F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 170/CSA pubblicata del 15 Marzo 2023 – A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio

Decisione n. 170/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 182/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 182/CSA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio in data 14.02.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 618 dell’08.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 febbraio 2023, il dott.

Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore Basta Franco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Campionato Nazionale di Serie B, Girone C di calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 618 dell’8.2.2023, in relazione alla gara Bordighera Sant’Ampelio/Atlante Grosseto del 04.02.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "BASTA FRANCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO) Espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva alla notifica del provvedimento rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e costringeva l'arbitro a far intervenire il capitano per costringendolo ad uscire dopo circa 7 minuti. Lo stesso nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro frasi offensive di matrice territoriale".

La società reclamante ha chiesto in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa, nella misura ritenuta di giustizia, sulla base di una diversa qualificazione della condotta come antisportiva e non illecita.

La Società, nel reclamo, sostiene che è stata effettuata una ricostruzione errata dei fatti, in quanto l’allenatore, sig. Basta Franco, non si è reso colpevole di alcuna condotta illecita.

L’arbitro era di spalle e non poteva rendersi conto del soggetto che ha proferito le frasi contestate che, comunque, sono diverse da quelle risultanti dal referto. Dette frasi sarebbero state pronunciate dal dirigente accompagnatore e non dal sig. Basta Franco. La società allega un video e chiede l’ammissione quale mezzo di prova dello stesso, nonché l’escussione di testimoni, allegando la relativa distinta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La condotta posta in essere dall’allenatore Basta Franco concretizza sicuramente una fattispecie nel suo complesso meritevole della sanzione inflitta.

La Società reclamante non disconosce i fatti, ma ne offre una diversa e meno grave ricostruzione, attribuendo le frasi irriguardose ad altro soggetto, il dirigente accompagnatore, di cui, peraltro, non viene indicata l’identità.

Al riguardo, il Collegio rileva che le contestazioni mosse dalla reclamante alla decisione del Giudice sportivo risultano smentite dai puntuali contenuti del referto arbitrale che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati.

Il referto arbitrale, infatti, così testualmente recita: "A seguito dell'espulsione notificata al calciatore n. 15 della squadra locale urla a gran voce portandosi le mani sulla bocca per amplificare il gesto e urlando 'vai a cagare coglione'. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione lo stesso si rifiutava di abbandonare il rettangolo di gioco dicendo ripetutamente 'io da qua non me ne vado, fai che cazzo vuoi ma Io da qua non me ne vado'. Invitavo pertanto il Sig. Basta a recarsi negli spogliatoi ma lo stesso, nonostante i diversi solleciti continuava a rimanere all'interno del rettangolo di gioco sedendosi addirittura sulla sedia del cronometrista il quale interveniva per sollecitare lo stesso ad abbandonare li rettangolo di gioco. Vista la presa di posizione dell'allenatore, invitavo il capitano del Bordighera, il Sig. Torre Simone affinchè sollecitasse il Sig. Basta a recarsi negli spogliatoi, lo stesso provava nipetutarnente a convincere l'allenatore ma quest’ultimo rimaneva fermo nella sua posizione e continuava a ripetere ‘io da qua non vado via, chiamate chi cazzo volete ma io da qua non vado via’. Dopo circa 7 minuti, e gli insistenti Inviti ad abbandonare il rettangolo da parte del team arbitrale, il Sig. Basta mi urlava 'sei una faccia di merda, sardo del cazzo, sei venuto qua per rovinare la partita, coglione', continuava con gli Insulti additandomi e urlando 'faccia d merda, coglione fino ad abbandonare il rettangolo’ di gioco e recarsi negli spogliatoi”.

Da detta ricostruzione dei fatti accaduti, emerge la gravità della condotta ingiuriosa ed oltraggiosa complessivamente e per lungo tempo assunta dal sig. Basta, resosi responsabile anche della prolungata interruzione della gara.

Né dalle riprese video di cui la reclamante chiede l’acquisizione e che il Collegio ha potuto visionare essendo un tale mezzo di prova qui ammissibile, trattandosi di valutare se, nella circostanza, come affermato dalla A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio, l’arbitro sia effettivamente incorso in uno scambio di persona, sanzionando il sig. Basta in luogo del dirigente accompagnatore la cui identità è rimasta sconosciuta, possono trarsi elementi a sostegno della fondatezza delle contestazioni della reclamante. Le riprese video, infatti, consentono di ascoltare unicamente le voci provenienti dal pubblico presente e non anche quelle dell’allenatore e della persona collocata al suo fianco e qualificata dalla reclamante come dirigente accompagnatore, poste dal lato opposto del campo rispetto a quello in cui è collocato il pubblico rumoreggiante.

In definitiva, da tale mezzo di prova non è dato rilevare nulla che sia idoneo a sconfessare quanto dichiarato nel referto arbitrale.Né il Collegio ritiene di poter dare ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla reclamante, atteso che conferma il valore di piena prova da attribuire ai puntuali contenuti del referto arbitrale il fatto che il capitano tesserato per la A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio, chiamato dall’arbitro ad intervenire per porre fine all’incresciosa e prolungata condotta illecita dell’allenatore, non abbia in quel frangente in nessun modo evidenziato lo scambio di persona di cui la reclamante qui e ora si duole.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

 

 
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