C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 18/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 31/2022-2023 a seguito del reclamo n. 31 promosso dalla A.S.D. VILLA SAN MARTINO in data 06/01/2023 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore THOMAS PAOLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 21/12/2022; C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 18/01/2023 – Delibera DECISIONE N. 31/2022-2023 a seguito del reclamo n. 31 promosso dalla A.S.D. VILLA SAN MARTINO in data 06/01/2023 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore THOMAS PAOLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 21/12/2022;

DECISIONE   N. 31/2022-2023

 

a seguito del reclamo n. 31 promosso dalla A.S.D. VILLA SAN MARTINO in data 06/01/2023 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore THOMAS PAOLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 21/12/2022;                                                                                                                                                                                                                          

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto le sanzioni della squalifica per 3 (tre) gare al calciatore PAOLI THOMAS in quanto “Espulso per aver rivolto all’Arbitro espressioni gravemente irriguardose, si avvicinava allo stesso cercando un contatto e reiterando nell’atteggiamento ingiurioso e minaccioso. “e della ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) “Per aver la propria tifoseria, rivolto espressioni gravemente irriguardose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale. Per tutta la durata della gara. “

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la soc VILLA SAN MARTINO, chiedendo la riduzione delle due sanzioni i misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto ai  sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “ fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “ : nel caso in esame la lettura del dettagliato e preciso referto arbitrale non lascia spazio a diverse interpretazioni dei comportamenti messi in atto nell’occasione dal giocatore Paoli Thomas e dei sostenitori della reclamante e le sanzioni inflitte risultano ad essi adeguate.

                                                                           P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VILLA SAN MARTINO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 14 gennaio 2023.

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