F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN-SVE del 24 Marzo 2023 (motivazioni) – ASD Lornano Badesse Calcio / Sorrentino Daniele Giovanni – Reg. Prot. 19/TFN-SVE

Decisione/0028/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0019/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Angelo Fanizza – Componente

Roberta Landi – Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 marzo 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. 934453) nei confronti del calciatore Sorrentino Daniele Giovanni (24.6.1997 – matr. 5412989) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND prot. 48bis/2022-23, pubblicata sul C.U. n. 240 del 16 febbraio 2023,

la seguente

DECISIONE

In data 25 settembre 2020 la ASD Lornano Badesse Calcio, quale Società partecipante al Campionato nazionale di Serie D, ha stipulato con il calciatore Sorrentino Daniele, all’epoca suo tesserato, un accordo economico volto a disciplinare “le modalità di pagamento da parte della Società, in favore del calciatore, del rimborso forfettario di spesa per la prestazione dell’attività sportiva, delle voci premiali, del rimborso spese documentale e/o indennità chilometrica ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF” (cfr. l’accordo economico in all. 2 al ricorso di primo grado). Nell’occasione, il Calciatore si è impegnato “a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal 25/09/2020 e fino al 30 giugno 2022 escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato” (così l’art. 1 dell’accordo economico cit.). Da parte sua, la ASD Lornano Badesse Calcio si è obbligata “ad assicurare al calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale” nonché “a corrispondergli” l’importo lordo di 10.000,00 per ciascuna stagione sportiva (2020/2021 e 2021/2022), “da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione di riferimento” (così l’art. 2 dell’Accordo economico cit.). Al contempo, sempre la Società, “in considerazione della durata pluriennale dell’accordo”, oltre alle predette somme, si è impegnata a versare al Calciatore “un’ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7 delle NOIF”, quantificata in 40.000,00 da versare entro la stagione sportiva 2020-2021 (così l’art. 3 dell’accordo economico cit.).

Come riconosciuto dalla stessa Reclamante, il Calciatore ha svolto regolare attività agonistica con la ASD Lornano Badesse Calcio fino al termine della stagione 2020/2021, per poi stipulare, all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, il suo primo contratto di prestazione sportiva professionistica con la AC Reggiana 1919 Srl Il tesseramento da Professionista del Calciatore, già positivamente vagliato nella sua validità ai sensi dell’art. 113 NOIF dalla competente Sezione di questo Tribunale (TFN-ST, decisione n. 8 del 13 settembre 2021), con statuizione confermata poi dalla Corte Federale d’Appello (CFA, decisione n. 26 del 21 ottobre 2021), ha determinato la cessazione d’efficacia – ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, NOIF – dell’accordo economico oggetto della presente vertenza.

In ragione di ciò, la ASD Lornano Badesse Calcio, fermo il pagamento dei 10.000 euro lordi corrisposti al Sorrentino ai sensi dell’art. 2 dell’accordo economico in parola, ha richiesto al Calciatore la restituzione della somma di 40.000,00 che gli avrebbe corrisposto quale “ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter comma 7 delle NOIF”. Ad avviso della Reclamante, il sopravvenuto tesseramento da Professionista del Sorrentino, avendo reso annuale – e non più biennale – il vincolo con l’Associazione dilettantistica, avrebbe privato di giustificazione causale la corresponsione dell’indennità della quale si controverte, espressamente pattuita proprio in ragione della pluriennalità del vincolo poi venuta meno per scelta unilaterale del Calciatore.

La richiesta restitutoria non è stata mai riscontrata dal Sorrentino. Né la domanda è stata accolta dalla Commissione Accordi Economici, all’uopo ritualmente adita dalla ASD Lornano Badesse Calcio.

La CAE, con la decisione qui gravata, ha difatti ritenuto infondato il ricorso dell’Associazione dilettantistica. A fondamento del decisum il rilievo che, sulla base di quanto stabilito nell’accordo economico, il Calciatore avesse maturato – quantomeno alla data del 30.6.2021 – il diritto di percepire l’intero importo di 50.000,00, dovuto già per la prima stagione sportiva (2020/2021) per libera ed espressa volontà delle parti. Più precisamente, e con particolare riguardo all’ulteriore indennità prevista dall’art. 94 ter, comma 7, NOIF, la decisione in gravame dà atto che “nel caso in delibazione le parti hanno determinato liberamente il valore, all’interno del loro accordo economico di durata pluriennale, sia della ‘somma lorda annuale’ [...] sia della ‘ulteriore indennità’ e il sig. Sorrentino, dopo aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni per la stagione sportiva 2020/2021 (ricevendo dalla ricorrente l’importo dovuto), si è, poi, svincolato avvalendosi di una facoltà normata – sub art. 113 NOIF dalla Federazione – e, quindi, assolutamente lecita ed alla quale non solo non sono connesse conseguenze pregiudizievoli (per il calciatore), bensì un ‘premio’ in favore della Società dilettantistica per la quale si è tesserati. L’associazione ha conseguito, infatti, il c.d. ‘premio di addestramento e formazione tecnica’ per effetto di quanto previsto nell’art. 99, comma 1, NOIF”. Premio che, aggiunge la CAE, “non sarebbe, invece, spettato all’Associazione qualora il Calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non fosse più stato tesserato per essa (ex art. 99, comma 1 bis, NOIF)”. Ancóra, e ragionando questa volta per assurdo, la CAE altresì osserva che, là dove si ammettesse il diritto dell’Associazione dilettantistica a ripetere l’indennità versata per la stagione sportiva nella quale il calciatore ha pur adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, per essersi svincolato sulla scorta di una specifica disposizione federale come nel caso di specie, “si dovrebbe, poi, anche in tutte le ipotesi di retrocessione del club o di trasferimento del calciatore ad altra società (dopo una sola stagione sportiva), disporre la restituzione delle somme percepite a titolo di ‘ulteriore indennità’ (per essere venuta meno la pluriennalità del rapporto), senza che ciò […] sia, però, in alcun modo previsto dalle NOIF”. Pertanto, in mancanza di un’apposita disposizione federale che preveda espressamente, in ipotesi di un accordo economico pluriennale ‘trasformatosi’ in annuale ex artt. 94 ter, comma 7, e 113 NOIF, la restituzione – ovvero la riduzione – della ‘ulteriore indennità’ medio tempore corrisposta, ma anzi, accertato che il Calciatore aveva eseguito regolarmente le sue prestazioni nella stagione sportiva 2020/2021 e che l’Associazione aveva corrisposto gli importi liberamente e concordemente stabiliti per il predetto arco temporale, la Commissione ha disposto il rigetto del ricorso.

La pronuncia della CAE è stata ritualmente reclamata dalla Lornano Badesse Calcio ex art. 90, comma 2, lett. b, CGS -FIGC.

Il gravame è affidato a tre motivi.

La decisione della CAE è anzitutto reclamata là dove riconosce maturato il diritto del Calciatore a percepire l’intero importo di 50.000,00 “per aver le parti, nel caso di specie, liberamente convenuto in tal senso il loro accordo economico, avendo entrambe l’onere di conoscere e considerare – inter alia e prima di sottoscrivere un accordo pluriennale – le disposizioni che avrebbero potuto incidere sul loro futuro rapporto, tra le quali gli artt. 94 ter, comma 7, e 113 NOIF”. Così statuendo, ad avviso della Reclamante, la CAE non avrebbe tenuto in debito cale che il pagamento della somma di 40.000,00, pattuita all’art. 3 dell’accordo economico in parola, trovasse la sua giustificazione causale nella pluriennalità del rapporto, e dunque nel rispetto dell’impegno del Calciatore a svolgere attività in favore della ASD Lornano Badesse Calcio sia nella stagione 2020/2021 che in quella 2021/2022. Piú precisamente, assunta l’indennità come legata “alla pluriennalità intesa come effettiva prestazione pluriennale del calciatore”, il venir meno di detta condizione – tra l’altro per scelta unilaterale del Calciatore – ne avrebbe reso indebito il pagamento, legittimando l’Associazione dilettantistica alla sua ripetizione.

Con il secondo motivo la Reclamante impugna la decisione della CAE là dove dà atto che il Calciatore, nello svincolarsi dalla ASD Lornano Badesse Calcio ex art. 113 NOIF, ha fatto sì che quest’ultima maturasse il premio di addestramento e formazione tecnica, del quale non avrebbe beneficiato là dove il Calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non fosse stato suo tesserato. Così statuendo, sempre ad avviso della Reclamante, la CAE avrebbe messo in correlazione due poste economiche diverse tra loro, sia nella struttura che nella funzione, e di certo non compensative l’una dell’altra, atteso che il premio di addestramento e formazione tecnica si percepisce alla stipula solo del primo contratto da professionista e può maturare anche per calciatori tesserati dalla terza categoria fino all’eccellenza, classi per le quali non vige alcun accordo economico.

La decisione della CAE è infine reclamata là dove, nel ponderare la propagazione degli effetti sugli accordi economici della caducazione vincolo pluriennale, accomuna gli eventi disciplinati dall’art. 94 ter, comma 7, ult. cap., e 113 NOIF (trasferimento del calciatore, retrocessione della società nei Campionati regionali o svincolo per stipulazione di un contratto da professionista) senza tener conto delle peculiarità che differenziano le fattispecie in parola, come l’imprescindibilità del consenso di società cedente e calciatore in ipotesi di trasferimento (non necessariamente richiesto invece in ipotesi di svincolo per stipulazione di un contratto da professionista) ovvero il carattere del tutto fisiologico della perdita del diritto al compenso in ipotesi di retrocessione, eventualità che in tal caso colpirebbe finanche il diritto del professionista a percepire la retribuzione.

La Reclamante ha così concluso per la riforma della decisione CAE impugnata e chiesto, per l’effetto, la condanna del Calciatore a corrispondere e/o restituire in suo favore la somma di 40.00,00 o la diversa somma eventualmente accertata in giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo.

Il calciatore Sorrentino Daniele Giovanni, pur ritualmente notiziato del reclamo, non si è costituito in giudizio.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 14 marzo 2023, è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato.

Nel regolamentare i loro accordi economici per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, la ASD Lornano Badesse Calcio e l’Atleta Sorrentino hanno scelto che la prima avrebbe corrisposto al secondo, oltre ad un importo lordo di 10.000,00 a stagione in ragione delle prestazioni sportive rese, anche un’indennità aggiuntiva ex art. 94 ter, comma 7, NOIF. Tuttavia, sebbene detta indennità sia stata espressamente convenuta in ragione della durata pluriennale – rectius: biennale – del vincolo, le parti, pur potendone ripartire l’importo per singola stagione, hanno liberamente convenuto di valorizzarla in 40.000,00 totali e di rendere la somma interamente esigibile già entro la prima annualità (2020/2021). Ne consegue che, non solo nel momento nel quale è sorta, ma anche allorquando è stata adempiuta – e dunque si è estinta –, l’obbligazione di pagamento dell’indennità in parola era provvista della sua giustificazione causale. Giustificazione causale che, in mancanza di una diversa previsione federale, non può ritenersi venuta meno con il sopravvenuto scioglimento del vincolo ex art. 113 NOIF, dal momento che nei rapporti di durata, come quello che qui occupa, l’esercizio della facoltà di recesso attribuita a una delle parti non si riverbera sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (arg. ex art. 1373, comma 2, c.c.).

Non v’è dubbio che, come incidentalmente emerso in altra sede in occasione della delibazione del tesseramento da professionista del Sorrentino, non possono esigersi – e dunque ritenersi – somme convenute per prestazioni non erogate dal Calciatore, ma nel caso in esame si è fuori dalla dimensione della sinallagmaticità. Ad essere in discussione, invero, è la ripetibilità di un’indennità convenuta in ragione della sola insorgenza di un vincolo pluriennale, liberamente resa esigibile dalle parti stesse all’esito già della prima stagione di tesseramento e che comunque per sua stessa natura – appunto indennitaria – sfugge alla logica della corrispettività. La “indennità ulteriore” prevista dall’art. 94 ter, comma 7, NOIF è infatti misura diversa dalle somme accordate dal Sodalizio dilettantistico in ragione delle attività di addestramento allenamento e agonistiche rese dal Calciatore vestendo i propri colori sociali ed è valorizzata in ragione della costituzione di un vincolo pluriennale, e dunque di un legame tendenzialmente duraturo con l’atleta. Tuttavia, l’interesse alla progressione di carriera del calciatore – ritenuto dal Regolatore federale maggiormente meritevole di tutela rispetto a quello dell’associazione dilettantistica a conservare il legame con lo sportivo, al punto da contemplare finanche un’ipotesi di scioglimento unilaterale del vincolo (art. 113 NOIF) – è ragionevolmente controbilanciato – non già remunerato – con il riconoscimento in favore del sodalizio del Premio di addestramento e formazione tecnica. Misura che nel caso in esame è stata regolarmente incassata dalla Reclamante proprio grazie alla pluriennalità (poi caducata) del vincolo. Detto ancóra con altre parole, la Reclamante, là dove avesse corrisposto al Calciatore, in tutto o in parte, anche gli ulteriori 10.000,00 lordi convenuti per la stagione sportiva 2021/2022 per le attività sportive non rese dall’Atleta per sopravvenuto passaggio al club professionistico, ben avrebbe avuto diritto a ripetere le somme a tal titolo erogate perché indebite. Diversamente per l’indennità aggiuntiva, misura che assolve ad una funzione non corrispettiva bensì riequilibratrice di tutte le tutele che un rapporto negoziale non formalmente lavorativo comporta, e resa esigibile per volontà espressa delle stesse parti già entro la prima stagione di tesseramento.

A ciò v’è da aggiungere che la domanda di restituzione non potrebbe essere in ogni caso accolta perché non provata. È indiscusso che chiunque agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate abbia l’onere di provare non soltanto il pagamento, ma altresí la mancanza di una causa che lo giustifichi (v., ex multis, Cass. n. 5896/2006; Cass. n. 3468/1997; Cass. n. 27372/2021). Nel caso di specie, la Reclamante assume di aver corrisposto al Sorrentino l’indennità aggiuntiva quantificata nell’accordo economico in parola in 40.000,00 euro, ma allega pagamenti che nella quasi totalità imputano gli importi a rimborsi spese ovvero chilometrici. Nessuno dei pagamenti prodotti è ascritto all’indennità della quale si controverte. Né la carenza probatoria è superabile invocando – come pur tenta la Reclamante – il principio di non contestazione, dal momento che la sua operatività è ristretta alle sole parti costituite (arg. ex art. 115 c.p.c.), quale non è il Sorrentino.

Per tutte queste ragioni, la decisione della Commissione Accordi economici va confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici –

LND.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 24 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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