F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 171/CSA pubblicata del 15 Marzo 2023 – A.S.D. Lazio C5 Global/C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.

Decisione n. 171/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 184/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 184/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Lazio C5 Global in data 18.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 622 del 09.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.02.2023, il Dott. Alberto Urso, udito l’Avv. Cozzone Michele per la società A.S.D. Lazio C5 Global e l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Lazio C5 Global ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 622 del 9.02.2023) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie A di Calcio a 5 femminile Lazio C5 Global/Pelletterie Calcio a 5 del 21 gennaio 2023 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Pelletterie Calcio a 5 per aver schierato in campo irregolarmente la calciatrice Bianchi Noemi, di età inferiore a 16 anni e sprovvista, il giorno della disputa dell’incontro, dell’indispensabile autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F.; respingendo detto ricorso, il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di gioco di 1 a 6 maturato fra le squadre all’esito della gara.  Si duole la reclamante dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nel trascurare che la Bianchi era priva dell’autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. necessaria per poter partecipare a gare della Divisione Calcio Femminile non rientranti nel settore giovanile, considerato in specie che il Comitato Regionale Toscana aveva rilasciato la detta autorizzazione in favore della calciatrice con effetto sino alla data di scadenza del 22 settembre 2022, già decorsa al tempo della gara senza che fosse stata rilasciata frattanto altra (indispensabile) autorizzazione.

In tale prospettiva, il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’autorizzazione rilasciata abbia efficacia sine die e segnatamente sino al compimento del sedicesimo anno di età dell’atleta infrasedicenne: a voler così ragionare non avrebbe infatti senso la previsione d’una specifica data di scadenza (diversa dal sedicesimo compleanno) apposta all’autorizzazione, né, tanto meno, è ammessa una rinnovazione implicita di siffatta autorizzazione.

D’altra parte, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F., richiede espressamente due requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (i.e., certificazione di idoneità e relazione di maturità) che vanno appurati ai fini del rilascio; la valutazione sulla maturità potrebbe del resto anche mutare a fronte della valutazione espressa da un diverso professionista.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con irrogazione della sanzione ex art. 10, comma 6, lett. c), C.G.S. della perdita della gara per 0 a 6 a carico della Pelletterie Calcio a 5.

Resiste al reclamo la Pelletterie Calcio a 5, chiedendone la reiezione.

Alla riunione del 28 febbraio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.

È controversa la legittima partecipazione alla gara della calciatrice Bianchi Noemi della Pelletterie Calcio a 5, in quanto – quale atleta infrasedicenne - provvista di autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. scaduta al tempo della gara.

Tale ultima disposizione prevede che “I calciatori/calciatrici ‘giovani’ tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori ‘giovani’, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’art. 17, comma 5, del C.G.S.”.

Emerge chiaramente dalla disposizione come la regola generale prevista per i calciatori e calciatrici c.d. “giovani” sia quella della partecipazione alle sole competizioni sportive loro riservate; costituisce deroga, rispetto a tale regola, la possibilità di ammettere i giovani calciatori e calciatrici ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile al di fuori di competizioni giovanili. Presupposto per l’applicazione della deroga è il rilascio di un provvedimento di “autorizzazione” da parte del Comitato Regionale – L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile.

A sua volta, detta autorizzazione richiede due requisiti e cioè: i) il certificato di idoneità all’attività agonistica di cui al d.m. 18 febbraio 1982; ii) la relazione medica recante attestazione di raggiunta maturità.

Nel quadro così tracciato, le doglianze formulate dalla reclamante risultano condivisibili. A ben vedere, infatti, nel prevedere una “autorizzazione” per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l’art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento – strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva.

Non si è difronte, infatti, a un provvedimento autorizzatorio tout court, slegato da una cornice temporale e agonistica: al contrario, l’autorizzazione nasce di per sé collocata in una data stagione sportiva e funzionalizzata alla stessa e alle corrispondenti competizioni, tanto da essere formalizzata e resa nota attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa. Il che ha, peraltro, anche una precisa ragione sostanziale, posta in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte Sportiva.

Se, infatti, il secondo requisito dell’autorizzazione, costituito dall’attestazione di maturità, è privo di suo di scadenza temporale (cfr. CSA, III, 24 marzo 2021, n. 125, relativa appunto, specificamente, a detta attestazione di maturità), non è così per il primo, coincidente con la certificazione d’idoneità, soggetta a scadenza annuale e, perciò, a necessario rinnovo.

Per tali ragioni, anche l’autorizzazione – di suo funzionalmente rilasciata per la singola stagione sportiva – richiede un rinnovo a fronte della naturale precarietà di uno dei suoi elementi e, cioè, il certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica (cfr. CSA, SS.UU., in Com. Uff. n. 68 del 15 gennaio 2018; per la rilevanza del certificato d’idoneità di cui al d.m. 18 febbraio 1982 ai fini dell’autorizzazione in favore dei calciatori “giovani”, cfr. anche CSA, III, 2 dicembre 2020, n. 21).

Né può ritenersi che il solo rilascio di siffatto certificato valga di per sé, sic et simpliciter, a tener ferma l’autorizzazione già rilasciata: come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, il modo attraverso cui la rinnovazione della certificazione d’idoneità assumere rilievo e viene a declinarsi ai fini della (formale) partecipazione del calciatore giovane ad attività agonistiche non giovanili è il rilascio di una nuova autorizzazione, di guisa che “l’autorizzazione per Io partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza”.

A diversamente ragionare, si rischierebbe d’altra parte d’introdurre elementi d’incertezza e possibile disallineamento fra autorizzazione e certificazione d’idoneità, in un contesto – qual è quello delle autorizzazioni – che è al contrario ispirato a esigenze di certezza, oltreché di tutela del calciatore giovane, in un quadro a sua volta derogatorio delle regole generali che vorrebbero il giovane ammesso a partecipare a sole competizioni giovanili.

In tale contesto, dunque, occorre per la partecipazione di un giovane calciatore o calciatrice a gare di natura agonistica il possesso di un’autorizzazione rilasciata dal competente Comitato o Divisione per la singola stagione, a fronte di un certificato efficace e aggiornato.

Applicando i suesposti principi al caso in esame emerge chiaramente la fondatezza del reclamo, atteso che la calciatrice Bianchi non era nella specie in possesso di (attuale e rinnovata) autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., avendola ricevuta in relazione alla sola precedente stagione, giusta Com. Uff. C.R. Toscana n. 22 del 30 settembre 2021 (peraltro con indicata scadenza al 22 settembre 2022) e non anche per quella in corso e, dunque, per la gara qui controversa.

Ne consegue l’applicazione della sanzione di cui all’art. 10, comma 6, lett. c), C.G.S. (corrispondente all’art. 17, comma 5, previgente C.G.S., richiamato dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F.) della perdita della gara a carico della Pelletterie Calcio a 5.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va accolto e, in riforma della decisione impugnata, va accolto il ricorso della A.S.D. Lazio C5 Global, con conseguente irrogazione della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara del 21 gennaio 2023 a carico della C.F.

Pelletterie Calcio a 5 A.S.D.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della perdita della gara per 0 – 6 alla società C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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