FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 269/AA del 06/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FERRONE ASD CASTELPOTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Dino FERRONE e della società ASD CASTELPOTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
DINO FERRONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelpoto, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a mezzo di un “post” pubblicato in data 14.1.2023 alle ore 19.00 sulla “pagina” della società A.S.D Castepoto del social network “facebook”, al termine della gara Montesarchio - Castelpoto disputata in pari data e valevole per il girone C del campionato di Promozione della Regione Campania, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro e degli assistenti arbitrali del citato incontro;
ASD CASTELPOTO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Dino Ferrone;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dino FERRONE in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD CASTELPOTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Dino FERRONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CASTELPOTO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.