C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 11/01/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLD BOYS BERNALDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. N. 66 DEL 04/01/2023.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLD BOYS BERNALDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. N. 66 DEL 04/01/2023.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’ Avv. Antonello Mango - Presidente – dall’Avv. Rocco Mario Ceraldi e dal Sig. Nicola Ciocia – Componenti - nella seduta in camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su C.U. n. 66 del 04 gennaio 2023; Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, vigente C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Tenuto conto, ancora, della disciplina regolata dal Comunicato Ufficiale n. 30 della LND, pubblicato il 20 luglio 2022, con allegato il Comunicato Ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. di pari data (allegato altresì al C.U. n. 6 del 25 luglio 2022 – C.R. Basilicata) inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare della fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2022/2023; Verificato come il ridetto Comunicato Ufficiale n. 30 della LND, pubblicato il 20 Luglio 2022, stabilisce, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 (dinanzi la Corte sportiva di Appello a livello territoriale) incardinati dalla data di pubblicazione del mentovato Comunicato e sino al termine delle competizioni sopra citate, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione e che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; Dato atto che le decisioni del Giudice Sportivo, oggetto di impugnazione, sono state pubblicate il 04 gennaio 2023, giusto C.U. n. 66; Dato atto, altresì, che il preannuncio di reclamo della società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA è stato inoltrato in data 06.01.2023, che i documenti richiesti sono stati inviati in data 07.01.2023 e che il ricorso da parte del Sodalizio è stato depositato in data 09.01.2023; Ritenuto, quindi, dalla documentazione presente in atti ed in forza delle argomentazioni che precedono, come non risultino rispettati i termini dettati dalla disciplina regolata dal Comunicato Ufficiale n. 30 della LND, pubblicato il 20 luglio 2022, con allegato il Comunicato Ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. di pari data, e come, pertanto, il ricorso dalla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA proposto, non integrando le previsioni normative del ridetto Comunicato, non possa trovare accoglimento, con conseguente impossibilità di esaminare il merito di quanto ivi dedotto e con implicito assorbimento e decadenza delle ragioni in esso rappresentate;

P.Q.M.

la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara inammissibile il reclamo dalla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA proposto, per violazione della disciplina regolata dal Comunicato Ufficiale n. 30 della LND, pubblicato il 20 luglio 2022, con allegato il Comunicato Ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. di pari data;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it