F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/CFA pubblicata il 27 Marzo 2023 (motivazioni) – Presidente Federale/Sig. Bortos Vladut Ionut

Decisione/0085/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0104/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0104/CFA/2022-2023 proposto dal Presidente Federale in data 20.02.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 22.12.2022, relativa alla sanzione inflitta conseguentemente alla condotta violenta tenuta dal tesserato Bortos Vladut Ionut nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara “A.S.D. Zelo Buon Persico 1974 – A.S.D. Chignolese” del 18.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 20.03.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale; nessuno è comparso per le parti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo proposto dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 102 CGS F.I.G.C. trae origine dalla gara disputata in data 18.12.2022 tra la A.S.D. Zelo Buon Persico 1974 e la A.S.D. Chignolese, valevole per la Coppa Lombardia Seconda Categoria Girone SE, Stagione Sportiva 2022/2023, durante la quale, precisamente al minuto 48 del secondo tempo, il Direttore di gara si vedeva costretto ad espellere il calciatore della Chignolese Bortos Vladut Ionut poiché lo stesso, come si evince dal referto arbitrale, rivolgeva nei suoi confronti frasi ingiuriose e blasfeme. A seguito di tale provvedimento lo stesso Ionut si dirigeva verso l’arbitro colpendolo con una “testata sulla tempia”, la quale provocava al Direttore di gara “un leggero dolore sparito dopo circa 30 minuti”. Il successivo 22.12.2022, con C.U. n. 43 del Comitato Regionale Lombardia, venivano pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della LND presso il Comitato Regionale Lombardia relative alle “gare del 18.12.2022”. Nel comunicato de quo così, tra l’altro, si legge: “AMMENDA Euro 300,00 CHIGNOLESE Perché proprio tesserato commetteva atto di violenza nei confronti dell'arbitro. Sanzione limitata in quanto la società presentava le scuse al direttore di gara e gli prestava le dovute attenzioni. Con la precisazione che detta sanzione non va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 258/A del 11/06/2019)”.

Il proposto reclamo contesta la correttezza della decisione assunta dal Giudice sportivo territoriale nella parte in cui ha inteso, sulla base di una valutazione discrezionale, escludere l’applicazione della sanzione accessoria (amministrativo-pecuniaria) prevista dall’art. 35, comma 7, CGS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni che, stante l’univoco insegnamento interpretativo di queste Sezioni Unite, possono essere di seguito succintamente espresse.

Invero, come già chiarito nel precedente di queste Sezioni Unite, correttamente evocato dal reclamante (Corte Federale d’Appello, Sez. Unite, Decisione n. 0060/CFA-2021-2022), “Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a prevedere le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, stabilisce determinate conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza. Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS dispone che “gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere, per gli effetti qui di interesse, che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata” (in termini identici si veda anche Corte Federale d’Appello, Sez. Unite, Decisione n. 0061/CFA-2021-2022, secondo cui “Gli organi di giustizia sportiva nelle decisioni aventi ad oggetto sanzioni inflitte in ragione di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, sono tenuti a specificare, in applicazione dell’art. 35, comma 7, Codice Giustizia Sportiva, che tali sanzioni debbano essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società interessate, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Federale. Questo in quanto la richiamata previsione stabilisce una misura amministrativa di carattere necessario e accessorio, a carico della società di appartenenza, che non può - neanche motivatamente - essere esclusa dal giudice sportivo che assume la decisione. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata”).

Con il che, alla luce del sopra riportato orientamento interpretativo, dal quale non si ritiene sussistano ragioni per discostarsi, la decisione impugnata si palesa errata e merita di essere annullata, dovendosi escludere ogni facoltà del Giudice sportivo di procedere - in caso di accertamento e conseguente sanzione di condotte violente perpetrate nei confronti del direttore di gara - ad una valutazione discrezionale circa l’applicazione della sanzione accessoria-amministrativa prevista dall’art. 35, comma 7 CGS.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata disponendo che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società A.S.D. Chignolese.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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