C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 24/02/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – PUBBLICATE SU C.U. N. 51 DEL 03/02/2023.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA - PUBBLICATE SU C.U. N. 51 DEL 03/02/2023.

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’ Avv. Rocco Mario Ceraldi – Vice Presidente – dall’Avv. Marco Saraceno e dal Sig. Nicola Ciocia – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 24/02/2023 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Francavilla avverso le decisioni del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza - pubblicate su C.U. n. 51 del 03/02/2023, consistenti nella squalifica per cinque giornate inflitta all’Allenatore sig. Fanelli Paolo, nella squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore sig. Sarubbi Giuseppe nonché nell’ammenda di Euro 150,00 comminata alla Società ricorrente; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. Atletico Agromonte che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 18/02/2023, la Società ricorrente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S., ne aveva fatto richiesta, in persona del Presidente Sig. Gabriele Mastroianni, il quale si riportava ai motivi esposti nel ricorso e nelle memorie integrative prodotte, chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, comma 4, C.G.S., all’audizione del D.G., Sig. Giuseppe Grande, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come il reclamante Sodalizio abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto: 1. Volersi revocare, ovvero, in via subordinata, ridurre l’ammenda di Euro 150,00 ad esso comminata; 2. Volersi revocare, ovvero, in via subordinata, ridurre la squalifica di 5 (cinque) giornate inflitta all’Allenatore sig. Fanelli Paolo; 3. Volersi revocare ovvero, in via subordinata, ridurre la squalifica di 5 (cinque) giornate inflitta al calciatore sig. Sarubbi Giuseppe; Valutato come, a sostegno del proprio ricorso, l’A.S.D. Virtus Francavilla, abbia evidenziato che, sin dall’inizio della gara, i propri calciatori venissero fatti oggetto di continui falli, commessi anche in modo violento e spesso a palla lontana, dai calciatori dell’Atletico Agromonte, i quali assumevano altresì atteggiamenti intimidatori e minacciosi, che, a dire della ricorrente, non venivano né rilevati né tantomeno sanzionati dal D.G.; circostanza che, pertanto, induceva l’Allenatore Fanelli - intervenuto a tutela dei propri giocatori - a protestare, anche in modo colorito e veemente, all’indirizzo dell’Arbitro, affinché questi prendesse provvedimenti nei confronti degli avversari; Rilevato altresì come, a seguito delle summenzionate e reiterate proteste, il Fanelli veniva doppiamente ammonito e, di conseguenza, espulso; allorquando, entrato all’interno del terreno di gioco, veniva avvicinato dal calciatore dell’Atletico Agromonte, sig. Ielpo Giuseppe, il quale, assumendo un atteggiamento ingiurioso e provocatorio, sollecitava il ridetto Fanelli ad allontanarsi dal campo; Valutato ancora, come, a seguito dell’intervento del calciatore Ielpo, il portiere nonché Capitano della Virtus Francavilla, sig. Sarubbi Giuseppe, fosse accorso per chiedere spiegazioni al D.G. circa l’accaduto, senonché, accortosi dell’atteggiamento ingiurioso e provocatorio assunto, nei confronti del proprio Allenatore, dal ridetto calciatore Ielpo Giuseppe, in via del tutto istintiva ma comunque veemente, avesse sospinto quest’ultimo in modo energico, ponendogli le mani sul petto e scaraventandolo a terra; Rilevato altresì, come, a seguito di tale episodio, scaturiva una violenta rissa che vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le squadre, in cui, peraltro, come fatto rilevare dalla Ricorrente, un calciatore della Virtus Francavilla rimediava una evidente contusione all’altezza dello zigomo destro; Valutato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad attenuare, se non addirittura ad escludere, la responsabilità dei propri tesserati in ordine ai fatti loro contestati - abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, al 21° del secondo tempo, a seguito della seconda ammonizione, comminata per continue proteste, l’Allenatore della Virtus Francavilla (sig. Fanelli Paolo) fosse stato espulso, e, invece di abbandonare il campo di gioco, vi avesse fatto ingresso cercando un contatto fisico con lo stesso Direttore di Gara, tentando, peraltro, di calpestargli i piedi; Rilevato nondimeno come, sempre il D.G., abbia precisato che, mentre il Fanelli era intento a protestare, interveniva il calciatore dell’Atletico Agromonte sig. Ielpo Giuseppe il quale si rivolgeva all’Allenatore della Virtus Francavilla con frasi ingiuriose e provocatorie; tale circostanza creava una mass confrontation tra i calciatori delle due squadre e, allo stesso tempo, provocava la reazione del portiere nonché Capitano della Virtus Francavilla, sig. Sarubbi Giuseppe, il quale – come narrato dal D.G. - arrivando in modo impetuoso dalla propria area, spingeva con veemenza il sig. Ielpo, scaraventandolo a terra. A seguito dell’intervento del portiere si generava una mega rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, la quale rissa assumeva un tono talmente violento da non consentire di distinguere e di accertare le singole responsabilità dei partecipanti, al punto di indurre il D.G. a sospendere definitivamente la gara, emettendo il triplice fischio alla presenza dei Capitani e dei dirigenti di entrambe le squadre nonché dei Carabinieri intervenuti sul terreno di gioco; Considerato nondimeno come l’Arbitro abbia fatto rilevare che, al termine della gara, durante il tragitto che conduce dal campo agli spogliatoi, avesse ricevuto insulti da parte di tesserati riconducibili alla Società della Virtus Francavilla; e come, invece, i tesserati dell’Atletico Agromonte si fossero astenuti da qualsiasi tipo di protesta, assumendo peraltro un atteggiamento protettivo nei suoi confronti; Rilevato ulteriormente come, dalle dichiarazioni del Direttore di Gara, sia emerso che, al termine della partita, mentre i tesserati dell’Atletico Agromonte si scusavano per l’accaduto, quelli della Virtus Francavilla, al contrario, non mostravano alcuna forma di pentimento, o comunque nessuna intenzione di scusarsi per i fatti avvenuti; Considerato, più nel dettaglio, come la condotta ascrivibile al sig. Fanelli possa sicuramente considerarsi come ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G., integrando, in tal modo, la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S. - con la previsione minima di due giornate di squalifica - ma non anche quella gravemente irriguardosa prevista dalla lettera b) comma 1 del medesimo articolo, non essendosi, tale condotta, concretizzata in un contatto fisico, seppur risultando comunque aggravata – ex art. 14, comma 1, lettera a) C.G.S - dalla ricoperta qualifica di Allenatore che, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020); Stimato, pertanto, come a parere di questa Corte, la sanzione inflitta al Fanelli debba essere così rideterminata: due giornate di squalifica ex art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.; nonché due giornate di squalifica per l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) C.G.S.; Ritenuto, inoltre, come la condotta tenuta dal calciatore Sarubbi Giuseppe, sia da ritenersi certamente violenta, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., oltre che aggravata dalla rivestita qualifica di Capitano (art. 73, comma 4, N.O.I.F.); Valutato, ad ogni modo, come ad esacerbare gli animi avesse senz’altro contribuito l’atteggiamento provocatorio posto in essere dal calciatore dell’Atletico Agromonte, sig. Ielpo Giuseppe, il quale, durante la mass confrontation creatasi a seguito dell’espulsione dell’Allenatore della Virtus Francavilla, in modo del tutto indebito ed antisportivo, si rivolgeva allo stesso con frasi ingiuriose; Rilevato, pertanto, come tale circostanza, possa costituire una, seppur minima, attenuante da applicarsi alla condotta tenuta dai tesserati della Virtus Francavilla, i quali agivano in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui (art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S.); fatta eccezione per il calciatore Sarubbi Giuseppe, protagonista dell’episodio più eclatante, la cui condotta risulta comunque aggravata, come già in precedenza specificato, della ricoperta qualifica di Capitano, che, in sede di valutazione comparata, lo esclude da qualsiasi tipo di beneficio; Ritenuto, in ultima analisi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di consentire a questo Collegio, nell’ambito di un complessivo giudizio di bilanciamento di circostanze, una seppur minima riforma della Decisione dal G.S. adottata, tenuto altresì conto dell’atteggiamento collaborativo dal ricorrente Sodalizio dimostrato, dal ravvedimento per quanto accaduto nonché dalle scuse espresse, sebbene tardivamente, sia nel ricorso che in sede di audizione

P.Q.M.

 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società ASD VIRTUS FRANCAVILLA ed in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza, pubblicata sul C.U. n. 51 del 03/02/2023, così delibera:  Riduce a numero 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta all’Allenatore della ASD Virtus Francavilla, sig. Fanelli Paolo;  Riduce ad Euro 100,00 (cento/00) l’ammenda comminata alla ASD Virtus Francavilla;  Conferma ogni altra decisione dal G.S. adottata;  Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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