F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0082/CFA pubblicata il 21 Marzo 2023 (motivazioni) – Sig. Massimo Pulcinelli – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A./Procura Federale

 

Decisione/0082/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0103/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

Massimo Galli – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0103/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Massimo Pulcinelli e dalla società Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.;

contro

la Procura federale

per la riforma della decisione della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 129/TFNSD-2022-2023 del 13.02.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 14.03.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e uditi gli Avv.ti Luca Smacchia per i reclamanti ed Enrico Liberati per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato e notificato in data 5 gennaio 2023, rubricato al n. 15633 /421pf22- 23/GC/blp, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare:

- il Sig. Massimo Pulcinelli, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (essendo detentore attraverso Ferinvest Italia s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa), contestandogli: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara Pisa vs Ascoli disputata in data 8 dicembre 2022 e valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. Santoro della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: “Fateschifoooooo”;

- la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del CGS del sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Massimo Pulcinelli nella propria qualità all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per la stessa Società.

Il Tribunale di prima istanza, con decisione n. 129/TFNSD-2022-2023, irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Massimo Pulcinelli, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda;

- per la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Avverso la presente decisione interpongono reclamo di fronte a questa Corte federale di appello, rubricato al n. 0103_CFA_ 2022 – 2023, il signor Massimo Pulcinelli e la società Ascoli Calcio 1898 FC spa, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l’annullamento delle sanzioni comminate.

Si è costituita in giudizio la Procura federale nazionale, senza svolgere difese scritte.

La controversia è stata discussa, con l’intervento di entrambe le parti, all'udienza del 14 marzo 2023 nel corso della quale il difensore dei reclamanti ha insistito nelle proprie conclusioni; il difensore della Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo presentato di fronte a questa Corte è infondato.

Occorre affermare i seguenti punti:

1) il signor Massimo Pulcinelli è amministratore unico e usufruttuario di una Società che detiene il 39% delle quote della Ascoli Calcio 1898 FC spa;

2) il medesimo a seguito della gara Pisa – Ascoli del campionato di Serie B, svoltasi il giorno 8 dicembre 2022, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram l’immagine di un’azione di gioco svoltasi nell’area del Pisa nel corso della quale, a suo parere, un difensore del Pisa avrebbe toccato la palla con la mano, commentandola con le parole, fortemente evidenziate, “fate schifo”.

La Procura federale ha ritenuto il signor Pulcinelli assoggettato all’ordinamento sportivo e alle relative regole di comportamento, deferendolo quindi, insieme all’Ascoli Calcio, di fronte al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare che ha irrogato le sanzioni di cui sopra.

Le parti controvertono, in primo luogo, sull’assoggettabilità del signor Pulcinelli all’ordinamento federale; i reclamanti, soprattutto, sostengono che il suo labile rapporto con la Società esclude qualsiasi collegamento rilevante con la medesima, e quindi la rilevanza dei suoi comportamenti per l’ordinamento federale.

La tesi non può essere condivisa.

Invero, l’enunciato della norma della cui applicazione si discute (art. 2, comma 2, del codice della giustizia sportiva intitolato “Ambito di applicazione soggettivo”) è di estrema ampiezza: “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.

Al riguardo questa Corte federale ha avuto modo di ritenere che il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso. Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). (CFA, Sez. I, n. n. 97/2021-2022).

Orbene, con riferimento al caso di specie, la disposizione sottopone all’applicazione del Codice - deve essere ribadito - anche i non soci ai quali è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, e deve essere sottolineato come la norma non preveda affatto che il suddetto controllo debba essere esclusivo, ben potendo, quindi, essere esercitato in concorso con altre persone.

Non vi ha dubbio, quindi, che il possesso di ben il 39% delle quote attribuisca al reclamante un’ampia possibilità di incidere sulle scelte della Società; ciò non può che rendere la sua persona rilevante per l’ordinamento sportivo, alla luce dell’ampio ambito di applicazione della norma.

L’impostazione del Tribunale di prima istanza deve quindi essere condivisa.

A tale riguardo va ribadito, anche in questa sede, che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (ex multis: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2021-2022).

Orbene, nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla scorrettezza del comportamento dell’incolpato in quanto l’espressione “fate schifo”, peraltro vistosamente enfatizzata (in “Fateschifoooooo”) è certamente offensiva e l’uso del plurale impone di ritenere che si sia voluto porre in dubbio l’imparzialità dell’intera classe arbitrale.

La scorrettezza del comportamento del reclamante risulta quindi dimostrata.

Le sanzioni irrogate appaiono poi proporzionate ai fatti.

Le espressioni utilizzate sono, palesemente, ingiustificabili, per quanto già evidenziato; peraltro, deve anche tenersi conto della circostanza che il comunicato che ha dato luogo al presente procedimento non è stato pubblicato su mezzi di più ampia e immediata diffusione e che lo stesso risulta rimosso poco tempo dopo la pubblicazione.

In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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