F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFNT del 17 Marzo 2023 (motivazioni) – Marisa Gabriele / AC Pine SD – Reg. Prot. 31/TFN-ST
Decisione/0036/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0031/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Antonio Rinaudo – Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Francesco Corsi – Componente (Relatore)
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente
Flavia Tobia – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Marisa Gabriele (27.7.2002 – matr. 2084308) nei confronti della società AC Pine SD (matr. 77733), al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 89 co. 1 lett. a), CGS, il calciatore Gabriele Marisa adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo dalla società AC Pine SD, per intervenuto cambio di residenza in provincia non limitrofa a quella fissata al momento del tesseramento ex art. 111 NOIF.
Veniva quindi fissata l’udienza di discussione per la data del 21 febbraio 2023.
Il ricorrente dava prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, ex art. 89 co. 1 lett. a), CGS, alla contraddittrice, depositando telematicamente la ricevuta della notifica intervenuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 febbraio 2023.
Lo stesso ricorrente aveva cura di produrre, a supporto della tesi da lui sostenuta, apposita certificazione anagrafica, rilasciata in data 7 gennaio 2023 dal Comune di Ferrara, dove a tutt’oggi il calciatore risiede.
All’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 21 febbraio 2023, il ricorrente compariva personalmente.
Nessuno compariva per la società AC Pine SD, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio.
Il ricorrente, invero, non versava in atti certificato storico di residenza, il quale, solo, avrebbe potuto offrire prova certa della assenza di interruzioni nel trasferimento della propria residenza anagrafica presso il Comune di Ferrara dal Comune di Baselga di Pinè (TN).
Non vi era, pertanto, prova neppure del fatto che fosse fruttuosamente decorso il termine minimo di un anno dall’avvenuto cambio di residenza alla data di proposizione del ricorso, condizione per l’accoglimento della richiesta di svincolo fissata dal legislatore delle norme organizzative interne.
Il ricorrente chiedeva ed otteneva termine dal Collegio (con ordinanza n. 4/TFN-ST del 21 febbraio 2023), al fine di poter depositare il sopra citato certificato storico anagrafico.
Il Collegio rinviava il procedimento alla successiva udienza del 7 marzo 2023, onerando parte ricorrente di procedere al deposito del più volte menzionato documento.
Medio tempore, in data 23 febbraio 2023, il ricorrente provvedeva al deposito dello storico di residenza richiesto, rilasciato dal Comune di Ferrara e datato 22 febbraio 2023, dal quale era agevole accertare ictu oculi l’intervenuto cambio di residenza del ricorrente dal Comune di Pinè (TN) al Comune di Ferrara (FE), sin dalla data dal 30 novembre 2021 e l’assenza di interruzioni.
Motivi della decisione
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.
In merito alla richiesta di svincolo, dal certificato storico di residenza prodotto risulta che il calciatore Gabriele Marisa si è trasferito dal Comune di Baselga di Pinè (TN), sito nella Regione del Trentino Alto Adige, al Comune di Ferrara, sito nella Regione dell’Emilia-Romagna, a far data dal 30 novembre 2021, data precedente di oltre un anno la richiesta di svincolo inoltrata a questo Tribunale il 2 febbraio 2023.
Va, quindi, rilevato che il nuovo comune di residenza, Ferrara, si trova nella regione Emilia-Romagna, mentre il comune della precedente residenza era Baselga di Pinè, in provincia di Trento, situato nella Regione Trentino Alto Adige.
Considerato che il Comune della nuova residenza e quello della precedente residenza si trovano in Regioni diverse e in province non limitrofe e che è trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, risultano sussistenti sia il presupposto geografico che il presupposto temporale richiesti dall’art. 111, primo comma, delle NOIF, stando alla lettera del quale: “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Gabriele Marisa e, per l’effetto, dichiara lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla società AC Pine SD a far data dal 2 febbraio 2023, data di deposito del ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Corsi Antonio Rinaudo
Depositato in data 17 marzo 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai