C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 11/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 27/2022-2023 a seguito del reclamo n. 28 promosso dalla A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 20/12/2022,

 

DECISIONE   N. 27/2022-2023

a seguito del reclamo n. 28 promosso dalla A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 20/12/2022,                                                  

 - esaminato il reclamo e la memoria difensiva depositata dalla ASD PIEVEBOVIGLIANA;

- letti tutti gli atti;

- relatore Valentina Pupo,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla ASD PIEVEBOVIGLIANA 2012 la sanzione della perdita della gara disputata il 17/12/2022 PIEVEBOVIGLIANA 2012 – SAN MARCO PETRIOLO con il risultato di 0 a 3 e della squalifica fino al 01/01/2023 al Dirigente accompagnatore DI PAOLO GIOVANNI per aver fatto giocare il calciatore FALL ABDOULAYE che non risultava tesserato a favore della sopra indicata società il giorno della partita.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD PIEVEBOVIGLIANA 2012, sostenendo di aver effettuato il tesseramento in maniera regolare sulla base delle indicazioni ad essa fornite e quindi chiedendo l’annullamento della delibera impugnata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto l’Ufficio Tesseramento con comunicazione del 2 gennaio 2023 ha attestato che alla data del 17-12-2022 il calciatore FALL ABDOULAYE risultava “ NON TESSERATO “.

                                                                          P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 gennaio 2023.

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