C.R. MARCHE – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 10/01/2023 – Delibera – Decisione n. 8/TFT 2022/2023 relativa al deferimento n. 13393/27 pfi 22-23 PM/ep del 28 novembre 2022 ha pronunciato a seguito del deferimento n. 13393/27 pfi 22-23 PM/ep del 28 novembre 2022 a carico dei sigg. Edlira Zenelaj, Flamur Cela e Lassana Seydi e della società A.S.D. Nuova Aquila; la seguente decisione.

Decisione n. 8/TFT 2022/2023 relativa al

deferimento n. 13393/27 pfi 22-23 PM/ep del 28 novembre 2022

 

ha pronunciato a seguito del deferimento  n. 13393/27 pfi 22-23 PM/ep del 28 novembre 2022 a carico dei sigg. Edlira Zenelaj, Flamur Cela e Lassana Seydi e della società A.S.D. Nuova Aquila;  la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 28 novembre 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. la sig.ra Edlira Zenelaj, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Aquila:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Aquila, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lassana Seydi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Nuova Aquila alle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – Borgo Molino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato disvolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. Flamur Cela, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Nuova Aquila:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – Borgo Molino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Nuova Aquila, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Lassana Seydi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. Lassana Seydi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nuova Aquila: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Nuova Aquila, alle gare Acli Villa Musone – Nuova Aquila del 9.10.2021 e Nuova Aquila – BorgoMolino del 17.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza avernetitolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

4. la società A.S.D. Nuova Aquila a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edlira Zenelaj, Flamur Cela e Lassana Seydi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con provvedimento del  novembre 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento, ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza ed il Tribunale federale ha trattenuto il procedimento in decisione.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano le fattispecie previste e punite nelle norme del Codice di giustizia sportiva indicate nelle imputazioni del deferimento che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del calciatore in questione alla vicenda sia stato decisamente limitato, essendo egli stato fatto partecipare alle gare dai dirigenti accompagnatori, dalla società e dal Presidente, ai quali competono il controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori che vengono  fatti scendere in campo.

Va infatti ricordato che in tale materia la società svolge un ruolo preminente, fors’anche assorbente, il che limita al minimo la responsabilità del calciatore.

 Nella determinazione delle altre sanzioni deve tenersi conto sia del numero delle gare disputate dal calciatore sia della considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla scorsa stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza di questo tribunale risultano eque e congrue le sanzioni comminate nel dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

  • alla sig.ra EDLIRA ZENELAJ inibizione per 2 (due) mesi;
  • al sig. FLAMUR CELA inibizione per 20 (venti) giorni;
  •  al sig. LASSANA SEYDI ammonizione;
  • alla società A.S.D. NUOVA  AQUILA ammenda di € 150,00 (centicinquanta/00).

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

  Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 dicembre 2022.

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