C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 03/02/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 75 DEL 25/01/2023 (GARA ATLETICO MONTALBANO – VIGGIANO DEL 22/01/2023 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 75 DEL 25/01/2023 (GARA ATLETICO MONTALBANO – VIGGIANO DEL 22/01/2023 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Pietro Madonia e Donato Boccia – Componenti - nella seduta del 03 Febbraio 2023, ha deliberato quanto segue: Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società ATLETICO MONTALBANO; Letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. VIGGIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 75 del 25 Gennaio 2023; Considerato come, entro il termine previsto, non siano pervenute richieste di audizione, memorie e documenti dalla reclamante e dagli altri soggetti individuati da questo Organismo; Valutato, in via preliminare, come la nota del Sindaco del Comune di Viggiano – trasmessa in allegato al reclamo ma, tuttavia, nello stesso non espressamente richiamata - non possa costituire valida motivazione a sostegno e giustificazione delle ragioni dal ricorrente Sodalizio addotte, trattandosi non di Ordinanza bensì di mera raccomandazione, rilasciata, peraltro, in data successiva (tre giorni dopo) a quella in cui era prevista la disputa della gara; Osservato, infine, come il ricorso, oltre a non essere sufficientemente motivato, risulti redatto in forma assolutamente generica e lacunosa nonché privo di puntuali e specifiche richieste, così in piena violazione di quanto dall’art. 49 comma 4 C.G.S. regolato; Ritenuto come tale accertata violazione, che preclude la possibilità di dar corso all’audizione della ricorrente (tra l’altro, si ribadisce, non richiesta), determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni, ancorché inespresse debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbite;

P.Q.M.

 la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara inammissibile il ricorso dalla A.S.D. VIGGIANO proposto avverso la decisione sul Comunicato Ufficiale n° 75 del 25/01/2023 riportata; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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