C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 11/03/2023 – Delibera – DECISIONE N. 37/2022-2023 a seguito del reclamo n. 37 promosso dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983 in data 23/02/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 22/02/2023

DECISIONE   N. 37/2022-2023

a seguito del reclamo n. 37 promosso dalla A.S.D.  ATLETICO ANCONA 1983 in data 23/02/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 22/02/2023                                                                                       

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla società reclamante la sanzione della ammenda di euro 300,00 “Per comportamento offensivi di propri tifosi nei confronti dell’arbitro e per avere, alcuni propri sostenitori preso parte ad una rissa con i sostenitori della squadra avversaria. Sanzione aumentata per l’applicazione della aggravante di cui all’art. 6, co. 4, secondo periodo, C.G.S. non avendo, in qualità di Società ospitante, prodotto copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica. “.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ATLETICO ANCONA 1983 che ha richiesto una riduzione della sanzione in misura adeguata al comportamento effettivamente messo in atto dai propri sostenitori; nella richiesta audizione la società ha ribadito le ragioni della richiesta, insistendo per l’accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte ritiene che la sanzione vada ridotta all’importo indicato nel dispositivo sia in quanto in base a quanto scritto dall’arbitro e dal commissario di campo nei rispettivi rapporti emerge attenuata la responsabilità della reclamante per il comportamento dei propri sostenitori, responsabilità che risulta essere ben minore di quella della squadra per il comportamento dei propri tifosi, sia in relazione ai parametri usualmente utilizzati da questo giudice in relazione alla categoria di appartenenza della squadra.

Va confermata l’applicazione della aggravante prevista dall’art. 6, comma 4, secondo periodo del CGS.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 200,00 (duecento/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2023.

 

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