F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 177/CSA pubblicata del 22 Marzo 2023 – ASD Gear Piazza Armerina/ASD GS Giovinazzo C5
Decisione n. 177/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 190/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 190/CSA/2022-2023, proposto dalla società ASD Gear Piazza Armerina in data 23.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n.673 del 18.02.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.03.2023, l’Avv. Andrea
Galli e udito l’Avv. Gaetano Giuliano Bertone per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 13.02.2023 la GS. Calcio a 5 Giovinazzo proponeva ricorso al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, lamentando l’irregolare utilizzo da parte della ASD Gear Piazza Armerina del calciatore Abate Walter in occasione della gara Giovinazzo / Gear Piazza Armerina dell’11.02.2023.
A detta della ricorrente il calciatore non aveva mai scontato una giornata di squalifica inflittagli a mezzo del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia, n. 425 del 26.04.2022, emesso a seguito della disputa dell’ultima giornata del Campionato Regionale C1.
In particolare, l’atleta squalificato, nella stagione sportiva 2021/2022 era stato tesserato fino al 06.07.2022 con la società POL.D. Megara Augusta (C1 Regionale).
In data 07.07.2022 si era svincolato per decadenza di tesseramento.
In data 28.07.2022 si era tesserato con l'A.S.D. Canosa AS, fino al 14.09.2022. Durante questo lasso di tempo non aveva disputato alcuna gara ufficiale.
In data 15.09.2022 l’Atleta si era trasferito alla società A.S.D. Castellamonte Calcio A5 (SERIE B, Girone A), disputando tutte le gare di campionato fino all'11.12.2022, ovvero:
1) 01.10.2022 Castellamonte - Futsal Fucsia Nizza; 2) 08.10.2022 Pavia – Castellamonte; - 3) 15.10.2022 Castellamonte - Real Five; - 4) 22.10.2022 Jasnagora – Castellamonte; 5) 29.10.2022 Castellamonte - Pol. Sardina Futsal; 6) 05.11.2022 Ce Chi Ciak - Castellamonte; 7) 12.11.2022 Castellamonte - MGM 2000; 8) 19.11.2022 Avis Isola – Castellamonte; 9) 26.11.2022 Castellamonte - Cardano 91; 10) 03.12.2022 Videoton Crema – Castellamonte; 11) 10.12.2022 Castellamonte - Elmas C5.
Il calciatore non aveva disputato la quarta e settima gara, in cui, a detta della reclamante, avrebbe scontato le squalifiche rispettivamente comminategli in seguito allo svolgimento della terza e sesta giornata.
In seguito, l'Atleta, in data 12.12.2022, veniva tesserato con la A.S.D. Gear Piazza Armerina e, fino alla data della disputa della gara dell’11.02.2023 contro il Giovinazzo, prendeva parte a tutte le partite del calendario: 1) 14.12.2022 Gear Piazza Armerina - Cormar Reggio Calabria; 2) 17.12.2022 Canosa A5 - Gear Piazza Armerina; 3) 21.12.2022 Sicurlube Regalbuto - Gear Piazza Armerina; 4) 07.01.2023 Gear Piazza Armerina - Vitulano Manfredonia; 5) 14.01.2023 Futsal Canicattì - Gear Piazza Armerina; 6) 21.01.2023 Gear Piazza Armerina - Sporting Sala Consilina; 7) 28.01.2023 Bulldog Capurso - Gear Piazza Armerina; 8) 04.02.2023 Gear Piazza Armerina - Polisportiva Futura; 9) 11.02.2023 GS CS Giovinazzo - Gear Piazza Armerina. Per l’effetto, la società Giovinazzo chiedeva al Giudice Sportivo di comminare alla società A.S.D. Gear Piazza Armerina, la sanzione sportiva della perdita di quest’ultima gara con il punteggio 6-0.
Con decisione resa in data 18.02.2023 a mezzo del Comunicato Ufficiale n.673, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della LND-FIGC statuiva che:
- Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nell’ultima partita della fase a gironi del campionato regionale Sicilia Serie C1 stagione 2021/2022, militando nelle file della Pol.D.Megara Augusta, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.425 del 26/04/2022.
- Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza Pol.D.Megara Augusta terminava la manifestazione come prima classificata e dunque veniva promossa senza disputare più alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.425.
- Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Abate Walter è stato tesserato dalla A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, presentata all’arbitro per la gara in esame, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver effettivamente preso parte anche a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA nel campionato di Serie A2 girone C, così come correttamente e puntualmente allegato ed argomentato dalla ricorrente (con la eccezione di due incontri nei quali, tuttavia, il calciatore stava scontando due ulteriori giornate di squalifica ricevute nel corso della presente stagione sportiva).
- Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. del Comitato Regionale Sicilia n.425 del 26/04/2022.
Il Giudice Sportivo, pertanto, accoglieva il ricorso della società Giovinazzo, comminando alla società A.S.D. Gear Piazza Armerina la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la A.S.D. Gear Piazza Armerina sostenendo che:
- il calciatore Walter Abate avrebbe scontato la giornata di squalifica inflitta con C.U. n. 425 del 26.04.2022, in data 22.10.2022, non prendendo parte alla gara Jasnagora – Castellamonte;
- l’unica squalifica non scontata potrebbe essere quella inflitta durante la sesta gara di campionato del 05.11.2022 e non quella inflitta durante l’ultima gara di campionato della stagione 2021-2022, ma tale contestazione da parte della società Giovinazzo, prima non formulata, sarebbe, in ipotesi, tardiva.
La società A.S.D. Gear Piazza Armerina, pertanto, ha chiesto confermarsi il risultato conseguito sul campo di 5-6 in proprio favore, con riforma della sentenza di primo grado. La società Giovinazzo ha resistito con rituali controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle avverse domande:
- lamentando la mancata ricezione del preannuncio di reclamo da parte della A.S.D. Gear Piazza Armerina;
- deducendo che l'atleta Abate non avrebbe potuto scontare la residua squalifica il 22.10.2022, avendo ricevuto una squalifica nella giornata precedente, situazione che si verificava di nuovo alla settima giornata, quando non veniva schierato, perché reduce da ulteriore squalifica inflitta nella giornata precedente; di conseguenza, all’11.02.2023 (gara Giovinazzo / Gear Piazza Armerina) la squalifica maturata dal calciatore non aveva ancora trovato esecuzione.
La società Giovinazzo ha chiesto, pertanto, il rigetto dell’avverso reclamo.
Con successiva memoria, la ASD Gear Piazza Armerina ha dedotto che:
- risulta documentalmente dimostrata la corretta notifica a mezzo pec del preannuncio di reclamo nei termini previsti;
- la società Giovinazzo ha tentato di rettificare il contenuto delle proprie richieste, alla luce delle considerazioni espresse dalla Asd Gear Piazza Armerina nel proprio reclamo, avendo dapprima sostenuto che il calciatore Abate non avrebbe mai scontato la squalifica inflittagli con C.U. n. 425 del 26.4.2022 e, successivamente, avendo sostenuto la più generica circostanza secondo cui l’Atleta non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica residua.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 marzo 2023, per la parte reclamante è comparso l’Avv. Gaetano Giuliano Bertone, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo debba essere confermata, seppur con parziale riforma delle motivazioni, con conseguente rigetto del reclamo.
Preliminarmente giova chiarire che, seppure la consegna del preannuncio di reclamo, peraltro privo della richiesta di trasmissione dei documenti ufficiali di gara, inoltrato il 19 febbraio 2023 dalla società Gear Piazza Armerina alla società Giovinazzo, non sia andata a buon fine (cfr. Avviso di mancata consegna del 19.02.2023 ore 20:20:35 in atti), con causale Il messaggio è stato rifiutato dal sistema, tuttavia, il reclamo è stato inoltrato, questa volta con esito positivo della trasmissione pec anche alla società Giovinazzo, in data 23.02.2023 e, pertanto, entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale impugnato, come prescritto dall’art. 71, comma 3, del C.G.S. Di conseguenza ogni eventuale profilo di inammissibilità risulta superato.
Nel merito, è pacifico che, alla data dell’11.02.2023, di disputa della gara GS. Calcio a 5 Giovinazzo / A.S.D. Gear Piazza Armerina, il calciatore Walter Abate non aveva ancora scontato una giornata di squalifica.
A tal fine va ricordato che il calciatore Walter Abate:
- veniva sanzionato con la squalifica per una giornata effettiva di gara con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia, n. 425 del 26.04.2022, emesso a seguito della celebrazione dell’ultima giornata del Campionato Regionale di Serie C1, quando militava nelle fila della società POL.D. Megara Augusta;
- in data 07.07.2022 si svincolava per decadenza di tesseramento;
- in data 28.07.2022 si tesserava con l'A.S.D. Canosa AS, fino al 14.09.2022, non disputando gare;
- in data 15.09.2022 si tesserava con la A.S.D. Castellamonte Calcio A5 (SERIE B, Girone A) nelle cui file disputava 11 gare di campionato, nel corso delle quali subiva due squalifiche per una gara, rispettivamente alla terza (Comunicato Ufficiale Figc-LND, Divisione Calcio a 5, Serie B, n.137 del 18.10.2022) e alla sesta giornata (Comunicato Ufficiale Figc-LND, Divisione Calcio a 5, Serie B, n.226 del 09.11.2022) e non prendeva parte alla quarta e settima gara di campionato, non risultando inserito in distinta;
- in data 12.12.2022 si tesserava con la A.S.D. Gear Piazza Armerina, disputando tutte le gare fino a quella dell’11.02.2023 contro il Giovinazzo.
Da quanto sopra consegue che il calciatore Walter Abate:
- dopo aver ricevuto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara con Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia, n. 425 del 26.04.2022, ha scontato la sanzione non partecipando alla quarta gara del Campionato di Serie B Jasnagora / Castellamonte del 22.10.2022;
- dopo aver ricevuto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara con Comunicato Ufficiale Figc-LND, Divisione Calcio a 5, Serie B, n.137 del 18.10.2022, ha scontato la sanzione non partecipando alla settima gara del Campionato di Serie B Castellamonte / MGM 2000 del 12.11.2022;
- dopo aver ricevuto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara con Comunicato Ufficiale Figc-LND, Divisione Calcio a 5, Serie B, n.226 del 09.11.2022, non ha più scontato la sanzione, partecipando anche alla gara Giovinazzo / Gear Piazza Armerina dell’11.02.2023, in seguito alla quale la società Giovinazzo ha proposto ricorso al Giudice Sportivo, poi accolto.
Dalla ricostruzione cronologica sopra riportata deriva che la decisione del Giudice Sportivo merita conferma, seppur con riforma in parte motiva, laddove lo stesso ha statuito che il calciatore Walter Abate risulta aver preso parte all’incontro sopra indicato “senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. del Comitato Regionale Sicilia n.425 del 26/04/2022”, mentre la sanzione che non risulta scontata alla data della predetta gara era quella inflittagli con C.U. n.226 del 09.11.2022, il tutto anche in ragione del disposto di cui all’art.21, commi 6 e 7, del C.G.S.
Le doglianze della società reclamante, infatti, risultano infondate sotto un duplice profilo. Da un lato, pur avendo sostenuto che il calciatore aveva scontato la squalifica ricevuta con C.U. n.425/2022 non partecipando alla gara del 22.10.2022, non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla posizione irregolare del calciatore comunque perpetratasi fino alla gara dell’11.02.2023.
D’altro lato, non risulta violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come invece lamentato dalla società reclamante, essendo univoca, nel ricorso dinanzi al Giudice Sportivo e nel presente reclamo, la causa petendi, volta a far valere la irregolare partecipazione del calciatore Walter Abate alla gara dell’11.02.2023, per non aver egli mai scontato una squalifica pregressa e, quindi, per non avere titolo a prendervi parte, come statuito dall’art.10, comma 6, del C.G.S.
La G.S. Calcio a 5 Giovinazzo, del resto, nel proprio ricorso di prime cure, aveva chiesto
“all'illustrissimo Giudice sportivo, di verificare le distinte gare (In possesso dalla Divisione calcio a 5) di tutte le partite citate in precedenza e successivamente, attese le doglianze rappresentate, voglia accogliere il presente ricorso e per effetto comminare, ai sensi dell'art. 10, punto 1, punto 6, lettera "a" del Nuovo Codice della Giustizia Sportiva, alla società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, la conseguente sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 6-0”.
Da ultimo, si osserva ulteriormente che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del C.G.S., “I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7” e che, a norma dell’art. 66, comma 1, del C.G.S., “I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati: a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali”. Ne consegue che il Giudice Sportivo può pronunciarsi anche d’ufficio in ordine a fattispecie analoghe a quella in delibazione.
Da quanto sopra consegue il rigetto del reclamo proposto dalla società Asd Gear Piazza Armerina.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce