C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 10/02/2023 – Delibera DECISIONE N. 34/2022-2023 a seguito del reclamo n. 34 promosso dalla S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO in data 27/01/2023 avverso la decisione di respingere il reclamo ed omologare il risultato conseguito sul campo emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 25/01/2023
DECISIONE N. 34/2022-2023
a seguito del reclamo n. 34 promosso dalla S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO in data 27/01/2023 avverso la decisione di respingere il reclamo ed omologare il risultato conseguito sul campo emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 25/01/2023,
- esaminato il reclamo;
- letti tutti gli atti;
- relatore Piero Paciaroni,
- ascoltata la reclamante nella richiesta audizione;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha deciso “Di respingere il ricorso proposto dalla società Sampaolese Calcio introitando il relativo contributo; Omologare il risultato conseguito sul campo di Real Cameranese 4 – Sampaolese Calcio 0 “.
Contro tale decisione ha proposto reclamo la SSD SAMPAOLESE CALCIO, chiedendo l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo e di disporre la ripetizione della gara in esame, sostenendo che il direttore di gara nell’occasione avrebbe commesso un errore tecnico per una decisione assunta al 40° circa del primo tempo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo va respinto in quanto la decisione assunta dall’arbitro e contestata dalla reclamante attiene – come testualmente scritto nell’art. 65 C.G-S. - alle “decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Giuoco “ e la stessa norma nel prevedere che il Giudice Sportivo giudica in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, esclude i fatti che riguardano le sopra indicate decisioni.
Nel caso in esame la decisione assunta dal direttore di gara rientra nella discrezionalità allo stesso attribuita dal Regolamento e ne è quindi esclusa la contestabilità.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO.
Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 febbraio 2023.
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