F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 138/TFN – SD del 8 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, nei confronti del sig. Cristian Zenoni – Reg. Prot. 122/TFN-SD

Decisione/0138/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 2 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, nei confronti del sig. Zenoni Cristian,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Cristian Zenoni, tecnico iscritto nell’albo del settore tecnico di Coverciano, qualifica UEFA A - cod. 58.172, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Calcio Club Milano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato in data 8 febbraio 2022 presso il campo della società ASD Calcio Club Milano in costanza di tesseramento con la stessa, pur regolarmente convocato attraverso lettera raccomandata con la quale il tecnico Cristian Zenoni veniva invitato a riprendere la funzione di primo allenatore della squadra.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunta condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal tecnico Cristian Zenoni UEFA A cod. 58.172 - in danno della società ASD Calcio Club Milano”, iscritto nel relativo registro in data 25 agosto 2022 al n. 137 pf 22-23, trae origine dall’esposto con cui l’ASD Calcio Club Milano lamentava la mancata adesione del tecnico all’invito a presentarsi presso il campo della società, il giorno 8 febbraio 2022, per riprendere la conduzione tecnica della prima squadra da cui era stato precedentemente esonerato.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti i fogli di censimento ed organigramma della società esponente; la posizione di tesseramento e storico AS 400 del tecnico Zenoni; copia degli atti dei contenziosi definiti e ancora pendenti tra la società e lo stesso tecnico. Sono altresì stati auditi il sig. Cristian Zenoni, il Direttore Sportivo della società sig. Stefano Merli ed il sig. Guido Marrone, Presidente della società.

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Cristian Zenoni faceva pervenire memoria difensiva con cui declinava ogni responsabilità. Riferiva della impossibilità di “fatto e di diritto” di aderire all’invito, sia perché comunicatogli solo con raccomandata inoltrata alle ore 16:13’:36” del 7 febbraio 2022 l’invito a presentarsi alle ore 14:30 del successivo 8 febbraio 2022, peraltro ritirata presso l’ufficio postale solo il 18 febbraio 2022; sia perché, comunque presentatosi il 20 febbraio 2022, si asteneva dal palesare la sua presenza perché resosi conto che la squadra era ancora affidata al tecnico che gli era succeduto nell’incarico.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 2 marzo 2023, l’avv. Alessandro Calcagno, per il deferito, con rituale memoria ex art. 85, co. 1, CGS reiterava le eccezioni in fatto e in diritto di cui alla precedente memoria e instava per il proscioglimento del proprio assistito, previa escussione quali testi, occorrendo, dell’avv. Luca Antonio Perdomi, Segretario Generale dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, e del dott. Paolo Piani, Segretario del Settore Tecnico della FIGC, sulla non consentita “possibilità della conduzione di un allenamento della prima squadra di Eccellenza in mancanza del preventivo esonero del precedente allenatore incaricato della conduzione tecnica”.

Il dibattimento

All’udienza del 2 marzo 2023, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Maurizio Gentile, per la Procura Federale, e l’avv. Alessandro Calcagno per il deferito.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi al deferimento, ha ulteriormente evidenziato la condotta del tecnico concretizzatasi nell’omessa presentazione alla convocazione pur dopo il ritiro della raccomandata contenente l’invito, in quanto indimostrata la circostanza che il deferito si sarebbe presentato ma non palesato per la presenza di altro tecnico; ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.

L’avv. Calcagno, in limine eccepita la incompetenza della Sezione Disciplinare in presenza di contestazioni attinenti presunti inadempimenti contrattuali, ha altresì eccepito la novità e tardività della ulteriore condotta ascritta al deferito, su cui ha rifiutato il contraddittorio; si è quindi riportato alla memoria in atti e concluso per il proscioglimento del tecnico. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. Il Tribunale, preliminarmente, rileva che il capo di incolpazione attiene alla mancata presentazione del sig. Cristian Zenoni alla convocazione del giorno 8 febbraio 2022, ore 14.30.

In accoglimento della eccezione formulata dalla difesa del deferito sul punto, pertanto, deve affermarsi e dichiararsi l’estraneità all’odierno procedimento delle condotte asseritamente ascritte al tecnico in epoca successiva all’8 febbraio 2022.

Mette conto evidenziare, in proposito, che tanto la CCI del 21 dicembre 2022, quanto il deferimento del 1° febbraio 2023, in disparte il motivo della convocazione, “riprendere la funzione di primo allenatore della squadra”, limitano la contestazione alla mancata presentazione “in data 8 febbraio 2023”, senza alcun riferimento alla condotta successiva a tale data, essendo limitata, l’espressione “riprendere la funzione di primo allenatore della squadra”, unicamente alla finalità della convocazione per quel dato giorno.

È ben vero che, secondo l’art. 123, co. 2, CGS l’avviso di conclusione delle indagini di cui al comma 1 “ deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere”, pur tuttavia, pur in presenza di un procedimento che esula da rigidi formalismi, vanno salvaguardati i principi che presidiano l’ordinamento statale, prima, e quello sportivo, poi, posti a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della difesa (art. 24, cost.) e del giusto processo (art. 111, cost.) di talché, pur nella sua sommarietà, la descrizione del fatto per il quale si intende procedere deve consentire all’incolpato di esercitare appieno il diritto di difesa e di argomentare ampiamente in ordine a quanto contestatogli.

2. Quanto alla incolpazione del presente procedimento, come sopra perimetrata, l’incolpato va prosciolto dal fatto ascrittogli. La convocazione per le ore 14:30 del giorno 8 febbraio 2022 risulta essere stata consegnata all’ufficio postale alle ore 16:13 del giorno precedente, vale a dire a meno di 24 ore dalla convocazione. La sua consegna, poi, risulta essere stata tentata una prima volta alle ore 12:01 dell’8 febbraio 2022, cioè a dire a poco più di due ore da quella prevista per la convocazione.

Qualora la consegna si fosse concretizzata alle ore 12:01 del giorno 8 febbraio, la mancata adesione ad un invito praticamente ad horas avrebbe comunque potuto trovare agevole giustificazione. A maggior ragione, in presenza del ritiro del plico avvenuto il 18 febbraio 22, che ha di fatto impedito al convocando di aderire all’invito ivi contenuto, nessun addebito può essere ascritto al suo destinatario.

3. Resta assorbita ogni altra eccezione in fatto ed in diritto formulata dalla difesa del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                             Pierpaolo Grasso

Depositato in data 8 marzo 2023.

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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