F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 139/TFN – SD del 9 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 19586/256 pf22-23/GC/SA/ep del 22 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023, nei confronti deL sig. Alessandro Onofri + altri – Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione/0139/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Claudio Croce – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19586/256 pf2223/GC/SA/ep del 22 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Alessandro Onofri, Marko Hrvatin, Giovanni Doria, Cristian Bertoli e Massimo Leo, nonché nei confronti della società ASD Pordenone, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 22 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023 nei confronti di:

1. sig. Alessandro Onofri, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pordenone; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. art. 28 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Marko Hrvatin, soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022 e al Campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2022-2023, utilizzando, in qualità di “prestanome”, gli allenatori sigg. Giovanni Doria, Cristian Bertoli e Massimo Leo;

2. sig. Marko Hrvatin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Pordenone:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. 28 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022 e al Campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2022-2023, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, gli allenatori sigg. Giovanni Doria, Cristian Bertoli e Massimo Leo;

3. sig. Giovanni Doria, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Pordenone: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso delle stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023 assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra di Calcio a 5 della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022 e al Campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2022-2023, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Marko Hrvatin, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

4. sig. Cristian Bertoli, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Pordenone:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso delle stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023 assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra di Calcio a 5 della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022 e al Campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2022-2023, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig.Marko Hrvatin, soggetto privo della necessaria abilitazione federale;

5. sig. Massimo Leo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Pordenone: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso delle stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023 assunto solo formalmente il ruolo di allenatore della prima squadra di Calcio a 5 della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore venissero, di fatto, esercitate dal sig. Marko Hrvatin, soggetto privo della necessaria abilitazione federale; 6. società ASD Pordenone a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Alessandro Onofri, Marko Hravatin, Giovanni Doria, Cristian Bertoli, Massimo Leo.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Alessandro Onofri, Marko Hrvatin, Giovanni Doria, Cristian Bertoli e Massimo Leo, nonché la società ASD Pordenone hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Valentina Soravia, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Paolo Luisa Vissat, in rappresentanza di tutte le parti deferite, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3 del CGS, le dichiara efficaci;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Onofri, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Marko Hrvatin, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Giovanni Doria, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Cristian Bertoli, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Massimo Leo, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per la società ASD Pordenone, euro 666,67 (seicentosessantasette/67) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 9 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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