C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 27/03/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANOSICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / PRATOLA CALCIO, DISPUTATA IL 12.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 33 DEL 16.3.2023 DELELGAZIONE PROV.LE AQ).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANOSICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLANGELO FEDERICO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / PRATOLA CALCIO, DISPUTATA IL 12.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 33 DEL 16.3.2023 DELELGAZIONE PROV.LE AQ).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore, a gioco fermo, reagiva ad una condotta violenta di un avversario nei confronti di un proprio compagno di squadra, colpendolo con un calcio all’altezza del torace. Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, l’eccessività della squalifica e invocato le attenuanti di cui all’art. 13 commi 1, 2 e 3 C.G.S., in quanto il Colangelo, tesserato non recidivo per episodi violenti, per proteggere un compagno di squadra che stava per essere colpito una seconda volta dal calciatore n° 6 del Pratola Di Carlo Giovanni, si lanciava contro costui spostandolo con tutto il corpo e non con un calcio all’altezza del torace. Osserva la Corte che la sanzione inflitta al calciatore Colangelo Federico deve essere confermata in quanto la gravità del suo comportamento è chiaramente descritta nel referto arbitrale laddove risulta che lo stesso, con evidente premeditazione e dopo una lunga rincorsa, si lanciava nella mischia con una gamba alzata e colpiva al torace il Di Carlo senza causargli, fortunatamente, alcuna lesione. Non vi è dubbio, peraltro, che tale comportamento avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, onde l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate dall’appellante appare fuori luogo e, comunque, priva di fondamento normativo, dal che la congruità della sanzione minima di tre giornate inflitta dal primo Giudice ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.

 

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