FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 283/AA del 20/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MINNITI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo MINNITI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MINNITI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Effettivo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, del Codice di Giustizia Sportiva, e 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA, così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver lo stesso, nel formalizzare alla Sezione AIA di Merano, attraverso una comunicazione mail inviata in data 15/01/2023, allo stesso direttamente riconducibile, all’indirizzo pec merano@aia-figc.it, una richiesta di trasferimento presso la diversa Sezione di Bolzano espresso giudizi lesivi della reputazione personale del Vice Presidente della Sezione AIA di Merano nonché, per l’effetto e più in generale, di quest’ultima Sezione nel suo complesso intesa; nonché per avere, nel commentare l’avvenuto esordio di una terna arbitrale tutta al femminile in occasione della gara NAPOLI vs CREMONESE disputata il giorno 16/01/2023 e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi della reputazione e della onorabilità della classe arbitrale e, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione AIA nel suo complesso intesa attraverso frasi postate in data 18/01/2023 sulla piattaforma digitale Facebook;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MINNITI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimo MINNITI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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