C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 12/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 29/2022-2023 a seguito del reclamo n. 27 promosso dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-6 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022;

DECISIONE   N. 29/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 27 promosso dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5 in data 22/12/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-6 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67 C5 del 21/12/2022;                                                                                                          

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla ASD LUCREZIA CALCIO a 5 la sanzione della perdita della gara disputata il 16/12/2022 ASD LUCREZIA CALCIO a 5 – OLIMPIA JUVENTU FALCONARA con il risultato di 0 a 6 in quanto la gara era stata sospesa definitivamente al 15° minuto del secondo tempo per il rifiuto della squadra locale a proseguire l’incontro.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD LUCREZIA CALCIO a 5, sostenendo che la  decisione assunta dal direttore di gara non era stata determinata dal rifiuto della propria squadra di proseguire l’incontro, ma che era stata generata dal comportamento messo in atto da un sostenitore della squadra ospite che era entrato in campo ed aveva colpito alla gamba un giocatore  della squadra di casa, provocando un parapiglia tra alcuni giocatori.

Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto l’annullamento della delibera impugnata e l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara alla ASD OLIMPIA JUVENTU FALCONARA, o in subordine di riprendere la gara dal 15° del secondo tempo con il risultato di 2 a 0 o di far ripetere la gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’arbitro nella audizione a chiarimenti del 9 gennaio 2023, disposta dalla Corte con ordinanza del 2 gennaio 2023, ha dichiarato che “ ho sospeso la gara quando il capitano della squadra locale il sig. Berardi Luca mi ha detto che lui ed i suoi compagni non volevano proseguire l’incontro in conseguenza del comportamento messo in atto da un sostenitore della squadra ospite che è entrato in campo ed aveva colpito con un calcio il calciatore n. 17 del Lucrezia. “ ed ha precisato “ Dopo questo gesto il sostenitore si è allontanato dal terreno di gioco e si è accesa una discussione tra i giocatori delle due squadre che è finita poco dopo. “, nonché “ Io ho fatto presente al capitano che sussistevano le condizioni per continuare la gara e lui mi ha ribadito che la sua squadra non voleva più giocare. Preso atto di tale decisione ho sospeso definitivamente l’incontro con il triplice fischio. “ .

Alla luce di tali dichiarazioni risulta accertato che la gara è stata definitivamente sospesa per il rifiuto della squadra locale di proseguire l’incontro, seppur sussistessero le condizioni per riprendere il gioco: tale decisione - che compete soltanto al direttore di gara – è stata esplicitata al capitano della ASD LUCREZIA CALCIO a 5, il quale ha confermato la volontà della sua squadra di non voler proseguire l’incontro.

Pertanto il reclamo va respinto in quanto la reclamante ha di fatto rinunciato a portare a termine la disputa della gara.

                                                                           P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. LUCREZIA CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 gennaio 2023.

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