C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 25/01/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N.40 DEL 26/10/2022.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N.40 DEL 26/10/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - componenti, nella seduta in camera di consiglio del 25/01/2023, a scioglimento della riserva adottata con Provvedimento pubblicato su C.U. n. 51 del 23/11/2022, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRECCHINA 2021 avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 40 del 26/10/2022; Acquisita la memoria difensiva ex art. 77, comma 2, C.G.S., del 15/11/2022 dal reclamante Sodalizio prodotta; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società Tricarico Pozzo di Sicar che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi; Ascoltata, all’udienza del 19 NOVEMBRE 2022, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. TRECCHINA 2021, rappresentata dal P. Avv. Vladimir Michele Casella, dal Dirigente Sig. Andrea Rotondaro, nonché dal Capitano Sig. Alessandro Cozzi, i quali si riportavano al ricorso introduttivo, nonché alle memorie difensive depositate ed ai motivi ivi dedotti, chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, comma, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig.ra Maria Teresa Cassano, assistita, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi; Premesso come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, con Provvedimento pubblicato su C.U. n° 51 del 23/11/2022, in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: “Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell’Arbitro in sede di comparizione assunte, interdicano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. TRECCHINA 2021 e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse”, avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla PROCURA FEDERALE per la sollecitata indagine integrativa, riservando all’esito ogni decisione; Preso atto di come la ripetuta PROCURA FEDERALE, interessata della vicenda con nota della C.S.A.T. – C.R. Basilicata del 24/11/2022, abbia assolto il conferito incarico tramite lo svolgimento dei richiesti accertamenti, compendiati nella relazione n.25pfi-of22-23 a questo Collegio il 12/01/2023 trasmessa; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato come il reclamante Sodalizio abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto: 1. L’accertamento di ogni esclusione di responsabilità da parte dell’ASD Trecchina e dei suoi componenti in merito ai danni riportati all’autovettura del D.G., come da quest’ultima lamentati; 2. La revoca dell’ammenda di Euro 200,00 comminata dal G.S. Territoriale presso il C.R. Basilicata con C.U. n. 40 del 26/10/2022 all’allenatore dell’ASD Trecchina 2021, perché basata su circostanze di fatto mai avvenute e fortemente pregiudizievoli per la società sportiva; 3. La riduzione della squalifica di 4 (quattro) giornate inflitta dal G.S. Territoriale presso il C.R. Basilicata con C.U. n. 40 del 26/10/2022 all’allenatore dell’ASD Trecchina 2021 Viceconti Giandomenico, in quanto quest’ultimo non ha mai avuto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro; Preso atto di come la Società ricorrente, sia nei propri scritti difensivi che in sede di audizione, abbia contestato in toto il referto arbitrale, evidenziando come nessun tifoso avesse minacciato di causare danni all’auto della D.G.; di come, quest’ultima, non avesse mai consegnato le chiavi del proprio veicolo né l’avesse lasciato in custodia ad alcun dirigente della Società Trecchina 2021; di come nessun tesserato del ridetto Sodalizio si fosse assunto la responsabilità dei danni riscontrati sull’autoveicolo della D.G; Rilevato ancora, come la Reclamante abbia escluso che propri sostenitori e dirigenti avessero, durante la partita, profferito espressioni irriguardose e minacciose nei confronti dell’Arbitro, né che propri tifosi fossero entrati nel recinto di gioco e nei pressi degli spogliatoi; e come, sempre la Società Ricorrente, avesse ritenuto la squalifica all’Allenatore Viceconti totalmente sproporzionata in quanto, questi, non avrebbe tenuto alcun comportamento minaccioso e violento nei confronti dell’Arbitro, ma si fosse limitato solo a chiedere delucidazioni; Osservato, di contro, come la Direttrice di Gara, in sede di audizione, abbia confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto e nei relativi supplementi, precisando di essere arrivata presso il campo di gioco alle ore 14:15; di essere stata avvicinata da una persona qualificatasi come Dirigente del Trecchina, il quale, dopo aver dichiarato di essere squalificato, le indicava il punto – corrispondente ad un’area adiacente il terreno di gioco - in cui parcheggiare la propria auto; nonché di aver consegnato le chiavi al Capitano della ASD Trecchina 2021, sig. Cozzi Alessandro, qualificatosi altresì come Dirigente Accompagnatore, al quale veniva indicato il luogo in cui era stata parcheggiata la macchina, ricevendo da questi rassicurazioni circa il fatto che lì fosse al sicuro; Rilevato, ancora, come l’Arbitro abbia ribadito la circostanza relativa alla condotta dell’Allenatore Viceconti, il quale, alla fine del primo tempo, a seguito dell’ammonizione del portiere del Trecchina, le si avvicinava con tono minaccioso, ponendosi ad un palmo dal viso, profferendo al suo indirizzo frasi irriguardose che ne determinavano l’espulsione, a seguito della quale, il ridetto Allenatore, continuava ad inveire pronunciando le espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose riportate nel supplemento; Rilevato, ulteriormente, come la D.G. abbia confermato quanto riportato a referto circa la condotta dei tifosi del Trecchina, i quali si sarebbero introdotti nel recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi, rivolgendo al suo indirizzo espressioni pesantemente ingiuriose e minacciando, tra l’altro, danni alla macchina; Osservato, inoltre, come la Direttrice di Gara abbia precisato di aver, a fine partita, riscontrato danni sul proprio autoveicolo (graffio all’altezza del paraurti posteriore sinistro) e di averne verificato la consistenza unitamente al Capitano del Trecchina, sig. Cozzi Alessandro, il quale, sempre a dire dell’Arbitro, si sarebbe assunto la responsabilità dell’accaduto insieme ad un’altra persona qualificatasi come Presidente del ridetto Sodalizio; e come la D.G., preso atto di quanto accaduto, avesse denunciato l’episodio presso la Stazione dei Carabinieri di Lauria; Valutati, nondimeno, gli ulteriori riscontri relativi all’attività di indagine espletata dalla Procura Federale, dalle cui conclusioni è emerso che: 1. L’Allenatore del Trecchina, Sig. Viceconti Giandomenico, dopo l’espulsione e prima di allontanarsi dal campo, inveiva nei confronti dell’Arbitro con frasi gravemente ingiuriose nonché irriguardose; 2. Non è stata confermata (nemmeno dalle dichiarazioni rese dai tesserati del Tricarico Pozzo di Sicar escussi) la presenza di tifosi riconducibili al Trecchina davanti agli spogliatoi; 3. Sono state confermate le circostanze relative a frasi gravemente ingiuriose, offensive nonché irriguardose profferite, durante la gara ed in particolare durante il secondo tempo, dai sostenitori del Trecchina nei confronti della D.G.; 4. Non sono stati individuati soggetti che potessero confermare o meno le minacce di danni all’autovettura che avrebbero indirizzato i tifosi del Trecchina al Direttore di Gara; Rilevato come la Circolare LND n°12 del 12 novembre 2004 (Prot. 1450/CT/MC/sc) relativa a NORME PROCEDURALI PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A VETTURE SUBITI DA UFFICIALI DI GARA stabilisca che: gli Arbitri e gli Assistenti Arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo devono: 1. Chiedere al Dirigente responsabile della Società Ospitante (Dirigente che FIRMA la DISTINTA) il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura anche con foto (MODULO, 1°parte); 2. Constatare con il Dirigente Responsabile della Società eventuali danni relativi al veicolo al termine della gara (MODULO, 2°parte); 3. Riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni; 4. Trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisione Calcio Femminile e Calcio a Cinque), al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con i seguenti allegati: a) denuncia dettagliata all’Autorità Giudiziaria (Carabinieri o Polizia); b) fotografie ben visibili, chiare e che evidenzino in modo netto ed inequivocabile il danneggiamento dell’autovettura (dalle quali risulti evidente anche la targa della stessa); c) copia del libretto di circolazione dell’autovettura; o preventivo di spesa per la riparazione (meglio se due); d) eventuale dichiarazione del grado di parentela dell’intestatario della stessa qualora diverso dal collega arbitro e o autocertificazione nella quale si esclude qualsiasi forma assicurativa che indennizzi direttamente tali atti vandalici; 5. Ove gli Ufficiali di Gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni; Verificato come alla predetta Circolare LND n° 12 del 2004 sia allegato il MODULO denominato DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO, suddiviso in due parti, INIZIO CUSTODIA (prima parte), FINE CUSTODIA (seconda parte), che deve essere debitamente compilato dal Dirigente della Società Ospitante nonché da questi, oltre che dall’Arbitro, sottoscritto; Constatato come, nel caso in esame, il predetto MODULO non sia stato messo a disposizione dell’Arbitro dalla Società Ospitante in modo da poter essere compilato e sottoscritto, né vi sia prova che la Direttrice di Gara l’abbia richiesto, per non essere stata, tale circostanza, evidenziata nel rapporto di gara, nei supplementi ad esso allegati e neppure nelle dichiarazioni dalla stessa rese sia a questo Collegio che alla Procura Federale; Accertato come, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla Decisione del Giudice Sportivo, nessuna richiesta di risarcimento - corredata da preventivo di spesa per la riparazione oltre che dagli ulteriori allegati previsti - sia pervenuta al Comitato Regionale di Basilicata – LND per i danni rilevati sull’autovettura della D.G., che, peraltro, non ha fornito alcuna prova circa l’eventuale invio della predetta documentazione; Valutato, pertanto, come la mancata ottemperanza di tali necessari ed indispensabili adempimenti costituisca evidente violazione della procedura prevista dalla sopracitata Circolare LND n° 12 del 12 novembre 2004, nonché da quanto indicato dalla Circolare della LND del 25/02/1993 - punto 3.63 n.3, integralmente riportata nel C.U n. 4 del 11 luglio 2022 del C.R. Basilicata; certificando, di conseguenza, l’impossibilità di accogliere l’avanzata istanza di risarcimento; Osservato, nondimeno, come la richiesta di revoca dell’ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) all’Allenatore (Sig. Viceconti Giandomenico), proposta dal ricorrente Sodalizio, non possa essere recepita, in quanto, la predetta sanzione, è stata dal G.S. comminata alla Società e non al summenzionato Tecnico; Valutato, infine, come da quanto emerso in sede istruttoria, si possa avere conferma di concordanti riscontri tra quanto dall’Arbitro dichiarato e refertato e quant’altro emerso dalla integrativa attività di indagine dalla Procura Federale svolta, circa la condotta addebitata al Sig. Viceconti Giandomenico - Allenatore della ASD Trecchina 2021 - nei confronti della D.G. che, pertanto, è lecito qualificare ingiuriosa, irriguardosa e antisportiva; Ritenuto, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad indurre questo Collegio ad accogliere parzialmente le richieste dal reclamante Sodalizio avanzate:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni dal G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 40 del 26/10/2022, così delibera: Annulla la decisione del G.S. relativa alla richiesta di risarcimento per i danni rilevati sull’auto del D.G. avanzata nei confronti della Società A.S.D. Trecchina 2021; Conferma le altre decisioni dal G.S. adottate;  Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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