F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFNT del 13 Marzo 2023 (motivazioni) – Di Lauri Luca / Pol. Ciliverghe Mazzano / Comitato Regionale Lombardia – LND – Reg. Prot. 39/TFN-ST

Decisione/0035/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0039/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

Nicola Grasso – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. Di Lauri Luca (8.05.1991 - matr. 3947171) al fine di accertare e dichiarare l’illegittimità e/o invadilità e/o erroneità del provvedimento di revoca del tesseramento in qualità di calciatore del ricorrente in favore della società Pol. Ciliverghe Mazzano (matr. 69367) e, per l’effetto, dichiarare valido il tesseramento del ricorrente in favore della predetta società,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Il sig. Luca Di Lauri, con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, depositato in data 8 febbraio 2023, notificato a mezzo PEC al CR Lombardia – LND in data 8 febbraio 2023, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. 0115/23, di revoca del proprio tesseramento in qualità di calciatore per la Società Pol. Ciliverghe Mazzano, emesso dal CR Lombardia in data 20 gennaio 2023.

In particolare, viene rappresentato che il sig. Luca Di Lauri, in qualità di calciatore, aveva sottoscritto, in data 21 luglio 2022, il tesseramento in favore della Società FC Verbano Calcio, per la disputa del campionato di calcio di competenza per la stagione sportiva 2022/2023.

Successivamente, il ricorrente, avendo conseguito la iscrizione nell’Albo dei Tecnici con la qualifica di allenatore UEFA C, in data 17 settembre 2022, veniva tesserato dalla stessa Società FC Verbano Calcio con l’incarico di “collaboratore del settore giovanile”. Nel mese di dicembre 2022, il sig. Di Lauri, dopo aver rassegnato, in data 8 dicembre 2022, le dimissioni da collaboratore tecnico del settore giovanile della Società FC Verbano Calcio, ottenendo in data 23 dicembre 2022 la sospensione dal Ruolo dei Tecnici presso il Settore Tecnico della FIGC, conveniva con la medesima società di interrompere anche l’attività di calciatore e, pertanto, in data 14 dicembre 2022, veniva definitivamente svincolato, nei termini federalmente previsti (C.U. 275/A del 27 maggio 2022), da parte della Società FC Verbano Calcio.

All’esito di tali conclusi adempimenti, il sig. Luca Di Lauri, in data 26 dicembre 2022, sottoscriveva un nuovo tesseramento, in qualità di “calciatore non professionista”, in favore della Società Pol. Ciliverghe Mazzano, che veniva inizialmente validato dalla Delegazione Provinciale di Brescia – LND.

Tuttavia, il Comitato Regionale Lombardia – LND, all’esito di una successiva interlocuzione con la Segreteria del Settore Tecnico della FIGC, con provvedimento prot. n. 0115/23 del 20 gennaio 2023, disponeva la revoca del suddetto tesseramento in qualità di calciatore del ricorrente, evidenziando come “per causa di mero errore di approvazione da parte della Delegazione Provinciale di Brescia in quanto, tale tesseramento, era in attesa di diniego come da comunicazione inoltrata alla Società in data 13 gennaio 2023. Tale comunicazione faceva riferimento a quanto comunicatoci dal Settore Tecnico in merito al suo tesseramento da tecnico”. Tale ultimo provvedimento veniva, quindi, impugnato dal Di Lauri con ricorso dinnanzi a questa Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale.

In ragione dell’avvenuta notifica del ricorso de quo si costituiva in giudizio, nei termini di rito, il Comitato Regionale Lombardia – LND, mediante memoria difensiva con la quale, nel confutare i motivi di censura prospettati da parte ricorrente, si insisteva per la piena legittimità del provvedimento impugnato.

In data 6 marzo 2023 parte ricorrente depositava memoria difensiva al fine di contestare quanto ex adverso dedotto dal CR Lombardia – LND, sollevando, in primis, anche eccezione di inammissibilità della avvenuta costituzione in giudizio del Comitato Regionale resistente, sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva.

Alla udienza del 7 marzo 2023, sono comparsi, per il ricorrente, l’Avv. Priscilla Palombi la quale, nel riportarsi ai contenuti esposti nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria difensiva, evidenziando la insussistenza, nel caso di specie, di un doppio tesseramento per due distinte società in capo al sig. Luca Di Lauri, ha insistito per l’accoglimento, nel merito, del ricorso e, in via pregiudiziale, della sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio del CR Lombardia; nonché, per la parte resistente, l’Avv. Andrea De Bernardi, in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio, il quale, ribadendo le formulate eccezioni e deduzioni di cui alle memorie di costituzione, chiedeva il rigetto del ricorso nonché della formulata eccezione di inammissibilità, ritenendo il CR Lombardia – LND quale controparte legittimata a stare in giudizio in quanto organo che ha emesso il provvedimento impugnato e, inoltre, per essere stato evocato in giudizio direttamente dalla parte ricorrente (come da verbale di udienza).

Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, ed esprimendo riserva in ordine alla valutazione della legittimità della partecipazione in giudizio del Comitato Regionale, invitava il Relatore ad esporre i fatti oggetto del giudizio.

Al termine della relazione introduttiva, il Tribunale adito, sentite le parti costituite, si riservava per la decisione.

Decisione

Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover disattendere la eccezione di inammissibilità dell’avvenuta costituzione in giudizio del CR Lombardia, formulata dalla parte ricorrente sul presupposto di una asserita carenza di legittimazione passiva.

Sul punto è significativo osservare che parte ricorrente ha ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso introduttivo al CR Lombardia individuandolo, correttamente, quale controparte del giudizio. D’altronde lo stesso oggetto del ricorso è da individuarsi nella richiesta di annullamento di un provvedimento di revoca di tesseramento da “calciatore non professionista” reso dal Comitato Regionale in questione.

Deve ritenersi, pertanto, che la partecipazione al presente giudizio del CR Lombardia trovi la sua legittimazione nella previsione del successivo comma 5 dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva.

Del resto, nel caso di specie, non può sottacersi come il CR Lombardia – LND, in quanto soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante, di segno contrario a quello del ricorrente, finalizzato alla salvaguardia, sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti, del provvedimento di revoca impugnato, sia da considerarsi legittimato a stare in giudizio nel presente contraddittorio.

Nel merito il ricorso è fondato sia in fatto sia in diritto.

Il Collegio ritiene di dover soprassedere allo scrutinio dell’eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato prospettata dal ricorrente, stante l’accoglimento, nel merito, delle questioni prospettate dalla stessa parte ricorrente, circa la regolarità del tesseramento sottoscritto in data 26 dicembre 2022 dal sig. Luca Di Lauri in qualità di “calciatore non professionista” in favore della Società Pol. Ciliverghe Mazzano; e, prima ancora, in considerazione del fatto che il tenore e il contenuto del ricorso presentato a questo Tribunale Federale, evidenziano come il ricorrente non sia stato affatto penalizzato dall’assetto motivatorio del provvedimento impugnato, avendo potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa, esponendo tutte le ragioni fattuali e giuridiche di censura verso il provvedimento in questione: ne consegue che l’ipotizzato vizio di motivazione sarebbe da considerarsi, comunque, sanato, ex art. 156, ult. co. c.p.c., per il conseguimento dello scopo, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

Nel merito deve, innanzitutto, rilevarsi che il CR Lombardia, in data 20 gennaio 2023, adottava un provvedimento di revoca del tesseramento da calciatore non professionista del sig. Luca Di Lauri sottoscritto con la Pol. Ciliverghe Mazzano – riconducibile alle previsioni dell’art. 42 , comma 1 , lett. a), NOIF – rilevando che “per causa mero errore di approvazione da parte della Delegazione Provinciale di Brescia in quanto , tale tesseramento , era in attesa di diniego come da comunicazione inoltrata alla Società in data 13.01.2023. Tale comunicazione faceva riferimento a quanto comunicatoci dal Settore Tecnico in merito al suo tesseramento da Tecnico”.

In particolare, l’Ufficio Tesseramenti del CR Lombardia – LND, all’esito di una interlocuzione con il Segretario del Settore Tecnico della FIGC, in data 13 gennaio 2023 comunicava alla Società Pol. Ciliverghe Mazzano che “In merito al tesseramento del calciatore in oggetto e posta la questione agli uffici competenti, vi segnalo che il Settore Tecnico FIGC ha comunicato che stando agli attuali Regolamenti del Settore Tecnico e da consolidata giurisprudenza che in casi analoghi ha squalificato giocatori e multato società NON è possibile il tesseramento del calciatore tecnico dimesso da una società come allenatore che vuole ritesserarsi come calciatore”.

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale interpretazione resa dal Segretario del Settore Tecnico e fatta propria dal CR Lombardia – LND con il provvedimento di revoca del tesseramento da calciatore non professionista del sig. Luca Di Lauri, in quanto il complesso delle norme regolamentari che disciplinano, in particolare, il tesseramento di un calciatore/tecnico, è evidentemente orientato al rispetto dei principi statutari – di cui all’art. 2, comma 3, dello Statuto FIGC – tesi a facilitare l’attività agonistica di coloro che risultano abilitati come tecnici e iscritti nell’apposito ruolo presso il Settore Tecnico, con la sola limitazione consistente nell’evitare che possano verificarsi ipotesi di “conflitto di interessi” per il tramite di tesseramenti contemporanei per società diverse o anche tesseramenti successivi per società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, ma in qualità di tecnico attivo.

La natura giuridica che discende dal provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio rinvia espressamente all’art. 40, comma 2, delle NOIF, che disciplina le limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici.

Infatti, tale disposizione prevede espressamente che “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società”.

Analogamente, l’art. 38 delle NOIF, nel disciplinare il tesseramento dei tecnici, prevede, al comma 4, che “ Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici...non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”.

Pertanto, in ragione di tali disposizioni normative, il “tecnico” non può tesserarsi nell’ambito della stessa stagione sportiva per più di una società, mentre il calciatore/tecnico può svolgere entrambe tali attività purché in favore della medesima società sportiva; e può anche tesserarsi, nella medesima stagione sportiva, per altra Società, ma limitatamente alle prestazioni di “calciatore dilettante” e a condizione che, al momento di tale nuovo tesseramento, non svolga più alcuna funzione di tecnico.

Questa corretta interpretazione trova, altresì, il suo conforto anche nell’assetto normativo previsto dal Regolamento del Settore Tecnico, in particolare a seguito della modifica apportata alla Parte II dal Consiglio Federale, nella seduta del 25 novembre 2021 (C.U. n. 126/A del 30 novembre 2021).

Nello specifico, l’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 18, comma 3, del medesimo Regolamento, disciplina la “sospensione volontaria” dall’Albo del Settore Tecnico (ipotesi ricorrente nel caso all’esame di questo Tribunale), prevedendo espressamente che “I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei Sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore”. Con l’ulteriore precisazione che “I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico (comma 2)”.

Inoltre, l’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, nel disciplinare l’attività dei tecnici quali calciatori, al comma 2 dispone che “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”, con la precisazione che gli allenatori “tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della FIGC”. Dal complesso quadro regolamentare appare evidente, quindi, come il calciatore/tecnico possa tesserarsi con la duplice funzione, nella medesima stagione sportiva, per la stessa società sportiva; essendo, invece, preclusa l’espletamento della sola attività di tecnico, nella stessa stagione sportiva, per più di una società sportiva. Diversamente, il calciatore/tecnico che non svolga più il ruolo di tecnico (essendosi, nel frattempo, anche sospeso dall’iscrizione all’Albo del settore tecnico) può tesserarsi, come calciatore, con altra società sportiva, nell’ambito della medesima stagione sportiva.

Nel caso di specie, appare evidente, dalla documentazione acquisita in atti, come il sig. Luca Di Lauri, al momento della sottoscrizione del tesseramento da calciatore non professionista (n. DL12580151) con la Società Pol. Ciliverghe Mazzano, fosse perfettamente legittimato a farlo, in quanto in primis sospeso dall’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico FIGC – e quindi inibito a svolgere qualsiasi funzione e/o attività di natura tecnica presso qualsiasi società sportiva – e inoltre, trovandosi libero da qualsiasi vincolo di tesseramento precedentemente sottoscritto, atteso che, nella corrente stagione sportiva, la Società FC Verbano Calcio aveva provveduto, in data 14 dicembre 2022, ad inserirlo nella lista di svincolo.

In ragione della novità e della complessità delle questioni affrontate dalle parti nel presente giudizio, ritiene il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal sig. Di Lauri Luca e, per gli effetti, annulla il provvedimento di revoca del tesseramento emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND in data 20 gennaio 2023.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                              Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 13 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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