DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 769 del 09.03.2023 – Delibera – GARA DEL 26/02/2023: ASSOCIAZIONE SAN MARINO – U.S. CORTICELLA SSD

GARA DEL 26/02/2023: ASSOCIAZIONE SAN MARINO – U.S. CORTICELLA SSD

Reclamo proposto da entrambe le Società

Il Giudice sportivo, esaminato i ricorsi proposti dalla ASSOCIAZIONE SAN MARINO ACADEMY e dalla U.S. CORTICELLA S.S.D. avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 0’43’’ del secondo tempo di gioco per problemi legati all'illuminazione dell'impianto. - nel referto l’arbitro ha riferito che dopo aver atteso oltre 40 minuti non era stato possibile sistemare il guasto e conseguentemente riportare la visibilità del terreno di giuoco alla normalità, e pertanto in assenza delle condizioni necessarie per poter portare la gara a termine alle ore 18.30 decretava la definitiva sospensione dell’incontro. - con il ricorso depositato nei termini dalla ASSOCIAZIONE SAN MARINO ACADEMY la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore atteso che la problematica era riferibile a problemi esterni all’impianto di gioco. - con altro ricorso depositato nei termini dalla U.S. CORTICELLA S.S.D. la ricorrente chiedeva la punizione sportiva ai sensi dellìart10 del C.G.S. a carico della controparte argomentando che il mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione del campo di gioco si mostrava localizzato al solo impianto mentre l’energia elettrica era presente nell’area immediatamente esterna alla struttura di gioco. Il ricorso della Associazione San Marino Academy è fondato mentre deve essere respinto quello della U.S. Corticella s.s.d per quanto si seguito esposto e motivato. Questo Organo Giudicante, esaminata le circostanze riferite nel referto del direttore di gara e la documentazione prodotta dalla ricorrente ritiene che possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società Associazione San Marino Academy, e di conseguenza non possano trovare accoglimento quelle della U.S. Corticella S.S.D. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la definitiva sospensione dell’incontro è derivata dalla sopravvenuta assenza di elettricità all’interno dell’impianto di gioco derivante da un guasto, improvviso e non riparabile in tempi brevi, sulla linea esterna di elettricità che alimenta il palazzetto di gioco. A riprova di quanto sopra la Associazione San Marino Academy ha prodotto la scheda di pronto intervento dei tecnici incaricati dall’azienda pubblica di fornitura della corrente, intervenuti nell’immediatezza dell’evento, che hanno precisato che il guasto era riferibile alla linea esterna e che, tuttavia, non sono riusciti a risolvere in tempo utile il guasto. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, si ritiene che la mancata disputa dell’incontro non sia da addebitarsi alla società Associazione San Marino Academy bensì sia da ascrivere a sopravvenute cause di forza maggiore, del tutto imprevedibili ed ineludibili, che hanno interessato la linea elettrica esterna all’impianto di gioco.

PQM

 a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 725 del 01/03/2023 si decide: -di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione della gara medesima ed a tal fine rimette gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza. - la tassa di reclamo è restituita .

 

 

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