F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 182/CSA pubblicata del 24 Marzo 2023 – Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Decisione n. 182/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 199/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 199/CSA/2022-2023, proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. in data 01.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 179/DIV del 28 febbraio 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.03.2023, l’Avv. Francesca Mite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Calcio Lecco 1912 Srl., ha proposto reclamo, avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive inflitta al calciatore Ilari Carlo in relazione alla gara Lecco– Arzignano del 26.02.2023 dal Giudice Sportivo della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il calciatore: “per avere al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone nelle vicinanze, senza averlo visto sopraggiungere, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario

Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.  

A sostegno del reclamo diretto ad ottenere la riduzione della squalifica da 2 a 1 giornata o la sostituzione con una ammenda, la reclamante valorizza la circostanza secondo cui il referto di gara riporta testualmente che il giocatore sanzionato “non aveva visto arrivare il giocatore avversario e per prendere velocemente il pallone ha dovuto alzare la gamba e solo in quel momento si è visto il giocatore avversario di fronte”. 

Nella prospettazione assunta dalla reclamante, inoltre, non sarebbe vigoria sproporzionata quella usata dal calciatore sanzionato ma “forza marcata di impeto che fa parte del bagaglio di ogni giocatore a non entrare molli sul pallone”.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 9 marzo 2023 nessuno è comparo per la reclamante.

All’esito della discussione il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Premesso che la “condotta gravemente antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF), correttamente il giudice sportivo ha qualificato la condotta assunta dal giocatore del Lecco - che con il pallone nelle vicinanze, senza aver visto sopraggiungere il calciatore avversario, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata- come gravemente antisportiva, avuto conto dello stesso referto di gara che, per l’appunto, la identifica come “grave fallo di gioco”, presupponendo la mancata percezione di una componente d’intenzionalità.

Stante, pertanto, la chiara qualificazione del Giudice di prime cure quale condotta gravemente antisportiva ed essendo la squalifica inflitta già contenuta nel minimo edittale previsto dal Codice della Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.  

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                         Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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