F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 175/CSA pubblicata del 20 Marzo 2023 – Monterosi Tuscia FC Srl

Decisione n. 175/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n.  211/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Carlo Buonauro – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nell’udienza fissata il 17 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 211/CSA/2022-2023, proposto dalla società Monterosi Tuscia FC Srl in data 15.03.2023, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Paolantonio Alessandro in relazione alla gara Monterosi/Messina del 12.03.2023;  udito l’Avv. Leonardo Testi per la reclamante; visto il reclamo e i relativi allegati;  visti tutti gli atti della causa;  relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 17/03/2024, il Dr. Carlo Buonauro;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Monterosi Tuscia FC Srl ha impugnato la decisione (C.U. n. 195/DIV del 13 marzo 2023)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Monterosi Tuscia – ACR Messina, valida per la 12° giornata di ritorno del Campionato  Professionistico di Serie C - Girone C 2022-2023- è stata inflitta nei confronti del proprio tesserato Alessandro Di Paolantonio, per avere, come riportato nel referto di gara “a gioco fermo e con il pallone non a distanza gioco, si spingeva con un avversario e tirava un calcio con il piede, sulla gamba dell’avversario all’altezza dello stinco”.  A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni. In particolare, ha sostenuto, anche alla luce dei richiamati precedenti, l’erroneità della qualificazione del fatto sub art. 36, comma 1, lettera b) CGS: secondo parte reclamante, invero la dinamica dei fatti consente agevoli contestazioni alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo, venendo in rilievo un asserito equivoco del Direttore di Gara che non tenendo conto delle circostanze agonistiche (scontro salvezza) e della particolare dinamica di gioco (contatto tra calciatori durante i chiarimenti a seguito di un fischio per fallo di gioco), nell’incertezza, decideva di espellere il Di Paolantonio classificando erroneamente la condotta del calciatore come “violenta” ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 C.G.S. con tutte le conseguenze del caso.

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che, nella prospettazione fattuale di parte ricorrente, difetterebbero nel caso concreto gli estremi della contestata condotta violenta, posto che si sarebbe trattato, in buona sostanza, di un normale, dinamico ed ordinario atteggiamento di gioco di cui una partita è piena, per cui il Direttore di Gara avrebbe erroneamente decontestualizzato l’episodio.

Tale asserita lettura della dinamica dei fatti non appare condivisibile e, quindi, idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione: ed invero, rimarcato il duplice e non contestato dato del “gioco fermo” e del “pallone non a distanza”, la stessa conferma che il contatto fisico, lungi dal configurarsi come fisiologico sviluppo di azioni di gioco, sia il risultato di una protesta culminata nel censurato contatto, con conseguente irrilevanza della invocata giurisprudenza di settore. 

Alla luce di questa considerazione emerge come la condotta de qua sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo incontrollato ed, in questo senso, dunque, quanto all’aspetto sia della qualificazione dell’atto sia della quantificazione della sanzione, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE  

Carlo Buonauro                                                                  Pasquale Marino 

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce                 

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