F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0083/CFA pubblicata il 22 Marzo 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale-Luca Gratton-Davide Bracco-ASD Costalunga

Decisione/0083/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0101/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Mezzacapo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Giordano - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0101/CFA/2022-2023 presentato dal Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto in data 15.02.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare, n 0125/TFNSD-2022-2023, depositata in data 8 febbraio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 16 marzo 2023, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e udito l’avv. Maurizio Gentile per la Procura federale e l’avv. Nicola Paolini per le altre parti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Con reclamo depositato in data 15 febbraio 2023, il Procuratore federale ha adito la Corte federale d’Appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale - Sezione disciplinare, n 0125/TFNSD-2022-2023 depositata in data 8 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore federale n. 15912/110pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Luca Gratton, Davide Bracco e della società ASD Costalunga.

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dalla nota dell’11.07.2022 trasmessa alla Procura federale dalla Segreteria di giustizia sportiva del CR Friuli Venezia Giulia, cui era allegata una segnalazione del 29 giugno 2022 del sig. Spartaco Ventura, Presidente della S.S. San Giovanni, con la quale l’esponente rappresentava che il sig. Luca Gratton, inizialmente allenatore e dopo il suo esonero Consigliere della predetta società, senza informare la società medesima, aveva partecipato al torneo Crese Cup disputato dal 3 al 20 giugno 2022, non autorizzato dalla FIGC – LND, con una compagine da lui sponsorizzata e formata anche da calciatori della S.S. San Giovanni e in tale occasione aveva svolto attività di proselitismo nei confronti di detti tesserati al fine di ottenerne il trasferimento alla Società ASD Costalunga che sarebbe stata da lui allenata nella stagione sportiva successiva.

La Procura federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 110pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all’organizzazione del torneo non autorizzato FIGC "20a edizione del Crese CUP" a cui avrebbe partecipato il tecnico Luca Gratton - UEFA B. cod. 133294 - coinvolgendo tesserati della società SS San Giovanni e presunta attività di proselitismo posta in essere dal medesimo allenatore”.

Nel corso dell’attività inquirente sono stati acquisiti numerosi documenti e si sono svolte le audizioni di dirigenti e di calciatori tesserati convolti a vario titolo nella vicenda.

Al fine di completare gli accertamenti, il 28 settembre 2022 la Procura federale ha chiesto al Procuratore generale dello sport – a norma degli artt. 119, comma 5, CGS FIGC, e 47, comma 3, CGS CONI - una proroga del termine per lo svolgimento delle indagini previsto dal comma 4 del citato art. 119.

Con nota del 28 settembre 2022, la Procura generale dello sport ha accordato una proroga di quaranta giorni.

In data 20 ottobre 2022 aveva luogo l’audizione del sig. Spartaco Ventura, in qualità di Presidente e legale rappresentante della S.S. San Giovanni, il quale dichiarava di essere in possesso di prove certe circa l’attività di proselitismo svolta dal Gratton e finalizzata al trasferimento del calciatore Wellington Kevin dalla S.S. San Giovanni alla ASD Costalunga. Riferiva, in particolare, che “il giorno 24 agosto 2022 il sig. Gratton Luca si presentava presso la sede della mia società e mi proponeva un accordo riguardante il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin per la somma di Euro 2.000. Tale importo veniva detratto dalla somma del prestito iniziale pari all’importo di Euro 8.000, effettuato in precedenza dal sig. Gratton Luca, in qualità di consigliere della società suddetta S.S. Giovanni, a favore della stessa società. A tal proposito produco copia della scrittura privata, da lui già compilata, sottoscritta da me personalmente e dal Sig. Gratton Luca. Inoltre preciso che le suddette operazioni risultano a bilancio della società”.

In data 2 novembre 2022 i collaboratori della Procura federale incaricati delle indagini depositavano la relazione sugli accertamenti svolti in ordine alle vicende collegate al torneo non autorizzato “20° edizione del CRESE CUP”.

Acquisita la relazione, la Procura federale in data 30 novembre 2022 trasmetteva alle parti la Comunicazione di Chiusura Indagini e provvedeva poi, con atto 5912/110pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, a deferire innanzi al Tribunale federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) il sig. Luca Gratton iscritto nei ruoli del Settore tecnico UEFA B (cod. 133294) con tesseramento in corso con la società ASD Costalunga, per rispondere:

- della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto mansione di Consigliere del Direttivo per la società S.S. San Giovanni, fino al 17 agosto 2022 nonostante fosse formalmente tesserato per la società ASD Costalunga, quale responsabile 1^squadra dall’11 agosto 2022;

- della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, nel mese di luglio 2022, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore Manfren Giacomo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga;

- della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per il ruolo decisivo rivestito nel trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin, dalla S.S. Giovanni alla ASD Costalunga;

2) il sig. Bracco Davide tesserato per la corrente stagione sportiva quale Presidente e legale rappresentante della società ASD Costalunga, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver tesserato in data 11 agosto 2022 il sig. Luca Gratton, quale responsabile 1^ squadra per la medesima Società, nonostante lo stesso svolgesse mansione di Consigliere del Direttivo per la società S.S. San Giovanni, fino al 17 agosto 2022;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico Sig. Luca Gratton, tesserato quale responsabile 1^squadra, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin, dalla società S.S. San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistita nell’aver concordato con il Presidente della società S.S. San Giovanni, sig. Ventura Spartaco, il trasferimento definitivo del calciatore e il relativo aspetto economico;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico Sig. Luca Gratton, di svolgere nel mese di luglio 2022, un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore Manfren Giacomo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga;

3) la società ASD Costalunga, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal suo Presidente e legale rappresentante sig. Bracco Davide che dal proprio tecnico sig. Luca Gratton, allenatore UEFA B, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Secondo la prospettazione della Procura, come descritta nell’atto di deferimento, dalle risultanze istruttorie:

i) non è emerso alcun elemento che possa corroborare che il sig. Gratton Luca, durante la partecipazione al torneo Crese Cup, abbia svolto attività di proselitismo nei confronti dei calciatori tesserati per la società S.S. San Giovanni, affinché si tesserassero per l’attuale stagione sportiva 2022-2023, con la società ASD Costalunga, nel cui ambito lo stesso Gratton è l’allenatore della Prima Squadra;

ii) è stato accertato che il Sig. Luca Gratton ha posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore Manfren Giacomo al tentativo di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga. Dalle dichiarazioni rilasciate dal giovane calciatore Manfren Giacomo ai collaboratori della Procura in data 16 settembre 2022 si evince chiaramente che lo stesso ha incontrato, nel mese di luglio 2022, previo accordo, il sig. Gratton Luca. Infatti, il Manfren, ricorda che il sig. Gratton gli chiedeva, nella circostanza, quali fossero le sue intenzioni per l’attività sportiva nella prossima stagione, poiché la società ASD Costalunga era interessata alle sue prestazioni. Il calciatore a tal proposito chiedeva delucidazioni in merito all’impianto sportivo, numero di portieri e all’esistenza della squadra Juniores. Ottenute le dovute risposte dal Gratton, lo stesso ringraziava dicendogli di non essere interessato;

iii) dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della società S.S. San Giovanni, sig. Ventura Spartaco, in sede di propria audizione ai collaboratori della Procura è emerso che il sig. Gratton Luca, nel trasferimento definitivo del calciatore Wellington Kevin, dalla società S.S. San Giovanni alla società ASD Costalunga, ha avuto un ruolo decisivo, poiché ha perfino concordato la parte economica, significando che il tutto è avvenuto presso la sede sociale della società S.S. San Giovanni. A suffragare quanto detto, il presidente della società S.S. San Giovanni, sig. Ventura Spartaco rilasciava una copia di una scrittura privata compilata e sottoscritta dal Gratton Luca e dal predetto presidente, dalla quale si evince che il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin alla società A.S.D. Costalunga, ha avuto un costo pari alla somma di Euro 2.000,00 e che tale importo veniva detratto dalla somma del prestito iniziale pari all’importo di Euro 8.000,00, effettuato in precedenza dal Sig. Gratton Luca, in qualità di consigliere della società suddetta S.S. San Giovanni, a favore della stessa società; è indubbio che il trasferimento definitivo del calciatore Wellington Kevin sia avvenuto il giorno 25 agosto 2022 e l’incarico affidato dalla società ASD Costalunga al sig. Gratton Luca, quale allenatore della Prima squadra, risale alla data del giorno 11 agosto 2022, quindi, il sopracitato trasferimento è avvenuto e concordato, quando il sopracitato Allenatore era già in costanza di tesseramento per tale società.

In vista dell’udienza avanti il TFN, fissata per il giorno 1 febbraio 2023, i soggetti deferiti depositavano memorie difensive, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. In particolare, il Gratton rilevava di non essere più componente del Consiglio direttivo della S.S. San Giovanni, essendo giunto detto organo a naturale scadenza in data 30 giugno 2022; contestava l’asserito svolgimento di attività di proselitismo nei confronti del calciatore Manfren e affermava di essere stato coinvolto nella trattativa per il trasferimento del calciatore Wellington dal Presidente della società cedente per personale tornaconto economico di questi, volto a ridurre la misura del proprio debito nei suoi confronti e osservava, infine, che negli atti di indagine non è ravvisabile alcun elemento che possa avvalorare le contestazioni della Procura e non emergono elementi di prova che conducano alla dimostrazione dell’ipotesi accusatoria.

L’udienza di trattazione avanti il TFN aveva luogo l’1 febbraio 2023. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione delle sanzioni di nove mesi di squalifica per il sig. Luca Gratton, quattro mesi di inibizione per il Presidente Davide Bracco e seicento euro di ammenda per l’ASD Costalunga.

Con decisione 8 febbraio 2023 n. 0125/2022-2023, la Sezione Disciplinare del Tribunale federale proscioglieva il Gratton dall’addebito di doppia attività per due diverse società in ragione della decadenza al 30.06.2022 dall’incarico di componente del Consiglio direttivo della S.S. San Giovanni e da quello di attività di proselitismo nei confronti del calciatore Giacomo Manfren, non risultando dagli atti di indagine che fosse stata esercitata alcuna pressione sul ragazzo e nemmeno il tentativo di convincerlo a trasferirsi all’ASD Costalunga, fermo restando che, secondo il Collegio giudicante, l’eventuale attività di convincimento nei confronti di un solo tesserato non è di per sé sufficiente a integrare l’ipotesi di esercizio dell’attività di proselitismo.

Accertava invece la responsabilità del Gratton per la partecipazione alla trattativa diretta al trasferimento del calciatore Kevin Wellington e del sig. Davide Bracco, Presidente della Società ASD Costalunga, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kevin Wellington dalla S.S. San Giovanni alla propria Società. Irrogava, di conseguenza, la sanzione di un mese di squalifica all’allenatore, di un mese di inibizione al Presidente dell’ASD Costalunga e di duecento euro di ammenda all’ASD Costalunga.

2) Avverso la suindicata decisione la Procura federale, in persona del Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto, proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 15 febbraio 2023 e contestualmente depositato, con il quale censura la pronuncia per violazione ed errata applicazione dell’art. 40, comma 3, del regolamento del settore tecnico, manifesta irragionevolezza, illogicità, erroneità ed infondatezza della motivazione (primo motivo) e per erronea ed omessa motivazione, non congruità e inadeguatezza delle sanzioni irrogare, manifesta irragionevolezza ed assenza del carattere afflittivo della sanzione (secondo motivo).

2.1) Il gravame espone le argomentazioni seguenti:

i) in relazione all’attività di proselitismo posta in essere dal Gratton nel tentativo di convincere il calciatore Manfren a tesserarsi per la ASD Costalunga, il proscioglimento disposto dal TFN contrasta con l’inequivocabile dettato normativo di cui all’art. 40, terzo comma, del Regolamento del Settore tecnico che vieta ai tecnici di “trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”. Diversamente da quanto affermato in primo grado, la norma non richiede che l’attività di proselitismo sia esercitata mediante pressioni e tantomeno che sia rivolta ad un numero minimo di calciatori da convincere. Nella fattispecie la violazione normativa è pienamente integrata dalla condotta tenuta dal Gratton, consistita nell’aver incontrato il giovane calciatore Manfren per comunicargli che la società ASD Costalunga era interessata alle sue prestazioni sportive, al fine di persuaderlo a tesserarsi per detta società dove di lì a poco avrebbe assunto le funzioni di allenatore. Detta condotta deve essere considerata meritevole di essere sanzionata, con tutte le necessarie conseguenze a carico della A.S.D. Costalunga e del suo presidente Davide Bracco. La decisione reclamata, oltre a contrastare con il consolidato orientamento espresso dal TFN in altre analoghe occasioni, rischia di consentire ai tecnici di trattare direttamente il collocamento dei calciatori, con tutte le pericolose conseguenze che tale comportamento può avere, finendo anche per scalfire la netta cesura tra la funzione tecnica e la funzione amministrativa ed economica del “calciomercato”, che costituisce un baluardo dell’ordinamento sportivo.

ii) la decisione reclamata, nella parte in cui ha irrogato ai tesserati un solo mese di interdizione e alla società sportiva appena 200,00 di ammenda, a fronte della gravità delle violazioni commesse, lede e mortifica il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare.

Per le ragioni esposte, la Procura federale chiede la riforma della decisione gravata, con riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti in relazione alle violazioni di cui all’atto di deferimento e con applicazione delle sanzioni richieste nel corso del procedimento di primo grado o di quelle ritenute di giustizia.

2.2) In data 17 febbraio 2023, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

2.3) In data 13 marzo 2023, alle ore 23,08, veniva acquisita al deposito telematico la memoria difensiva per l’allenatore Luca Gratton, trasmessa via pec dal suo difensore, avv. Nicola Paolini.

Lo scritto difensivo eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del motivo di reclamo riferito alla asserita non congruità ed inadeguatezza delle sanzioni applicate al deferito in primo grado, per difetto del requisito della specificità delle censure, richiesto dall’art. 101 comma 3 del CGS.

In merito alla pretesa attività di proselitismo, che il Gratton avrebbe esercitato verso il calciatore Manfren, nella memoria si osserva che nella pur ampia attività istruttoria condotta dalla Procura federale non è dato rinvenire alcun elemento di prova a suffragio dell’ipotesi accusatoria. Secondo la tesi difensiva, tanto emergerebbe anche dalle dichiarazioni rese dal Manfren che ha seccamente escluso che il Gratton si sia adoperato per indurlo al tesseramento con l’ASD Costalunga; inoltre, dalla descrizione dell’incontro di fine luglio tra l’allenatore e l’atleta non risulta neanche il seppur minimo tentativo di persuasione diretto a favorire il trasferimento del Manfren al Costalunga, come conferma la circostanza che lo stesso si è tesserato anche per la stagione sportiva 2022/2023 con la società S.S. San Giovanni, nella quale già militava nella stagione appena conclusa. In definitiva, conclude la difesa, dagli atti del procedimento non risulta assolto l’onere della prova, gravante sulla Procura, che il sig. Gratton abbia violato il precetto dell’art. 40, comma 3, del regolamento del settore tecnico.

2.4) In data 13 marzo 2023, alle ore 23,16, è stata depositata memoria difensiva nell’interesse della società ASD Costalunga e del Presidente Davide Bracco.

Nella memoria si controdeduce al reclamo, sostenendo l’infondatezza dell’addebito mosso contro le parti, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate a difesa dell’allenatore.

Si soggiunge che l’ipotesi accusatoria della Procura riguarda l’episodio avvenuto nel mese di luglio, ossia in epoca anteriore al tesseramento del Gratton con la società ASD Costalunga. Dalle indagini non emerge alcuna prova che la società e il suo Presidente fossero a conoscenza dell’incontro in un bar di Trieste tra il calciatore Manfren e l’alle atore Luca Gratton, avvenuto più di un mese prima del tesseramento di questi.

Le parti concludono per l’affermazione di infondatezza del reclamo, difettando la prova degli addebiti rivolti alla società ASD Costalunga ed al suo Presidente sig. Davide Bracco.

2.5) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. Maurizio Gentile per la Procura federale e l’avv. Nicola Paolini per tutti i soggetti deferiti. Entrambi i difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Hanno assistito all’udienza il sig. Luca Gratton e il sig. Davide Bracco, nella qualità di presidente della ASD Costalunga.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3) Il deferimento all’esame delle Sezioni unite concerne la violazione dell’art. 40 del Regolamento del settore tecnico, nella parte in cui, al comma terzo, dispone che “Ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società̀ di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”.

La norma vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore.

La giurisprudenza federale non ha avuto finora l’occasione di precisare i contorni dell’attività di proselitismo, ossia di evidenziare quali caratteri debba rivestire la condotta per integrare la violazione del divieto.

La decisione del TFN sembra incline a ritenere necessaria “quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione” ed anche che “un’eventuale attività di convincimento svolta… nei confronti di un solo tesserato” non possa considerarsi sufficiente a integrare l’ipotesi di esercizio dell’attività di proselitismo.

Il reclamo proposto dalla Procura federale contesta che detti caratteri debbano ritenersi essenziali per concretizzare il comportamento vietato, dovendo a tal fine ritenersi sufficiente un’attività non necessariamente esercitata sotto forma di pressione, purché diretta al convincimento anche nei confronti di un solo tesserato.

4) Tanto premesso, sarebbe un errore di prospettiva, ad avviso del Collegio, pretendere di pervenire a una nozione astratta di “proselitismo”, valevole per ogni tipo di illecito disciplinare.

Il carattere speciale e peculiare dell’illecito disciplinare non ammette una siffatta impostazione, atteso che la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva (in tal senso cfr. decisione n. 8/CFA/2022-2023; n. 12/CFA/2021-2022).

Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza.

In tale prospettiva, alla luce di un’ovvia esigenza di coerenza sistematica, non sembra esercizio sterile rinvenire un minimo comune denominatore delle diverse condotte rilevanti, pur tenendo conto che ogni condotta di “proselitismo” presenta dei connotati peculiari, in ragione della particolare natura e struttura di questa speciale forma di illecito disciplinare.

4.1) In prima approssimazione, i confini del divieto possono trovare delimitazione nella cornice delle condotte che la norma consente agli allenatori di porre in essere, contrassegnate dall’esercizio di un’attività di consulenza esclusivamente tecnica.

E’ ben comprensibile che, nel comporre l’organico di una squadra che si immagina competitiva, l’allenatore possa indicare le personalità e le qualità tecniche e fisiche che, a suo parere, meglio si adattino nei sing li ruoli al modulo di gioco prescelto o che possano garantire maggiore armonia e tenuta al collettivo.

La norma in esame iscrive in questa attività di “consulenza” il perimetro delle attività lecite che l’allenatore può espletare nella selezione degli atleti.

4.2) Nemmeno presenta particolari difficoltà ermeneutiche la definizione del divieto di trattare direttamente o indirettamente il trasferimento dei calciatori, trattandosi di condotta che impatta frontalmente con il principio di separazione tra attività tecnica e attività amministrativa, quest’ultima riservata agli organi direttivi della società sportiva sui quali ricade la responsabilità di una gestione oculata delle risorse economiche e che dunque devono poter esercitare in autonomia le scelte necessarie, senza essere vincolati a recepire il contenuto di trattative condotte con qualsivoglia modalità tra allenatore e calciatore.

4.3) Maggiore complessità riveste la demarcazione del divieto di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, anche in ragione della genericità della formulazione, come tale non adatta a configurare con la necessaria precisione il formante dell’illecito disciplinare e, nella sua ampiezza, astrattamente idonea a ricomprendere anche condotte lecite, quali quelle ispirate da ragioni di carattere esclusivamente tecnico cui possa comunque ascriversi un contributo causale nel trasferimento dell’atleta (si pensi al caso di un calciatore costantemente non impiegato o le cui prestazioni formino oggetto di continue reprimende, tanto da indurlo a cambiare casacca).

Al riguardo, la Corte osserva che, ai fini in discorso, un utile canone interpretativo possa essere offerto dall’ancoraggio ai principi generali in tema di valutazione dell’illecito disciplinare, in relazione al quale viene chiesta e adottata una sanzione.

E, a questo proposito, vale ricordare che l’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, la correttezza e la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità dell’attività sportiva. Al contempo, la condotta deve essere accertata in modo concreto e con riferimento a indici oggettivi e soggettivi, quali le circostanze e le modalità del fatto contestato.

Ciò presuppone un minimo substrato di concretezza dell’attività svolta, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo delineata dall'art. 40 del regolamento tecnico.

4.4) In tale quadro, l’attività oggetto di contestazione deve consistere in condotte rilevanti sul piano della concreta incentivazione al trasferimento, senza che sia necessario, data la natura di illecito di pericolo, che esse inducano anche l’effettivo trasferimento o collocamento del calciatore.

Deve, quindi, trattarsi di comportamenti, che anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza.

Ne discende che, per la configurabilità della condotta vietata di proselitismo, non è sufficiente una generica richiesta di informazioni sugli intendimenti del calciatore circa la sua futura attività sportiva, ma è necessaria l’effettiva pratica di atti inequivocamente diretti a fungere da attrazione nei confronti dell’interlocutore, e come tali idonei ad integrare il “minimum” comportamentale richiesto a tale fine.

4.5) Perché possa dirsi perfezionata la condotta vietata di proselitismo, non è poi necessario che essa sia rivolta ad un numero indiscriminato di destinatari, ben potendo invece la stessa concretizzarsi anche nei confronti di un solo calciatore, fatto oggetto di attenzione in ragione delle sue particolari qualità tecniche, il cui trasferimento può alterare l’equilibrio della competizione e conferire un particolare vantaggio sportivo alla squadra di destinazione.

4.6) Facendo applicazione di tali canoni interpretativi, deve escludersi che la condotta ascritta al Gratton superi il confine di liceità, per integrare gli estremi necessari alla configurabilità dell’illecito disciplinare di violazione del divieto di proselitismo.

Al riguardo occorre premettere che, com’è noto – secondo il costante orientamento giurisprudenziale - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è revisto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SU n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/20212022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Va poi considerato che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite.

4.7) Nella specie, il reclamo e il deferimento ipotizzano di rinvenire la prova di un’attività di convincimento nelle dichiarazioni rilasciate dal giovane calciatore Manfren Giacomo ai collaboratori della Procura in data 16 settembre 2022.

In realtà, in tale occasione il calciatore ha negato di aver subito attività di proselitismo da parte del Gratton, limitandosi a riferire dell’incontro avuto a fine luglio 2022, durante il quale il Gratton gli chiedeva quali fossero le sue intenzioni per la stagione sportiva seguente, informandolo dell’interessamento della ASD Costalunga alle sue prestazioni sportive e di avere a sua volta, nella stessa occasione, chiesto informazioni in merito all’impianto sportivo, al numero di portieri e alla presenza di una squadra juniores e, ottenutele, dichiarato di non essere interessato al trasferimento.

In merito all’incontro, l’allenatore Gratton afferma invece che lo stesso gli era stato sollecitato dal padre del ragazzo (non presente nell’occasione), che alla richiesta del calciatore su quali fossero le sue intenzioni per la stagione 2022-2023 rispondeva che stava valutando le proposte ricevute, dichiarando di non ricordare che Manfren gli avrebbe detto di non essere interessato al trasferimento in ASD Costalunga.

4.8) Il materiale raccolto dalla Procura federale non supera lo stadio della semplice valutazione di probabilità e, quindi, non raggiunge un valore probatorio sufficiente ad appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell’illecito disciplinare contestato al Gratton.

Difettano, infatti, elementi che possano sorreggere l’ipotesi accusatoria, non essendo rinvenibili nelle prove offerte la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che la condotta del Gratton si sia sostanziata in un’opera di convincimento o di persuasione, non emergendo alcun elemento che possa anche solo lasciar supporre un simile tentativo.

Anche a voler dare credito alla ricostruzione dell’incontro descritta dal minore, vale osservare che questi ha recisamente negato che, nel corso del torneo Crese Cup disputato nel mese di giugno 2022, il Gratton abbia svolto attività di proselitismo nei suoi confronti e, alla domanda se il Gratton avesse esercitato aliunde opera di persuasione per il suo tesseramento in ASD Costalunga, non riferisce di alcun tentativo di incentivazione al suddetto trasferimento.

In relazione all’episodio in analisi, tutti i soggetti deferiti devono dunque andare esenti da responsabilità.

In tale quadro, trova evidenza l’infondatezza del primo motivo di reclamo.

4.9) Venendo all’esame del secondo motivo, attinente al profilo sanzionatorio, ritiene il Collegio di doversi discostare dalle richieste della Procura federale e di confermare anche sul punto la decisione del TFN.

Difatti, la condotta vietata si è concretizzata nei confronti di un solo calciatore, posto che tutti gli altri, auditi dall’Organo inquirente, hanno negato ogni tentativo di proselitismo e, con riguardo alla contestazione riferita al calciatore Manfren, la Corte ha confermato l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria.

La portata di quest’ultima ha trovato un netto ridimensionamento in sede giustiziale e ciò giustifica le sanzioni inflitte dal TFN, la cui misura è adeguatamente afflittiva e proporzionata all’unico profilo di violazione accertato.

5) In conclusione, il reclamo deve essere respinto, con conferma della decisione di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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