C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 12/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 30/2022-2023 a seguito del reclamo n. 30 promosso dalla A.S.D. MOZZANO CITY in data 28/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate ai calciatori JACOPO GIORGI e ROMEO ALBINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022,

 

DECISIONE   N. 30/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 30 promosso dalla A.S.D. MOZZANO CITY in data 28/12/2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate ai calciatori JACOPO GIORGI e ROMEO ALBINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 21/12/2022,                                                                                                                                                                 

 - esaminato il reclamo e la memoria difensiva depositata dalla reclamante;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare ciascuno ai calciatori GIORGI JACOPO e ALBINI ROMEO rispettivamente al primo “Per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro” ed al secondo “Per condotta violenta nei confronti di un avversario a palla lontana. “

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la ASD MOZZANO CITY, sostenendo che il direttiore di gara avrebbe commesso errori nel rapporto arbitrale confondendo i nomi dei tre calciatori espulsi e chiedendo l’annullamento della delibera o comunque una riduzione delle sanzioni al comportamento effettivamente messo in atto dai propri tesserati.

Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito l’esattezza di quanto scritto nel rapporto in relazione ai nominativi dei calciatori espulsi, ma ha anche precisato meglio le condotte tenute dai due tesserati, specificando che l’Albini era stato espulso per aver commesso un fallo di gioco nei confronti di un avversario subito dopo che questi si era liberato del pallone e che il Giorgi lo aveva spinto per protestare dopo che egli aveva concesso un rigore alla squadra avversaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara le sanzioni vanno ridotte come da dispositivo, non sussistendo una condotta violenta nel comportamento dell’Albini e dovendo essere inquadrato il comportamento del Giorgi nella fattispecie della condotta irriguardosa prevista dall’art. 36 CGS 1° comma, lettera a).

 

                                                                           P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore JACOPO GIORGI a 2 (due) giornate ed al calciatore ROMEO ALBINI ad 1 (una) giornata.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 gennaio 2023.

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