DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 21.03.2023 – Campionato Serie D – Delibera –
CASATESE - ALCIONE MILANO SSD A RL
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla USD CASATESE CALCIO con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe - in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere annullato la segnatura di una rete su calcio di rigore per, a detta della reclamante, segnalazione di una posizione di fuorigioco - e si chiede di disporne la ripetizione; - esaminata le controdeduzioni fatte pervenire dalla ALCIONE MILANO, che propone una diversa lettura della medesima fattispecie; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, né le allegazioni istruttorie prodotte sono in grado di offrire alcuna concreta evidenza della fattispecie prospettata - rilevato come, al contrario, il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato su richiesta del Giudice Sportivo, abbia ricostruito puntualmente le modalità che hanno condotto all'annullamento della rete e alla successiva ripresa del gioco con un calcio di punizione indiretto;
P.Q.M. Delibera:
1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: USD CASATESE CALCIO - ALCIONE MILANO 1952 0- 2; 3) di addebitare sul conto della USD CASATESE CALCIO il contributo di reclamo;