DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 846 del 23.03.2023 – Delibera – GARA DEL 11/03/2023: ASD LEONI ACERRA – ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB

GARA DEL 11/03/2023: ASD LEONI ACERRA – ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB

Reclamo proposto da: Casagiove Futsal Club

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB . A sua scusante la suddetta società rappresenta che l'assenza è stata causata dall’accertata positività di sei propri calciatori inseriti nel gruppo squadra al test antigenico del virus SARS-CoV-2 il giorno antecedente la disputa dell’incontro. La ricorrente allegava i documenti che certificavano la positività dei soggetti indicati riguardante i n.6 componenti del gruppo squadra posti in isolamento fiduciario. Considerato che, come correttamente richiamato dalla società ricorrente, le indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 2022/2023 nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023 e le disposizioni di cui al C.U. n.22 del 06/09/2022, entrambi predisposti al fine di disciplinare lo svolgimento delle gare ufficiali nell’attuale stagione sportiva, hanno stato stabilito che le gare devono essere rinviate in caso di un numero di giocatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, purché presenti nell’elenco “gruppo squadra” comunicato alla Divisione Calcio a cinque. Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie della forza maggiore così come descritta dalle norme federali, ricorrendo una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla società ASD CASAGIOVE FUTSAL CLUB , come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla Società ricorrente.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.801 del 15/03/23 si decide: - di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza al fine della ripetizione della gara medesima. - la tassa di reclamo è restituita .

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