C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 15/02/2023 – Delibera – GARA BALVANO – REAL CHIAROMONTE del 29.01.2023

GARA BALVANO – REAL CHIAROMONTE del 29.01.2023

Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini previsti dal Codice; Fissata al 15.02.2023 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.; Pervenuti il preannuncio ed il reclamo del REAL CHIAROMONTE; Accertato che la società attraverso il reclamo chiede che venga inflitta al BALVANO la punizione sportiva della perdita della gara ritenendo che quest’ultima durante lo svolgimento della stessa abbia commesso delle irregolarità nell’effettuare le sostituzioni, in particolare avrebbe utilizzato un calciatore già schierato in campo sostituendo il portiere e che in sostituzione del calciatore che prendeva il posto del portiere subentrava un calciatore dalla panchina; Verificato che nel referto di gara, il D.G. tra le varie ed eventuali ha riportato in modo inequivocabile che il portiere del Balvano, dopo aver subito un infortunio che gli impediva di continuare la gara, veniva sostituito nel ruolo di portiere dal n.17 già regolarmente in campo il quale indossava una maglia senza numerazione e il portiere veniva sostituito dal n.6 subentrante dalla panchina; Atteso che la REGOLA 3 (I calciatori) del Regolamento del giuoco del calcio in riferimento al CAMBIO DEL PORTIERE prevede che Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che:  l’arbitro ne sia informato prima che avvenga il cambio  lo scambio di ruolo venga effettuato durante un’interruzione di gioco; Rilevato dal referto arbitrale che ricorrono entrambe le circostanze previste nella Regola 3, ossia che il DG è stato informato del cambio effettuato autorizzandolo durante un’interruzione di gioco; Constatato che l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia;

DELIBERA

di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio BALVANO – REAL CHIAROMONTE 4-3;  di respingere il reclamo presentato dal REAL CHIAROMONTE, per quanto in precedenza narrato;  di condannare l’istante al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva;  di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

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