C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 11/03/2023 – Delibera – GARA GRASSANO – LIBERTAS MONTESCAGLIOSO DEL 05.03.2023

GARA GRASSANO - LIBERTAS MONTESCAGLIOSO DEL 05.03.2023

 Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Visto il supplemento di referto richiesto da questo Organo Giudicante al D.G. per il tramite del Rappresentante A.I.A. in seno alla Giustizia Sportiva; Atteso che al termine della gara il D.G. veniva circondato da diversi tesserati della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO che gli urlavano a gran voce frasi gravemente minacciose ed offensive e nel momento che si avvedeva di essere rincorso dall’allenatore della squadra ospite CICORELLA FRANCESCO che protestava a gran voce, avvertiva pericolo per la sua incolumità iniziando a correre per allontanarsi velocemente, inseguito comunque da LOCANTORE NUNZIO dirigente della Libertas Montescaglioso che gli urlava frasi ingiuriose e minacciose e al contempo allungando una mano per acchiapparlo tentava di dargli un pugno a distanza ravvicinata, evitato solo dalla pronta reazione del D.G. che riusciva a sfuggire; Considerato che il D.G. nel tentativo di mettersi a riparo veniva rincorso anche da altri tesserati della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, tra cui DI TARANTO NICOLA e SILVAGGI ROCCO, in particolare quest’ultimo con fare spropositato, urlava frasi gravemente offensive e minacciose e allungando il braccio per acchiapparlo e, una volta che era a stretto giro, tentava di colpirlo con un pugno non riuscendovi perché fermato da un dirigente del Grassano che nel frattempo veniva in soccorso dell’arbitro, nel mentre altri tesserati della squadra ospite reiteravano le ingiurie e le minacce di morte; Appurato che il D.G. giunto sulle scale dello spogliatoio trovava i Dirigenti del Grassano che nel tentativo di condurlo nello spogliatoio si imbattevano nell’aggressione da parte di MANGIA LUIGI, tesserato della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in regime di squalifica e riconosciuto dal D.G., il quale nel frattempo dalla tribuna accedeva indebitamente al recinto di gioco inveendo con offese, minacce di morte nei confronti del D.G. e sottraendosi alla presa di tre persone tentava di colpirlo con una testata evitata solo dall'arrivo di un Carabiniere che lo buttava a terra mentre un altro Carabiniere conduceva il D.G. nello spogliatoio da dove si sentivano urlare i tesserati della Libertas Montescaglioso che tentavano di entrarvi; Accertato che il D.G. doveva attendere circa due ore all'interno dello spogliatoio per poi lasciarlo solo grazie alla scorta dei Carabinieri che con enorme difficoltà riuscivano a non farvi accedere i tesserati della Libertas Montescaglioso; Verificato che questo Organo Giudicante nel caso di specie, ritiene la condotta di alcuni tesserati della società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività diretta a produrre intenzionalmente una lesione personale al D.G., evitata solo dalla destrezza di quest’ultimo nell’intuire per tempo il pericolo per la propria incolumità, di alcuni tesserati della società ospitante, nonché dal tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che si adoperavano per scongiurarne il peggio; Osservato dagli atti ufficiali di gara che risulta palesemente deprecabile ed incontrollato l’aggressivo comportamento di alcuni tesserati della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO mai collaborativo e solidale nei confronti del D.G., di contro alcuni Dirigenti della società GRASSANO hanno manifestavano un evidente e attivo senso di protezione a tutela dell’incolumità arbitro;

P.Q.M.

DELIBERA: di omologare il risultato conseguito sul campo GRASSANO-LIBERTAS MONTESCAGLIOSO 1-0; di comminare l’ammenda di €. 400,00 alla società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, perché a fine gara propri tesserati con gravi offese e minacce di morte rincorrevano il D.G. tentando di colpirlo senza riuscirci per la pronta reazione dello stesso nel sottrarsi e del tempestivo intervento dei Carabinieri che lo conducevano a fatica nello spogliatoio evitando il peggio, dove era costretto a rimanere per due ore prima di poterlo lasciare solo sotto scorta;  di squalificare per 2(due)gare DI TARANTO NICOLA della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in quanto a fine gara durante le proteste rincorreva il D.G., senza conseguenze.  di squalificare per 3(tre)gare CICORELLA FRANCESCO della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in quanto al termine della partita rincorreva il D.G. protestando a gran voce; di inibire ai sensi dell’articolo 35 commi 1 e 3 del C.G.S. fino al 11.03.2024 LOCANTORE NUNZIO dirigente della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in quanto a fine gara rincorreva il D.G. urlandogli frasi ingiuriose e minacce di morte e al contempo allungando una mano per acchiapparlo tentava di dargli un pugno a distanza ravvicinata, evitato solo dalla pronta reazione del D.G. che riusciva a sfuggire;  di squalificare ai sensi dell’articolo 35 commi 1 e 2 del C.G.S. fino al 11.03.2024 SILVAGGI ROCCO della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in quanto a fine gara rincorreva il D.G. urlando frasi gravemente offensive e minacce di morte tentando allungando il braccio di acchiapparlo e, una volta che era a stretto giro, tentava di colpirlo con un pugno non riuscendovi perché fermato da un dirigente del Grassano che nel frattempo era venuto in soccorso all’arbitro; di squalificare ai sensi dell’articolo 35 commi 1 e 2 del C.G.S. fino al 31.03.2024 MANGIA LUIGI della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, in quanto in regime di squalifica e riconosciuto dal D.G., dalla tribuna accedeva indebitamente al recinto di gioco, in particolare nei pressi degli spogliatoi, inveendo con offese e minacce di morte nei confronti del D.G. e sottraendosi alla presa di tre persone tentava di colpirlo con una testata evitata solo dal tempestivo intervento di un Carabiniere che lo buttava a terra; di comminare l’ammenda di €. 50,00 alla società GRASSANO per non aver impedito l’indebito accesso al recinto di gioco di un tesserato non autorizzato né in distinta della società ospite che a fine gara aggrediva il D.G., sanzione determinata in misura ridotta tenuto conto del comportamento attivo e solidale avuto dai tesserati della società ospitante nei confronti del D.G. durante l’aggressione; di trasmettere gli atti ufficiali, per il tramite della Segreteria del CR Basilicata, alla Procura Federale FIGC per gli accertamenti di competenza che riterrà opportuni. Si precisa, ai sensi dell’articolo 35 comma 7 del C.G.S., che, laddove trattasi di sanzione definitiva, a carico della LIBERTAS MONTESCAGLIOSO potrà essere applicata la sanzione amministrativa prevista dai Comunicati Ufficiali del Consiglio Federale della FIGC n. 104/A del 17 dicembre 2014, n. 168/A del 26 maggio 2017 e n. 49/A del 12 ottobre 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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