DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 770 del 09.03.2023 – Delibera – GARA DEL 18/02/2023: G.S. ASD BOVALINO CALCIO A 5 – ASD POL FUTURA

GARA DEL 18/02/2023: G.S. ASD BOVALINO CALCIO A 5 – ASD POL FUTURA

Reclamo proposto dalle Società: Polisortiva Futura

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo regolarmente proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Zappalà Francesco, nato il 15/11/2000, in posizione irregolare in quanto impiegato in aperta violazione dei limiti di partecipazione dei calciatori previsti dall’art.39 comma 1bis delle NOIF. Il ricorso è fondato e va accolto. Secondo quanto previsto in tema di tesseramento dei calciatori dall’art. 39 delle N.O.I.F. comma 1bis “È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.” Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il calciatore Zappalà Francesco, nel corso della presente stagione sportiva 2022/2023, risulta essere stato tesserato dal 10/08/2022 al 11/10/2022 presso la A.S.D. Catanzaro Futsal, dal 14/10/2022 al 01/12/2022 presso la A.S.D. Sulmona Futsal ed infine dal 02/12/2022 col A.S.D. Bovalino Calcio A Cinque dove risulta tuttora tesserato. Lo stesso calciatore, inoltre, prima di essere trasferito alla A.S.D. Bovalino risulta aver preso parte ad almeno un incontro sia con la A.S.D. Catanzaro Futsal (gara Campionato Serie A2 girone C Giovinazzo – Catanzaro del 24/09/2022), sia la con A.S.D. Sulmona Futsal (gara Campionato Serie B girone F Sporting Venafro - Sulmona del 22/10/2022). Il predetto calciatore, che risulta aver preso anche all’incontro in epigrafe, pertanto, si trovava in posizione irregolare, in quanto nel corso della medesima stagione sportiva risulta essere stato tesserato da tre Società e di aver preso parte, inoltre, ad incontri disputati da tutte e tre le medesime società, in aperta violazione dei limiti di partecipazione previsti dall’art. 39 comma 1bis delle N.O.I.F..

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 687 del 22/02/2023 decide: Visti l’art.39 delle N.O.I.F. comma 1bis e l’art.10 comma 6 lett. a del C.G.S., decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE : la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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