F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 169/CSA pubblicata del 15 Marzo 2023 – S.S.D. Città di Acireale 1946

Decisione n. 169/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 177/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 177/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Città di Acireale

1946 in data 13.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.02.2023, il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Città di Acireale ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara Citta di Acireale 1946 / Sancataldese Calcio del 5.2.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale”.

La società reclamante afferma di aver assicurato la presenza dell’ambulanza di soccorso ed allega, al riguardo, documentazione fotografica; quanto al mancato funzionamento delle docce con acqua calda nello spogliatoio degli arbitri, ammette la circostanza, ma afferma di non aver potuto rimediare al guasto improvviso dell’impianto, in quanto la gara si è svolta nello stadio comunale "Silvio Proto" di Troina, per l'indisponibilità del campo di gioco di Aci Sant’Antonio, nel quale la società reclamante ha ottenuto l'autorizzazione a disputare la stagione sportiva; lamenta l’ingiustizia della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice Sportivo, in quanto fondata su erronea dichiarazione dell’arbitro e ne chiede l’annullamento, ovvero la riduzione equitativa al minimo edittale. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 28 febbraio 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, nei limiti di cui appresso.

La reclamante ha prodotto la fattura per corrispettivo di euro 60,00, rilasciata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Troina, in data 5.2.2023, per “Assistenza sanitaria con ambulanza per gara calcistica Acireale / Sancataldese del giorno 05/02/2023, presso il campo sportivo S. Proto di Troina (EN)”. Inoltre, ha allegato al reclamo tre fotografie effettuate durante la partita, nelle quali si scorge con certezza la presenza dell’ambulanza parcheggiata al lato del terreno di gioco.

Per tale infrazione, pertanto, il referto dell’arbitro è efficacemente contraddetto dalle prove documentali portate all’esame della Corte ed il reclamo è fondato.

Viceversa, quanto al mancato funzionamento delle docce con acqua calda nello spogliatoio degli arbitri, il reclamo non può esser accolto.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il campo di gioco risulti privo dei requisiti di praticabilità ed agibilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109 del 2023).  Pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco e degli spogliatoi.

Dalle deduzioni della reclamante non emergono eventi di carattere eccezionale idonei ad elidere la suddetta responsabilità.

Sulla base di quanto precede, il reclamo è accolto, nei sensi di cui in motivazione e l’ammenda è equitativamente ridotta della metà.

P.Q.M.

Accoglie Il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 200,00 (duecento/00).

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                              IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                    Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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