C.R. MARCHE – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 10/01/2023 – Delibera – Decisione n. 9/TFT 2022/2023 relativa al deferimento n. 13459/14 pfi 22-23 PM/vdb del 29 novembre 2022 ha pronunciato a seguito del deferimento n. 13459/14 pfi 22-23 PM/vdb del 29 novembre 2022 a carico del sig. LORIS MILLETTI e della società A.S.D. MONDOLFO CALCIO la seguente decisione

Decisione n. 9/TFT 2022/2023 relativa al

deferimento n. 13459/14 pfi 22-23 PM/vdb del 29 novembre 2022

 

ha pronunciato a seguito del deferimento n. 13459/14 pfi 22-23 PM/vdb del 29 novembre 2022 a carico del sig. LORIS MILLETTI e della società A.S.D. MONDOLFO CALCIO la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 29 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1) il sig. Loris Milletti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Mondolfo Calcio:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Ilario Lorenzini Barbara – Atletico Mondolfo del 4.6.2022, valevole per il girone A del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, mediante l’inoltro in data 3.6.2022, tramite l’applicazione WhatsApp, di due messaggi vocali all’assistente arbitrale sig. Davide Paradisi, designato per la gara sopra indicata, del seguente testuale tenore: “Ho visto che te per caso domani fai l’assistente all’arbitro della partita Atletico Marotta Mondolfo a Barbara ...... Sono diventato in settimana vice allenatore perché l’allenatore ed il vice sono stati esonerati ... mi raccomando anche se è brutto da dire, da sentire e conoscendoti so che giustamente farai il tuo dovere, però, ecco, se riesci magari ad aiutarci un po' quando vedi quelle situazioni di fuorigioco dubbie lasciaci giocare così riusciamo a vincere, ricordati che anche tu vieni da Marotta”;

2) la società A.S.D. Mondolfo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in esseredal sig. Loris Milletti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 29 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Con PEC del 23 dicembre 2022 l’avv. Alessandro Calcagno, difensore del deferito Loris Milletti ha depositato una memoria difensiva, allegando alla stessa dei documenti, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del deferimento e formulando nel merito tesi difensive con richiesta di proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di sanzioni eque in relazione all’effettivo comportamento messo in atto dai deferiti, previa derubricazione delle imputazioni addebitate.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale e gli avvocati Fabio Cazzola e Alessandro Calcagno per il deferito Milletti Loris, mentre nessuno era presente per la società deferita ASD Mondolfo Calcio.

Preliminarmente il Tribunale ha chiesto al rappresentante della Procura Federale se avesse a disposizione altra documentazione integrativa in relazione alle notifiche effettuate nei confronti della società ASD Mondolfo Calcio rimasta contumace nel presente procedimento; la risposta è stata negativa.

Quindi il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati; in relazione alla memoria difensiva depositata dai difensori di Milletti Loris ha contestato l’inesistenza di validi motivi a sostegno della richiesta di improcedibilità, mentre si è rimesso al Tribunale in relazione alla eventuale restituzione degli atti alla Procura.

I difensori del Milletti hanno ribadito quanto esposto nella memoria difensiva, riportandosi alle argomentazioni in essa svolte.

Quindi il rappresentante della Procura ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza, mentre i difensori del Milletti si sono riportati alle conclusioni svolte in atti ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale osserva che dalla documentazione depositata in atti emerge quanto segue:

a ) per quanto riguarda il deferito Loris Milletti:

- che la Procura Federale gli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini in data 11 ottobre 2022;

- che in tale avviso, come di norma, è stato comunicato che I deferiti avevano la facoltà  di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del presente avviso;

- che il Milletti con PEC del 24 ottobre 2022 ( e quindi entro il termine di 15 giorni fissato dalla Procura ) ha richiesto di essere sentito in ordine ai fatti oggetto di indagine;

- che non risulta in alcun modo che la Procura, a fronte di tale richiesta del Milletti, abbia provveduto a convocarlo come previsto dall’art. 123 CGS.

Alla luce di tale ultimo necessario adempimento ovvero l’obbligatoria convocazione dell’interessato che ne abbia fatto tempestiva e rituale richiesta, il deferimento promosso contro Milletti Loris deve essere dichiarato improcedibile e deve essere disposta la restituzione degli atti alla Procura Federale per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto in quanto risulta essere stato violato il diritto alla difesa dell’interessato.

Questa decisione è in linea a quanto già statuito in casi simili nelle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pubblicate nel C.U. n. 60/TFN-SD del 12 aprile 2018 e nel C.U. n. 10/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019), prodotte in atti dalla difesa del deferito.

In merito a tale inadempimento da parte della Procura Federale, risulta del tutto ininfluente la pec del 221.11.2022 inviata dalla Procura Federale ai difensori del Milletti con la quale si chiedeva di confermare o meno l’intendimento del Milletti di rinunciare all’escussione che sarebbe stato ipotizzato nel corso di contatti telefonici, con avvertimento che, in difetto di comunicazioni, “ nei prossimi giorni sarà inviato formale atto di citazione del sig. Miletti. “, ma di tale preannunciata convocazione non esiste traccia nei documenti depositati in atti.

b) per quanto riguarda la ASD MONDOLFO CALCIO:

- che non esiste prova alcuna agli atti del procedimento che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato notificato alla società deferita.

Infatti la Procura Federale si è limitata a depositare:

a)  la ricevuta dell’invio dell’avviso di conclusione delle indagini – che risulta indirizzato alla Spett.le ASD MONDOLFO CALCIO c/o Stadio Comunale via dello Sport,1 61037 Mondolfo (PU) pec: info@pec.atleticomondolfo.ita mezzo PEC all’indirizzo “ info@pec.atleticomondolfomarotta,it “ dalla quale risulta che la PEC non è stata consegnata all’indirizzo di destinazione;

b) la stampa di un resoconto denominato “ ESITO DELLA SPEDIZIONE “ nel quale viene indicato da POSTE ITALIANE che in riferimento alla spedizione di “RACC. GENERICHE 618621601445 La spedizione è stata in lavorazione presso l’ufficio Postale in data 7 ottobre 2022 11.15.04” e che la spedizione sarebbe stata acquisita in data 20-9-2022 e che in data 7 ottobre 2022 era “ in lavorazione presso l’ufficio Postale MONDOLFO in via MARIO AMATO. “.

Quindi non vi è prova alcuna che l’avviso di conclusione delle indagini sia stato regolarmente notificato alla società ASD MONDOLFO CALCIO in quanto:

- non è stato documentato che la raccomandata sia stata consegnata alla ASD MONDOLFO CALCIO, contrariamente a quanto correttamente avvenuto per Milletti Loris con il deposito dell’avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso;

- il resoconto delle Poste denominato “ESITO DELLA SPEDIZIONE“ non è un documento idoneo a provare l’avvenuta notifica sia perchè non è sottoscritto da nessuno, sia perchè nel sito delle Poste è scritto testualmente2 La rendicontazione fornita da Poste non costituisce, in alcun modo, attestazione di consegna ma ha finalità meramente informativa. “;

-  dall’esame dei fogli di censimento completi della ASD ATLETICO MONDOLFO CALCIO richiesti dalla Procura federale al Comitato Regionale Marche in data 6/7/2022 ed acquisiti agli atti del procedimento risulta che la ASD MONDOLFO CALCIO ha cambiato la propria denominazione in ASD ATLETICO MONDOLFO CALCIO e che la sede della società è stata fissata in via Cavour 7 di Mondolfo (AN).

Alla luce della mancata regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini alla ASD MONDOLFO CALCIO, il Tribunale ritiene improcedibile il deferimento anche nei confronti della società con restituzione degli atti alla Procura.

Va peraltro rilevato che il Tribunale ritiene che la restituzione degli atti alla Procura federale anche per ciò che concerne il deferimento della ASD MONDOLFO CALCIO avrebbe dovuto essere comunque disposto una volta stabilito che il deferimento era improcedibile nei confronti di Milletti Loris in quanto si ritiene che, essendo stata deferita la ASD MONDOLFO CALCIO “ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Coodice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Milletti Loris, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. “, i due procedimenti siano inscindibili e debbano essere trattati e decisi contestualmente, anche al fine di evitare un possibile conflitto di giudicati, derivando la  responsabilità oggettiva imputata alla società dal comportamento messo in atto dal Milletti.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale dichiara improcedibile il deferimento e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura federale.

          Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

          Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 dicembre 2022.

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