F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 174/CSA pubblicata del 20 Marzo 2023 – Sig. Cassago Marco Walter

Decisione n. 174/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 205/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Stefano Azzali – Componente

Daniele Cantini - Componente (relatore)    

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 205/CSA/2022-2023, proposto dal sig. Cassago Marco Walter,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.03.2023, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Matteo Sperduti per la parte reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Cassago Marco Walter, medico sociale della società Sudtirol, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Sudtirol/Perugia del 05.03.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il reclamante per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara.”.

La parte reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, in riforma della decisione impugnata, l’applicazione, ex art. 9 C.G.S. della sanzione dell’ammonizione o dell’ammonizione con diffida. O nel caso la sanzione che si ritenga più idonea per equità. Questo anche in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti applicabili al caso di specie.

In via istruttoria chiede l’audizione di due testimoni e dell’assistente arbitrale.

La difesa deI Sig. Cassago ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo del tutto sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal tesserato, nella circostanza per cui è causa. 

Infatti, secondo la tesi difensiva, la refertazione da parte dell’Arbitro non sarebbe del tutto conforme a quanto effettivamente accaduto.

Il reclamante sostiene che l’espressione realmente proferita nei confronti dell’Assistente arbitrale non sarebbe stata “siete dei disonesti, come c… si fa a dare questo rigore”, ma “come c… si fa a dare questo rigore”. Inoltre, l’espressione usata nella circostanza non sarebbe stata “urlata”.

Due testimoni presenti al fatto confermerebbero la versione dei fatti, così come descritta dal Sig. Cassago.

Questo peraltro non significherebbe che l’espressione utilizzata dal medico sociale della società Sudtirol perda del tutto rilevanza disciplinare, ma sarebbe meno grave rispetto a quella indicata nel rapporto di gara.

Inoltre, prosegue la tesi difensiva, l’espressione usata dal Sig. Cassago non avrebbe carattere ingiurioso, perché non sarebbe idonea a ledere onore, decoro e dignità delle persone offese.

Le espressioni usate, sempre a detta della difesa del reclamante, dovrebbe qualificarsi come una mera critica all’operato della classe arbitrale per la concessione di un calcio di rigore non dovuto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 marzo 2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Matteo Sperduti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che seguono.

Parte reclamante contesta la decisione adottata dal Giudice Sportivo in quanto sarebbe basata su  di una erronea esposizione dei fatti stilata nel Referto Arbitrale in merito alle parole proferite dal reclamante nei confronti degli Ufficiali di gara, in occasione della partita per cui è causa. A suo avviso, infatti, una corretta ricostruzione dell’episodio avrebbe, se non escluso, quantomeno mitigato il provvedimento sanzionatorio.

Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto nella circostanza, parte reclamante ha dedotto alcune istanze istruttorie e, più precisamente, l’audizione di due testimoni ed anche dell’assistente arbitrale.

Questa Corte, sul punto, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C..

Se è vero, infatti, che l’art. 50 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine (comma 3) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 4), deve comunque notarsi che l’art. 50, comma 4, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 61, comma 1, C.G.S. attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Pertanto, ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere la prova testimoniale richiesta dal reclamante così come la richiesta di audizione in contraddittorio dell’assistente arbitrale, in quanto il C.G.S. non lo consente.

Dalla prerogativa di fidefacenza riconosciuta alla refertazione arbitrale, ne deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come “effettivamente verificati”, restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr. Corte Giustizia Federale 23.11.2012 in CU 23.11.2012 n. 102/CGF); dall’altro lato detti referti sono destinati ab initio alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte Sportiva d’Appello S.U. 15.04.2016 in CU 15.04.2016 n. 114/CSA).

Questa Corte, fermo restando quanto sopra esposto in merito alla natura di fonte di fede privilegiata riconosciuta agli atti degli ufficiali di gara, ha ritenuto comunque opportuno, nell’ambito dei suoi poteri d’indagine e di accertamento, sentire, a chiarimento dei fatti di causa, l’arbitro e l’assistente arbitrale n. 1 della gara in questione.

L’arbitro e l’assistente n. 1, raggiunti telefonicamente, hanno entrambi confermato che il Sig. Marco Walter Cassago, medico sociale della società Sudtirol, al termine del primo tempo, avvicinandosi all’assistente n. 1, ha pronunciato, urlando, la frase di cui al referto arbitrale: “siete dei disonesti, come c… si fa a dare questo rigore”.

Ai fini della decisione della presente controversia, la condotta tenuta nella circostanza dall’odierno reclamante deve essere qualificata come condotta ingiuriosa e come tale sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, le gravi espressioni, così come riportate nel referto di gara, proferite dal Sig. Marco Walter Cassago, all’indirizzo degli ufficiali di gara, “siete dei disonesti, come c… si fa a dare questo rigore”, hanno valenza sicuramente ingiuriosa perché offendono il nome, l’onore e il decoro delle persone alle quali sono rivolte.

La Corte non ritiene di dare ingresso all’applicazione di circostanze attenuanti non rilevandone i presupposti.

Nella specie, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua ed in linea con i precedenti giurisprudenziali di questo organo giudicante.

Il reclamo proposto dal Sig. Marco Walter Cassago deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                      Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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