C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 11/03/2023 – Delibera – DECISIONE N. 38/2022-2023 ha seguito del reclamo n. 38 promosso dalla S.S. SARNANO A.S.D. in data 27/02/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate del calciatore FOGANTE FRANCESCO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 22/02/2023
DECISIONE N. 38/2022-2023
ha seguito del reclamo n. 38 promosso dalla S.S. SARNANO A.S.D. in data 27/02/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate del calciatore FOGANTE FRANCESCO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 22/02/2023
- letti tutti gli atti;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore FOGANTE FRANCESCO la sanzione sportiva della squalifica per 5 gare in quanto “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicina all’arbitro tirandogli un calcio all’altezza della caviglia causando momentaneo dolore, integrando così la condotta disciplinata dall’art. 36 comma 1 b) del CGS. Nel contempo pronunciava nei confronti del direttore di gara espressioni irriguardose. “.
Contro tale decisione ha proposto reclamo la SS SARNANO richiedendo l’annullamento della sanzione o la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame; la reclamante ha allegato al reclamo un filmato video che dimostrerebbe la non intenzionalità del contatto intervenuto tra il piede del calciatore e quello dell’arbitro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la produzione del video inviato dalla reclamante è inammissibile in quanto l’art. 61, comma 2, CGS ne consente l’utilizzabilità soltanto “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. “, la corte respinge il reclamo.
Infatti la lettura del rapporto dell’arbitro che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti si evince che il calciatore ha messo in essere la condotta prevista dall’art. 36, comma 1, lettera b), sanzionata nel minimo con 4 gare di squalifica, in quanto ha messo in atto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata con un contatto fisico che il direttore di gara ha attestato essere stato volontario; alla predetta sanzione minima va aggiunta la squalifica di una gara per l’espulsione.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. SARNANO A.S.D.
Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2023.
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