direttore di gara.

P.Q.M.

  la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’ammenda.

 

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

              

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