C.R. MARCHE – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 12/12/2022 – Delibera – Decisione n. 7/TFT 2022/2023 relativa al deferimento n. 12483/75 pfi 22-23 PM/rn del 16 novembre 2022 ha pronunciato a seguito del deferimento n. 12483/75 pfi 22-23 PM/rn del 16 novembre 2022 a carico dei sigg. a carico dei sigg.ri GIANCARLO CATINI, DANILO GIACOBBI e della società A.S. TORRESE la seguente decisione

Decisione n. 7/TFT 2022/2023 relativa al

deferimento n. 12483/75 pfi 22-23 PM/rn del 16 novembre 2022

 

ha pronunciato a seguito del deferimento  n. 12483/75 pfi 22-23 PM/rn del 16 novembre 2022 a carico dei sigg. a carico dei sigg.ri GIANCARLO CATINI, DANILO GIACOBBI e della società A.S. TORRESE  la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 16 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. Giancarlo Catini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Torrese:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S. Torrese, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Danilo Giacobbi prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A. S. Torrese alle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese Grottese A.S.D. del 14.5.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.7.2017 per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese - Grottese A.S.D. del 14.5.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S. Torrese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Danilo Giacobbi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. il sig. Danilo Giacobbi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S. Torrese, alle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese - Grottese A.S.D. del 14.5.2022 valevoli per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, senza averne titolo perché invece tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli a decorrere dal 30.7.2017;

3. la società A.S. Torrese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giancarlo Catini e Danilo Giacobbi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. p

Con provvedimento del 16 novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono  fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

  • al sig. GIANCARLO CATINI inibizione per 2 (due) mesi
  • al sig. DANILO GIACOBBI ammonizione;
  • alla società A.S.D.  TORRESE ammenda di € 150,00 (trecento/00)

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

  Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.

 

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